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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court (Irlanda) il 7 ottobre 2019 – VK / An Bord Pleanála

(Causa C-739/19)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Supreme Court

Parti

Ricorrente: VK

Resistente: An Bord Pleanála

Questioni pregiudiziali

Se a uno Stato membro sia precluso l’esercizio dell’opzione di cui all’articolo 5 della direttiva 77/249/CEE1 del 22 marzo 1977, come modificata, che consente a uno Stato membro di imporre a un avvocato che esercita l’attività di rappresentanza di un cliente in un procedimento giudiziario il requisito «di agire di concerto con un avvocato che eserciti dinanzi alla giurisdizione adita», in tutti i casi in cui la parte che l’avvocato visitatore intende rappresentare in tale procedimento avrebbe il diritto di autorappresentarsi.

In caso di risposta negativa alla prima questione, con riferimento a quali fattori un giudice nazionale debba valutare se sia ammissibile imporre il requisito di «agire di concerto con».

In particolare, se l’imposizione di un obbligo limitato di agire «di concerto con», secondo le modalità descritte in precedenza nella presente ordinanza di rinvio, equivalga a un’ingerenza proporzionata nella libertà degli avvocati di prestare servizi che possa essere giustificata in considerazione dell’interesse pubblico costituito dalla necessità di tutelare i consumatori dei servizi legali e di garantire una buona amministrazione della giustizia.

In caso di risposta affermativa alla terza questione, se tale posizione sia pertinente in tutti i casi e, qualora non lo sia, di quali fattori un giudice nazionale debba tenere conto nel decidere se tale requisito possa essere imposto in un caso specifico.

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1 Direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati (GU 1977, L 78, pag. 17).