Language of document : ECLI:EU:C:2020:749

Causa C195/20 PPU

XC

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof)

 Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 24 settembre 2020

«Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Effetti della consegna – Articolo 27 – Eventuali azioni penali per altri reati – Regola della specialità»

1.        Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri – Oggetto – Sostituire il sistema di estradizione tra Stati membri con un sistema di consegna tra autorità giudiziarie

(Decisione quadro del Consiglio 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, considerando 5 e art. 1, §§ 1 e 2)

(v. punti 31, 32)

2.        Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri – Principio di mutuo riconoscimento – Portata

(Decisione quadro del Consiglio 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, considerando 5 e 6 e art. 1, §§ 1 e 2)

(v. punti 31, 33)

3.        Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri – Regola della specialità – Regola indissolubilmente legata all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo specifico

(Decisione quadro del Consiglio 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, artt. 1, § 1, 8, § 1, e 27, § 2)

(v. punti 37‑40)

4.        Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri – Regola della specialità – Misura restrittiva della libertà adottata nei confronti di una persona oggetto di un primo mandato d’arresto europeo, a causa di fatti diversi da quelli posti a fondamento della sua consegna in esecuzione di tale mandato e anteriori a tali fatti – Persona che ha lasciato volontariamente il territorio dello Stato membro di emissione del primo mandato ed è stata consegnata al medesimo in esecuzione di un secondo mandato d’arresto europeo emesso successivamente a detta partenza – Ammissibilità – Presupposto

(Decisione quadro del Consiglio 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, art. 27, §§ 2 e 3)

(v. punti 42, 45, 46 e dispositivo)

Sintesi

Una misura restrittiva della libertà adottata nei confronti di una persona oggetto di un primo mandato d’arresto europeo (MAE) sulla base di fatti precedenti e diversi da quelli che hanno giustificato la sua consegna in esecuzione di un secondo MAE non è contraria al diritto dell’UE se tale persona ha lasciato volontariamente lo Stato membro di emissione del primo MAE

In tale contesto, l’assenso deve essere dato dalle autorità dell’esecuzione dello Stato membro che ha consegnato sulla base del secondo MAE la persona sottoposta a procedimento penale

XC è stato sottoposto in Germania a tre procedimenti penali distinti. In primo luogo, il 6 ottobre 2011, è stato condannato da un tribunale circoscrizionale a una pena detentiva complessiva di un anno e nove mesi. L’esecuzione di tale pena è stata condizionalmente sospesa.

In secondo luogo, nel corso dell’anno 2016, è stato avviato un procedimento penale in Germania a carico di XC per fatti commessi in Portogallo. Dato che XC si trovava in Portogallo, la Staatsanwaltschaft Hannover (procura di Hannover, Germania) ha emesso un mandato d’arresto europeo (in prosieguo: il «MAE») ai fini dell’esercizio di un’azione penale per tali fatti. L’autorità dell’esecuzione portoghese ha autorizzato la consegna di XC alle autorità giudiziarie tedesche. Quest’ultimo è stato condannato a una pena detentiva di un anno e tre mesi. Durante l’esecuzione di tale pena, la sospensione condizionale dell’esecuzione della pena inflitta nel 2011 è stata revocata.

Il 22 agosto 2018 la Staatsanwaltschaft Flensburg (procura di Flensburg, Germania) ha chiesto all’autorità dell’esecuzione portoghese di rinunciare all’applicazione della regola della specialità e di acconsentire all’esecuzione della pena pronunciata nel 2011. Infatti, secondo tale regola, sancita all’articolo 27, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584 (1), una persona che è stata consegnata non può essere sottoposta a un procedimento penale, condannata o altrimenti privata della libertà per eventuali reati anteriori alla consegna diversi da quello per cui è stata consegnata. Tuttavia, il paragrafo 3, lettera g), del medesimo articolo prevede che la regola della specialità non si applichi qualora l’autorità giudiziaria dell’esecuzione che ha consegnato la persona dia il suo assenso.

Il 31 agosto 2018, in mancanza di risposta da parte dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione portoghese, XC è stato rimesso in libertà. Il 18 settembre 2018 si è recato nei Paesi Bassi, poi in Italia. Il giorno seguente, è stato emesso un nuovo MAE nei suoi confronti dalla Staatsanwaltschaft Flensburg (procura di Flensburg) ai fini dell’esecuzione della sentenza del 6 ottobre 2011. XC è stato arrestato in Italia sulla base di quest’ultimo MAE. L’autorità dell’esecuzione italiana ha acconsentito alla consegna del medesimo alle autorità tedesche.

In terzo luogo, il 5 novembre 2018, è stato emesso un mandato d’arresto dall’Amtsgericht Braunschweig (Tribunale circoscrizionale di Braunschweig, Germania) ai fini dell’istruzione di un terzo procedimento riguardante XC e vertente su fatti commessi in Portogallo nel corso dell’anno 2005 (in prosieguo: il «mandato d’arresto del 5 novembre 2018»). Nel dicembre 2018 la Staatsanwaltschaft Braunschweig (procura di Braunschweig, Germania) ha chiesto all’autorità giudiziaria dell’esecuzione italiana di dare altresì il proprio assenso a che XC fosse sottoposto a procedimento penale per tali fatti. Detta autorità ha acconsentito a tale domanda.

XC è stato posto in custodia cautelare in Germania dal 23 luglio 2019 all’11 febbraio 2020 in forza del mandato d’arresto nazionale. Durante tale periodo, con sentenza del 16 dicembre 2019, XC è stato condannato, per i fatti commessi in Portogallo nel corso dell’anno 2005, a una pena detentiva complessiva di sette anni, che tiene conto della sentenza del 6 ottobre 2011.

XC ha proposto un ricorso per «Revision» (cassazione) avverso la sentenza del 16 dicembre 2019 dinanzi al giudice del rinvio, ossia il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), invocando segnatamente la regola della specialità prevista dalla decisione quadro 2002/584. Egli afferma, in sostanza, che, dal momento che l’autorità dell’esecuzione portoghese non ha dato il proprio assenso all’azione penale per i fatti commessi in Portogallo nel corso del 2005, le autorità tedesche non avevano il diritto di sottoporlo a procedimento penale. Alla luce di tale argomento, il giudice del rinvio si interroga sul fatto che il mandato d’arresto del 5 novembre 2018 possa essere mantenuto o debba essere annullato.

Con la sua sentenza del 24 settembre 2020, emessa nell’ambito del procedimento pregiudiziale d’urgenza, la Corte ha dichiarato che l’articolo 27, paragrafi 2 e 3, della decisione quadro 2002/584 dev’essere interpretato nel senso che la regola della specialità di cui al paragrafo 2 di tale articolo non osta a una misura restrittiva della libertà adottata nei confronti di una persona oggetto di un primo MAE a causa di fatti diversi da quelli posti a fondamento della sua consegna in esecuzione di tale mandato e anteriori a tali fatti, qualora tale persona abbia lasciato volontariamente il territorio dello Stato membro di emissione del primo MAE e sia stata consegnata al medesimo, in esecuzione di un secondo MAE emesso successivamente a detta partenza ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà, a condizione che, in relazione al secondo MAE, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione di quest’ultimo abbia dato il proprio assenso all’estensione dell’azione penale ai fatti che hanno dato luogo alla suddetta misura restrittiva della libertà.

A tale riguardo, la Corte ha osservato che dall’interpretazione letterale dell’articolo 27, paragrafo 2, della decisione quadro risulta che la regola della specialità che esso sancisce è strettamente connessa alla consegna risultante dall’esecuzione di uno specifico MAE, in quanto il testo di tale disposizione fa riferimento alla «consegna» al singolare. Una simile interpretazione è corroborata dall’interpretazione contestuale di detta disposizione, dal momento che altre disposizioni della decisione quadro 2002/584 (2) indicano a loro volta che la regola della specialità è legata all’esecuzione di uno specifico MAE. In tali circostanze, esigere che un assenso, ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, lettera g), della decisione quadro 2002/584, sia fornito tanto dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione di un primo MAE quanto dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione di un secondo MAE nuocerebbe all’efficacia della procedura di consegna, mettendo così in pericolo l’obiettivo perseguito dalla decisione quadro 2002/584, consistente nel facilitare e nell’accelerare le consegne tra le autorità giudiziarie degli Stati membri.

Pertanto, dal momento che, nel caso di specie, XC ha lasciato volontariamente il territorio tedesco dopo aver scontato in tale Stato membro la pena cui era stato condannato per i fatti oggetto del primo MAE, egli non è più legittimato a invocare la regola della specialità relativa a tale primo MAE. Poiché, nella fattispecie, la sola consegna rilevante per valutare il rispetto della regola della specialità è quella effettuata sulla base del secondo MAE, l’assenso richiesto dall’articolo 27, paragrafo 3, lettera g), della decisione quadro 2002/584 deve essere dato unicamente dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione dello Stato membro che ha consegnato la persona sottoposta a procedimento penale sulla base di detto MAE.


1      Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (GU 2009, L 81, pag. 24) (in prosieguo: la «decisione quadro 2002/584»).


2      In particolare l’articolo 1, paragrafo 1, che definisce il MAE alla luce dell’obiettivo specifico da esso perseguito, e l’articolo 8, paragrafo 1, il quale esige che ogni MAE sia preciso quanto alla natura e alla qualificazione giuridica dei reati cui esso si riferisce e descriva le circostanze della loro commissione.