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Ricorso presentato il 29 gennaio 2019 – Commissione europea / Repubblica italiana

(Causa C-63/19)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal, F. Tomat, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

Constatare che, applicando una riduzione delle aliquote di accisa sulla base della legislazione regionale adottata dalla Regione Friuli Venezia Giulia, che prevede un sistema di contribuzione per la benzina e il gasolio utilizzati come carburanti per motori, in relazione alla vendita di tali prodotti ai residenti nella Regione Friuli Venezia Giulia, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma degli articoli 4 e 19 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità1 .

Condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

La legislazione regionale adottata dalla Regione Friuli-Venezia Giulia ha introdotto un sistema di contribuzione per la benzina e il gasolio utilizzati come carburanti per motori, in relazione alla vendita di tali prodotti ai residenti nella Regione Friuli Venezia Giulia. Il sistema prevede sostanzialmente che, al momento dell’acquisto del carburante alla pompa, i gestori delle stazioni di servizio eroghino un ammontare fisso (al litro) riducendo il prezzo dovuto per il carburante. L’Amministrazione regionale rimborsa ai gestori delle stazioni di servizio l’ammontare erogato sugli acquisti di carburante effettuati dai beneficiari.

La sistematica della direttiva 2003/96/CE, che ha ristrutturato il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, richiede che sull’intero territorio di ogni Stato membro vi sia un livello di tassazione unico per prodotto e per uso. Tale principio si ricava dalla ratio complessiva della direttiva, ed in particolare da quanto indicato ai considerando 5 e 15 nonché dalla formulazione delle disposizioni della direttiva stessa e da un’interpretazione di carattere sistematico dell’insieme di tali disposizioni. Il principio secondo cui ciascuno Stato membro deve prevedere un livello di tassazione unico per prodotto e per uso può essere oggetto di deroga solamente nei casi espressamente previsti dalla direttiva stessa. La direttiva 2003/96 prevede una serie di disposizioni che consentono agli Stati membri di applicare riduzioni, esenzioni o differenziazioni del livello di tassazione per determinati prodotti o per determinati usi. Si tratta in particolare delle disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 15, 16 e 17 nonché delle disposizioni di cui agli articoli 18 e 19 della direttiva. Tali riduzioni, esenzioni o differenziazioni possono essere attuate dagli Stati membri con le modalità previste dall’articolo 6 della direttiva. Tale ultima disposizione prevede che gli Stati membri possano concedere esenzioni o riduzioni direttamente oppure attraverso un’aliquota d’imposta differenziata oppure rimborsando totalmente o in parte l’imposta versata.

Secondo la Commissione, il caso in questione configura una riduzione delle aliquote di accisa sul carburante per motori non consentita dalla direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici.

La Commissione ritiene, dunque, che nel caso in questione la Repubblica italiana sia venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù degli articoli 4 e 19 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità.

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1     GU 2003, L 283, pag. 51.