Language of document : ECLI:EU:F:2007:24

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima Sezione)

13 febbraio 2007

Causa F‑62/06

Daniela Guarneri

contro

Commissione delle Comunità europee e altri

«Funzionari — Retribuzione — Assegni familiari — Assegno per figlio a carico — Norma anticumulo applicabile agli assegni nazionali»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale la sig.ra Guarneri chiede l’annullamento, da una parte, della decisione della Commissione del 5 agosto 2005, che deduce, in applicazione dell’art. 67, n. 2, dello Statuto, l’importo degli assegni familiari belgi di orfano dall’importo dell’assegno per figlio a carico, e, dall’altra parte, della decisione dell’autorità che ha il potere di nomina del 14 febbraio 2006, recante rigetto del suo reclamo contro la decisione del 5 agosto 2005.

Decisione: La decisione della Commissione del 5 agosto 2005 è annullata in quanto deduce l’importo della prestazione belga di orfano percepita dalla ricorrente dall’assegno per figlio a carico versato a quest’ultima. Per il resto, la domanda è respinta. La Commissione è condannata alle spese. Il Consiglio sopporta le proprie spese.

Massime

Funzionari — Retribuzione — Assegni familiari — Assegno per figlio a carico

(Statuto dei funzionari, art. 67, n. 2)

Solo gli assegni aventi caratteristiche analoghe e il medesimo scopo possono essere considerati di uguale natura ai sensi della norma anticumulo di cui all’art. 67, n. 2, dello Statuto in materia di assegni familiari. Il criterio decisivo nella qualificazione di assegno di uguale natura è quello della finalità perseguita dagli assegni in questione.

La prestazione belga di orfano non ha lo stesso scopo dell’assegno per figlio a carico di cui all’art. 67, n. 1, lett. b), dello Statuto. Infatti, la prestazione belga è diretta a compensare non le spese abituali connesse al mantenimento e all’educazione dei figli, ma le spese particolari, per il genitore superstite, derivanti dal decesso dell’altro genitore che contribuiva, quando era in vita, a dette spese di mantenimento ed educazione. Tale prestazione sovviene così ai bisogni specifici di figli orfani e costituisce un aiuto finanziario alla persona che si ritrova sola di fronte ai carichi di famiglia. Il fatto che può determinare la sua attribuzione non è il mantenimento effettivo di un figlio, ma una circostanza diversa, attinente al verificarsi di un rischio, quello del decesso di uno dei genitori.

(v. punti 34, 42, 45 e 46)

Riferimento:

Corte: 13 ottobre 1977, causa 106/76, Deboeck/Commissione (Racc. pag. 1623, punto 16); 13 ottobre 1977, causa 14/77, Emer/Commissione (Racc. pag. 1683, punto 15)

Tribunale di primo grado: 11 giugno 1996, causa T‑147/95, Pavan/Parlamento, (Racc. PI pagg. I‑A‑291 e II‑861, punto 41); 15 gennaio 2006, causa T‑33/04, Weißenfels/Parlamento (Racc. FP pagg. I-A-2-1 e II-2401, punto 47)