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Ricorso presentato il 13 giugno 2009 - Nicola / BEI

(Causa F-59/09)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Carlo De Nicola (Strassen, Lussemburgo) (Rappresentante: L. Isola, avvocato)

Convenuta: Banca europea per gli investimenti

Oggetto e descrizione della controversa

Da una parte l'annullamento del provvedimento del Comitato d'appello adottato il 14 novembre 2008 o la sua correzione nella parte in cui attribuisce al ricorrente, invece cha al suo avvocato, la ricusazione dei tre membri del Comitato. Dall'altra, l'annullamento delle promozioni decise il 29 aprile 2008 senza aver considerato la posizione del ricorrente, nonché di tutti gli atti ad esse connessi. Infine, l'accertamento dell'attività di mobbing nei confronti del ricorrente e la condanna della convenuta a cessare detta attività.

Conclusioni del ricorrente

Annullare il provvedimento del Comitato di Appello e, in ogni caso, correggerlo nella parte in cui attribuisce al De Nicola (invece che al suo avvocato) la ricusazione dei suoi tre componenti e nella parte in cui considera il motivo della ricusazione "una pura e semplice contestazione della decisione del 14.12.2007", invece che la conseguenza delle ammissioni e delle rinunce che quegli stessi tre componenti avevano ingiustamente attribuito al De Nicola;

annullare le promozioni del 29.04.08 perché decise senza avere considerato la posizione del ricorrente, nonché tutti gli atti connessi, conseguenti e presupposti, tra cui la valutazione 2007, se del caso, previa dichiarazione della illegittimità delle limitazioni imposte dalle istruzioni impartite dalla Direzione HR;

accertare l'attività di mobbing messa in atto nei confronti del ricorrente e, per l'effetto

condannare la BEI a cessare detta attività di mobbing ed a risarcire i conseguenti danni fisici, morali e materiali subiti dal ricorrente, oltre al pagamento spese di lite, agli interessi ed alla rivalutazione monetaria sul credito riconosciuto.

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