Language of document : ECLI:EU:F:2013:142

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Prima Sezione)

7 ottobre 2013

Causa F‑97/12

Florence Thomé

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Concorso generale – Bando di concorso EPSO/AD/177/10 – Decisione di non assumere un vincitore di concorso – Criteri di ammissibilità – Diploma universitario»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale la sig.ra Thomé contesta in sostanza il diniego oppostole dalla Commissione europea di assumerla sul posto di cui all’avviso di posto vacante COM/2011/218 e chiede la condanna di quest’ultima a risarcirle i danni.

Decisione:      Le decisioni dell’11 novembre 2011 e del 5 giugno 2012 della Commissione europea sono annullate. La Commissione europea è condannata a versare alla sig.ra Thomé la somma di EUR 14 000. Per il resto, il ricorso è respinto. La Commissione europea sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dalla sig.ra Thomé.

Massime

1.      Ricorso dei funzionari – Interesse ad agire – Ricorso proposto contro un atto abrogato – Effetti rispettivi dell’abrogazione e della revoca

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

2.      Funzionari – Assunzione – Concorso – Concorso per titoli ed esami – Requisito del diploma universitario – Nozione di diploma universitario – Valutazione in conformità con l’ordinamento dello Stato membro in cui sono stati compiuti gli studi – Potere discrezionale della commissione giudicatrice e dell’autorità che ha il potere di nomina – Sindacato giurisdizionale – Limiti

1.      La revoca di una decisione fa scomparire quest’ultima con effetto retroattivo, mentre la sua abrogazione la fa scomparire solo per il futuro. Ne consegue che, se un ricorso diretto contro una decisione revocata precedentemente alla proposizione del detto ricorso è, in linea di principio, privo di oggetto e dev’essere respinto in quanto irricevibile, un funzionario conserva un interesse a contestare una decisione che sia stata solo abrogata, e non revocata, qualora l’annullamento di tale atto da parte del Tribunale possa, di per se stesso, avere conseguenze giuridiche.

(v. punto 28)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 14 settembre 1995, Antillean Rice Mills e a./Commissione, T‑480/93 e T‑483/93 (punto 60)

2.      La commissione giudicatrice di un concorso per titoli ed esami ha la responsabilità di valutare, caso per caso, se i diplomi prodotti o l’esperienza professionale di ciascun candidato corrispondono al livello richiesto dallo Statuto e dal bando di concorso. In mancanza di disposizioni contrarie contenute vuoi in un regolamento o in una direttiva applicabile ai concorsi di assunzione, vuoi nel bando di concorso, il requisito del possesso di un diploma universitario al quale è subordinato l’accesso ad un concorso generale deve necessariamente intendersi nel senso dato a tale espressione dalla legislazione propria dello Stato membro in cui il candidato ha compiuto gli studi che fa valere.

Quando, in particolare, viene in gioco il rapporto del diploma con il settore del concorso o la natura e la durata dell’esperienza professionale richiesta, il giudice dell’Unione considera che la commissione giudicatrice dispone di un ampio potere discrezionale e che il Tribunale della funzione pubblica deve limitarsi a verificare che l’esercizio di tale potere non sia inficiato da un errore manifesto di valutazione.

Per contro, quando si tratta di stabilire se il diploma sia riconosciuto dalla legge dello Stato in cui è stato rilasciato o se esso corrisponda, alla luce di tale legge, al livello richiesto dal bando di concorso, a giudizio del giudice dell’Unione l’interpretazione della legge nazionale data dalla commissione giudicatrice di concorso non rientra nel suo ampio margine discrezionale ed essa deve invece formare oggetto, da parte del giudice dell’Unione, di un sindacato pieno dell’errore di valutazione.

Gli stessi principi devono altresì applicarsi alle situazioni nelle quali l’autorità che ha il potere di nomina ritiene, contrariamente alla valutazione anteriormente operata dalla commissione giudicatrice di concorso, che il diploma del candidato non sia riconosciuto dalla legge dello Stato in cui esso è stato rilasciato o non corrisponda, alla luce di tale legge, al livello richiesto dal bando di concorso. Infatti, nessun motivo giustificherebbe il fatto che, in un caso del genere, il giudice dell’Unione si limitasse ad un sindacato ristretto del solo errore manifesto di valutazione delle decisioni dell’autorità che ha il potere di nomina, lasciando invece le decisioni della commissione giudicatrice, dal canto loro, soggette ad un sindacato pieno dell’errore di valutazione.

(v. punti 45 e 48‑52)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 28 novembre 1991, Van Hecken/CES, T‑158/89 (punto 22); 11 febbraio 1992, Panagiotopoulou/Parlamento, T‑16/90 (punti 50‑53); 3 marzo 1994, Cortes Jimenez e a./Commissione, T‑82/92 (punto 33); 9 dicembre 1999, Alonso Morales/Commissione, T‑299/97 (punto 60)

Tribunale della funzione pubblica: 30 novembre 2009, Zangerl-Posselt/Commissione, F‑83/07 (punto 51); 20 giugno 2012, Cristina/Commissione, F‑83/11 (punto 67)