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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad (Bulgaria) il 21 maggio 2019 – "Unipack" AD / Direktor na Teritorialna direktsia «Dunavska» dell’Agentsia «Mitnitsi», Procura della Repubblica presso la Varhovna administrativna prokuratura della Repubblica di Bulgaria

(Causa C-391/19)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Varhoven administrativen sad

Parti

Ricorrente: "Unipack" AD

Resistenti: Direktor na Teritorialna direktsia «Dunavska» dell’Agentsia «Mitnitsi», Procura della Repubblica presso la Varhovna administrativna prokuratura della Repubblica di Bulgaria

Questione pregiudiziale

Se il fatto che nel periodo (di circa dieci mesi) compreso tra la perdita di validità della decisione ITV e l’importazione per la quale è richiesto il ricorso al regime di uso finale siano state effettuate alcune importazioni (nove) senza che le autorità doganali abbiano corretto il codice dichiarato della nomenclatura combinata, e i prodotti siano stati utilizzati per una finalità esentata dal dazio antidumping, rappresenti un caso eccezionale ai sensi dell’articolo 172, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 1 della Commissione, del 28 luglio 2018, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione, idoneo a costituire, a norma dell’articolo 211, paragrafo 2, del codice doganale dell’Unione, un fondamento per la concessione di un’autorizzazione retroattiva del ricorso al regime doganale di uso finale in conformità dell’articolo 254 del codice doganale dell’Unione in relazione a un’importazione di prodotti avvenuta prima della data di accettazione della domanda di autorizzazione e dopo la perdita di validità di una decisione ITV a favore del titolare del regime per detti prodotti in ragione di una variazione della nomenclatura combinata.

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1 GU 2015, L 343, pag. 1.