Language of document : ECLI:EU:F:2014:116

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Seconda Sezione)

22 maggio 2014

Causa F‑62/13

Luigi Marcuccio

contro

Commissione europea

«Articolo 32, paragrafo 1, del regolamento di procedura – Pregiudizio alla buona amministrazione della giustizia – Esclusione dal procedimento di un rappresentante di una parte»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA ai sensi del suo articolo 106 bis.

Decisione:      Il sig. A è escluso dal procedimento, ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento di procedura. Copia della presente ordinanza è inviata agli organismi competenti, spagnoli e italiani, cui è soggetto il sig. A.

Massime

Procedimento giurisdizionale – Rappresentanza delle parti – Esclusione dal procedimento di un rappresentante di una parte

(Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 32, § 1)

Il comportamento di un avvocato, che rappresenta una parte dinanzi ai giudici dell’Unione, consistente nella proposizione di ricorsi basati su fatti quasi identici a quelli posti a fondamento di precedenti ricorsi respinti per manifesta infondatezza o manifesta irricevibilità, o nei quali vengono fatti valere gli stessi motivi, sintomatici della propensione di tale parte a percorrere in modo sistematico e indifferenziato la via contenziosa, può essere considerato incompatibile con le esigenze di una buona amministrazione della giustizia.

Così è quando, con un simile comportamento, tale avvocato contribuisce senza discernimento a dare supporto alla litigiosità della parte interessata, litigiosità che, considerato il numero particolarmente elevato di ricorsi proposti dinanzi ai giudici dell’Unione – numero la cui consistenza non poteva sfuggire, nella fattispecie, a un avvocato normalmente diligente –, si è rivelata particolarmente pregiudizievole per la buona amministrazione della giustizia.

In tali circostanze, occorre fare applicazione dell’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica escludendo il rappresentante in giudizio dal procedimento. Tale esclusione obbliga la parte interessata a cambiare rappresentante, ma non influisce minimamente sul giudizio che sarà espresso dal Tribunale della funzione pubblica sul merito del ricorso, del quale resta investito fintanto che detta parte non rinunci agli atti.

(v. punti 12, 19, 20, 25 e 26)