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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) il 19 aprile 2019 – Nobina Finland Oy

(Causa C-327/19)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein hallinto-oikeus

Parti

Ricorrente: Nobina Finland Oy

Altre parti nel procedimento: Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymä, Oy Pohjolan Kaupunkiliikenne Ab

Questioni pregiudiziali

1)    Se le disposizioni della direttiva 2004/17/CE 1 del Parlamento europeo e del Consiglio, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (direttiva settoriale 2004), ostino ad un’interpretazione secondo cui, laddove possano essere presentate offerte per più lotti o per tutti i lotti di un appalto, un ente aggiudicatore possa limitare, in base ad una clausola utilizzata nell’invito a presentare offerte, il numero di lotti attribuibili ad uno stesso offerente (in prosieguo: la «clausola restrittiva»).

2)    In base alla clausola restrittiva applicata nel bando di gara in questione, riguardante servizi di trasporto a mezzo autobus, qualora gli oggetti di appalto aggiudicati ad un offerente superino il numero massimo di veicoli per giornata lavorativa (in prosieguo: «veicoli/giornata») previsto dalla clausola stessa, l’oggetto di appalto, riguardo al quale la differenza di punti tra la migliore offerta e la seconda migliore offerta, moltiplicata per il numero di veicoli di tale oggetto di appalto, risulta essere la più bassa, viene aggiudicato all’offerente che ha presentato la seconda migliore offerta. Per effetto dell’applicazione della clausola restrittiva all’offerente, che ha presentato la migliore offerta per l’oggetto di appalto in questione, viene aggiudicato, in base al bando di gara, un numero complessivo di veicoli/giornata inferiore rispetto all’offerente che ha presentato la seconda migliore offerta per il medesimo oggetto di appalto.

a)    Se, nella valutazione dell’ammissibilità della clausola restrittiva, debba essere considerato il risultato concreto cui potrebbe condurre l’applicazione della clausola restrittiva nel bando di gara, oppure se ciò debba essere valutato in astratto e, quindi, se l’applicazione di una clausola restrittiva come quella in esame sia ammissibile o meno ai sensi della direttiva settoriale del 2004.

b)    Se, ai fini della valutazione dell’ammissibilità di una clausola restrittiva come quella oggetto del procedimento principale, rilevino le circostanze addotte a giustificazione nell’invito a presentare offerte, riguardanti la salvaguardia della concorrenza nel trasporto mediante autobus di linea nella regione di Helsinki e la riduzione del rischio operativo connesso all’acquisizione di un elevato volume di servizi di trasporto nonché all’assunzione del trasporto su linee modificate per la qualità dei servizi di trasporto.

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1 GU 2004, L 134, pag. 1.