Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bezirksgericht Schwechat (Austria) il 25 febbraio 2020 – JU / Air France Direktion für Österreich
(Causa C-93/20)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bezirksgericht Schwechat
Parti
Ricorrente: JU
Resistente: Air France Direktion für Österreich
Questioni pregiudiziali
1. Se l’articolo 31, paragrafo 2, in combinato disposto con il successivo paragrafo 4, della Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale (in prosieguo: la «Convenzione di Montreal») 1 , debba essere interpretato nel senso che il danno al bagaglio consegnato prodottosi a bordo dell’aeromobile ovvero nel lasso di tempo nel quale il vettore lo aveva in custodia, debba essere oggetto di reclamo al vettore, in caso di ritardo nella consegna, comunque entro sette giorni dalla data in cui il bagaglio sia stato messo a disposizione del destinatario, a pena di decadenza dell’azione nei confronti del vettore, salvo in caso di malafede da parte del medesimo.
2. In caso di risposta negativa alla prima questione:
Se l’articolo 31, paragrafo 2, in combinato disposto con il successivo paragrafo 4 della Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale (Convenzione di Montreal) debba essere interpretato nel senso che il danno al bagaglio consegnato prodottosi a bordo dell’aeromobile ovvero nel lasso di tempo nel quale il vettore lo aveva in custodia, debba essere oggetto di reclamo al vettore, in caso di ritardo nella consegna, entro ventuno giorni dalla data in cui il bagaglio sia stato messo a disposizione del destinatario, a pena di decadenza dell’azione nei confronti del vettore, salvo in caso di malafede da parte del medesimo.
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1 2001/539/CE: Decisione del Consiglio, del 5 aprile 2001, relativa alla conclusione da parte della Comunità europea della convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo (convenzione di Montreal) (GU 2001, L 194, pag. 38).