Language of document : ECLI:EU:F:2010:132

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Seconda Sezione)

28 ottobre 2010


Causa F‑113/05


Roderick Neil Kay

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica — Funzionari — Nomina — Funzionari che accedono a un gruppo di funzioni superiore mediante concorso generale — Candidati iscritti in un elenco di riserva prima dell’entrata in vigore del nuovo Statuto — Disposizioni transitorie di inquadramento nel grado all’atto dell’assunzione — Inquadramento nel grado in applicazione delle nuove norme meno favorevoli — Art. 2, art. 5, n. 2, e art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto»

Oggetto:      Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Kay chiede l’annullamento della decisione della Commissione del 31 gennaio 2005, con cui viene nominato amministratore, nella parte in cui è inquadrato nel grado A*6, secondo scatto.

Decisione:      Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Massime

1.      Funzionari — Assunzione — Nomina nel grado — Introduzione di una nuova struttura delle carriere ad opera del regolamento n. 723/2004 — Disposizioni transitorie di inquadramento nel grado

(Statuto dei funzionari, allegato XIII, artt. 5, n. 2, e 12, n. 3; regolamento del Consiglio n. 723/2004)

2.      Funzionari — Assunzione — Nomina nel grado — Introduzione di una nuova struttura delle carriere ad opera del regolamento n. 723/2004 — Disposizioni transitorie di inquadramento nel grado

(Statuto dei funzionari, allegato XIII, regolamento del Consiglio n. 723/2004)

3.      Funzionari — Promozione — Cambiamento di categoria — Diritto alla conservazione dei punti di promozione — Insussistenza

(Statuto dei funzionari, art. 45)

1.      L’art. 5, n. 2, dell’allegato XIII dello Statuto, quale modificato dal regolamento n. 723/2004 ed entrato in vigore il 1º maggio 2004, riguarda i funzionari che erano iscritti, anteriormente al 1° maggio 2006, «in un elenco di candidati idonei a passare ad un’altra categoria» e che sono effettivamente passati in un’altra categoria dopo il 1° maggio 2004. Il detto art. 5, n. 2, riguarda unicamente i funzionari che cambiano categoria tramite un concorso interno. Di conseguenza, qualora un funzionario abbia vinto un concorso generale e non un concorso interno, l’art. 5, n. 2, dell’allegato XIII dello Statuto non gli è applicabile.

Nell’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto, che riguarda i vincitori di concorsi generali «assunti tra il 1° maggio 2004 e il 30 aprile 2006», il termine «assunti» riveste un significato preciso e dev’essere inteso nel senso che designa i funzionari entrati in servizio tra il 1° maggio 2004 e il 30 aprile 2006 in un posto resosi disponibile dopo la loro iscrizione, anteriormente al 1° maggio 2006, in un elenco degli idonei che conclude un concorso indetto in vigenza del precedente Statuto. Di conseguenza, tale disposizione è applicabile per determinare l’inquadramento di una persona che aveva già la qualità di funzionario quando è risultata tra i vincitori di un siffatto concorso generale.

(v. punti 52, 54, 55, 60 e 61)

2.      I vincitori di uno stesso concorso generale possono essere trattati in maniera diversa in materia di inquadramento a seconda che la data della loro assunzione sia o non sia posteriore all’entrata in vigore di una riforma statutaria operata dal legislatore dell’Unione, in quanto una siffatta disparità di trattamento si giustifica obietttivamente con la necessità di preservare la libertà di quest’ultimo di apportare, in ogni momento, alle disposizioni statutarie le modifiche che esso ritiene conformi all’interesse del servizio, anche se tali disposizioni si rivelano per i funzionari meno favorevoli delle precedenti.

(v. punto 67)

Riferimento:

Corte: 22 dicembre 2008, causa C‑443/07 P, Centeno Mediavilla e a./Commissione (Racc. pag. I‑10945, punto 79)

Tribunale di primo grado: 11 luglio 2007, causa T‑58/05, Centeno Mediavilla e a./Commissione (Racc. pag. II‑2523, punto 86)

3.      L’art. 45 dello Statuto osta a che un funzionario della categoria B*, nominato nella categoria superiore A*, conservi i punti che gli erano stati concessi in considerazione delle prestazioni da questo precedentemente fornite nella categoria inferiore, in cui egli svolgeva compiti di tipo diverso.

(v. punto 83)