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ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione ampliata)

29 febbraio 2024 (*)

«Procedura – Liquidazione delle spese»

Nella causa T‑235/18 DEP,

Qualcomm Inc., con sede in San Diego, California (Stati Uniti), rappresentata da M. Pinto de Lemos Fermiano Rato e M. Davilla, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da N. Khan, C. Urraca Caviedes e A. Dawes, in qualità di agenti,

convenuta,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione ampliata),

composto da A. Marcoulli (relatrice), presidente, J. Schwarcz, V. Tomljenović, R. Norkus e W. Valasidis, giudici,

cancelliere: V. Di Bucci

vista la sentenza del 15 giugno 2022, Qualcomm/Commissione (Qualcomm – premi di esclusiva) (T‑235/18, EU:T:2022:358),

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con la sua domanda fondata sull’articolo 170 del regolamento di procedura del Tribunale, la Qualcomm Inc., ricorrente, chiede al Tribunale di fissare in EUR 12 041 755,80 l’importo delle spese ripetibili che devono esserle pagate dalla Commissione europea, a titolo di spese sostenute dalla ricorrente nell’ambito del procedimento relativo alla causa T‑235/18.

 Fatti all’origine della contestazione

2        Con atto introduttivo pervenuto alla cancelleria del Tribunale il 6 aprile 2018 e registrato con il numero di ruolo T‑235/18, la ricorrente ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione C(2018) 240 def. della Commissione, del 24 gennaio 2018, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 102 TFUE e dell’articolo 54 dell’Accordo SEE [caso AT.40220 – Qualcomm (premi di esclusiva)], con la quale la Commissione ha dichiarato che essa aveva abusato della sua posizione dominante dal 25 febbraio 2011 al 16 settembre 2016 e le ha inflitto un’ammenda pari a EUR 997 439 000 (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

3        Con sentenza del 15 giugno 2022, Qualcomm/Commissione (Qualcomm – premi di esclusiva) (T‑235/18, EU:T:2022:358), il Tribunale ha accolto il ricorso della ricorrente e ha condannato la Commissione a farsi carico delle spese sostenute dalla ricorrente.

4        Con lettera del 15 dicembre 2022, la ricorrente ha chiesto alla Commissione di rimborsarle la somma di EUR 14 436 418,29 a titolo di spese.

5        Con lettera del 21 dicembre 2022, la Commissione ha chiesto alla ricorrente di suffragare ulteriormente la sua richiesta.

6        Con lettera del 1º marzo 2023, dopo avere rivalutato la propria domanda, la ricorrente ha chiesto alla Commissione di rimborsarle la somma di EUR 12 041 755,80 a titolo di spese.

7        Con lettera del 6 marzo 2023, la Commissione ha rifiutato di rimborsare la somma rivalutata dalla ricorrente.

8        Tra le parti non è intervenuto alcun accordo in merito all’ammontare delle spese ripetibili.

 Conclusioni delle parti

9        La ricorrente chiede che il Tribunale voglia fissare l’importo delle spese ripetibili per il procedimento principale, che incombe alla Commissione rimborsare, in EUR 12 041 755,80.

10      La Commissione chiede che il Tribunale voglia fissare l’importo delle spese ripetibili in EUR 405 315 per il procedimento principale e non attribuire spese per il presente procedimento di liquidazione delle spese.

 In diritto

11      Ai sensi dell’articolo 170, paragrafo 3, del regolamento di procedura, se vi è contestazione sulle spese ripetibili, il Tribunale statuisce mediante ordinanza non impugnabile su domanda della parte interessata, dopo aver posto la parte interessata dalla domanda in condizione di presentare osservazioni.

12      Secondo l’articolo 140, lettera b), del regolamento di procedura, sono considerate spese ripetibili «le spese indispensabili sostenute dalle parti per la causa, in particolare le spese di viaggio e di soggiorno ed il compenso all’agente, consulente o avvocato». Da tale disposizione deriva che le spese ripetibili sono limitate a quelle sostenute per la causa dinanzi al Tribunale e a quelle risultate indispensabili a tali fini (v. ordinanza del 6 marzo 2003, Nan Ya Plastics e Far Eastern Textiles/Consiglio, T‑226/00 DEP e T‑227/00 DEP, EU:T:2003:61, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).

13      Nel caso di specie, la ricorrente chiede la rifusione dell’importo complessivo di EUR 12 041 755,80 composto, secondo le sue indicazioni, da EUR 12 017 848,55 a titolo degli onorari relativi ai servizi di consulenza giuridica ed economica e da EUR 23 907,21 a titolo degli esborsi per la partecipazione all’udienza.

14      Prima di esaminare la domanda di rifusione della ricorrente in relazione agli onorari e agli esborsi, occorre svolgere alcune osservazioni preliminari sulla riservatezza della domanda e dei relativi allegati.

 Osservazioni preliminari sulla riservatezza della domanda e dei relativi allegati

15      Si deve rilevare che la ricorrente, pur avendo apposto su ciascuna pagina della domanda la menzione «riservato» e su quasi tutte le pagine dell’elenco degli allegati le menzioni «riservato», «strettamente riservato» o «altamente riservato», non ha presentato dinanzi al Tribunale alcuna domanda di omissione di taluni dati nei confronti del pubblico, conformemente agli articoli 66 o 66 bis del regolamento di procedura. Infatti, da un lato, ai sensi dell’articolo 66 del regolamento di procedura, una domanda di omissione nei confronti del pubblico di dati personali delle persone fisiche deve essere presentata con separata istanza e, dall’altro, ai sensi dell’articolo 66 bis del regolamento di procedura, una domanda di omissione nei confronti del pubblico di dati diversi da quelli personali delle persone fisiche deve essere motivata e presentata con separata istanza. Orbene, nel caso di specie, in assenza di qualsiasi domanda di omissione (se del caso, motivata) presentata con separata istanza, la mera presenza delle suddette menzioni nella domanda di liquidazione di spese e nei relativi allegati non può essere interpretata come una domanda di omissione di dati nei confronti del pubblico.

16      Inoltre, neppure il corpo dell’atto di ricorso contiene ulteriori spiegazioni utili al riguardo. Da un lato, la ricorrente ha indicato di avere espunto dagli allegati da T.8 a T.13 le informazioni che, a suo avviso, erano coperte da una riservatezza «tra avvocato e cliente». Dall’altro, essa ha indicato che la produzione delle fatture, dei riepiloghi e delle ricevute che figurano negli allegati da T.8 a T.13 non comportava una «rinuncia al privilegio avvocato‑cliente né a qualsiasi altra tutela giuridica relativa alla riservatezza di tali documenti, delle comunicazioni sottese o di qualsiasi altro documento allegato».

17      Orbene, tutte le suddette indicazioni sono prive di chiarezza e precisione e non sono quindi tali da consentire al Tribunale di comprendere se, a parte le informazioni che la stessa ricorrente ha già espunto dagli allegati in ragione di una presunta riservatezza «avvocato‑cliente» e che non sono state presentate dinanzi al Tribunale, talune informazioni o taluni dati, che peraltro non sono stati identificati, contenuti nella domanda o nei relativi allegati presentino, ad avviso della ricorrente, un presunto carattere riservato che dovrebbe essere protetto nei confronti del pubblico nell’ambito del presente procedimento di liquidazione di spese.

18      Atteso che il Tribunale non può procedere sulla base di ipotesi né ovviare ad eventuali carenze della domanda, non vi è motivo di presumere che la ricorrente chieda la protezione della riservatezza nei confronti del pubblico di talune informazioni o di taluni dati contenuti nella domanda di liquidazione di spese e nei relativi allegati ai sensi degli articoli 66 o 66 bis del regolamento di procedura.

19      Inoltre, nessun elemento del fascicolo consente di ritenere che le informazioni e i dati utilizzati nella presente ordinanza – riguardanti, in particolare, gli importi richiesti, i nomi degli studi legali e di economisti, il numero e le qualifiche degli avvocati e dei consulenti, il numero, le pagine e gli importi delle fatture, i volumi orari e le tariffe orarie, le categorie di spese, le città delle trasferte, i tipi di ricevute, l’oggetto delle ricevute e i relativi importi – debbano essere considerati riservati nei confronti del pubblico nell’ambito del presente procedimento e che il Tribunale debba applicare d’ufficio gli articoli 66 o 66 bis del regolamento di procedura.

 Sugli onorari

20      La ricorrente chiede la rifusione della somma complessiva di EUR 12 017 848,55 a titolo degli onorari relativi ai servizi di consulenza giuridica ed economica, composta, secondo le sue indicazioni, da EUR 11 234 578,85 per i servizi di consulenza giuridica prestati dallo studio legale Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan (in prosieguo: «Quinn Emanuel»), EUR 302 658,10 per i servizi di consulenza giuridica prestati dallo studio legale Cravath Swaine & Moore (in prosieguo: «Cravath») ed EUR 480 611,64 per i servizi di consulenza economica prestati dalla Compass Lexecon e FTI Consulting (in prosieguo: la «Compass Lexecon/FTI»).

 Sugli onorari dello studio legale Cravath

21      La ricorrente chiede la rifusione della somma di EUR 302 658,10 a titolo degli onorari per i servizi prestati dallo studio legale Cravath.

22      Anzitutto, per quanto riguarda tali onorari, è giocoforza constatare che, come precisato dalla ricorrente, i servizi in questione non riguardano il procedimento dinanzi al Tribunale, bensì procedimenti svoltisi negli Stati Uniti che hanno consentito di ottenere taluni documenti successivamente prodotti dalla ricorrente come elementi di prova nel procedimento dinanzi al Tribunale con atto del 26 luglio 2019.

23      Orbene, si deve ricordare che, secondo costante giurisprudenza, con il termine «causa», l’articolo 140, lettera b), del regolamento di procedura intende soltanto il procedimento dinanzi al Tribunale (ordinanze del 24 gennaio 2002, Groupe Origny/Commissione T‑38/95 DEP, EU:T:2002:13, punto 29; del 7 dicembre 2004, Lagardère e Canal+/Commissione, T‑251/00 DEP, EU:T:2004:353, punto 22, e del 21 dicembre 2010, Le Levant 015 e a./Commissione, T‑34/02 DEP, EU:T:2010:559, punto 31). Pertanto, la nozione di «spese ripetibili» per la causa dinanzi al Tribunale ai sensi dell’articolo 140, lettera b), del regolamento di procedura, salvo disposizione contraria come quella che figura all’articolo 190, paragrafo 2, del medesimo regolamento di procedura, non può comprendere le spese relative ad altri procedimenti giurisdizionali o amministrativi svoltisi presso altri organi giurisdizionali o altre autorità nazionali o internazionali (v., in tal senso, ordinanza del 21 dicembre 2010, Le Levant 015 e a./Commissione, T‑34/02 DEP, EU:T:2010:559, punti 35 e 50), anche quando tali procedimenti siano diretti, come nel caso di specie, ad ottenere informazioni o documenti mediante i quali la parte interessata intende suffragare i motivi di un ricorso dinanzi al Tribunale.

24      Infatti, qualsiasi questione relativa alla rifusione delle spese sostenute in procedimenti svoltisi presso altri organi giurisdizionali o altre autorità nazionali o internazionali è disciplinata, se del caso, dalle norme relative a tali organi o autorità e la loro rifusione non può essere chiesta dinanzi al Tribunale a titolo di spese sostenute «per la causa» dinanzi ad esso.

25      Di conseguenza, la domanda di rifusione della somma di EUR 302 658,10 per i servizi di consulenza giuridica prestati dallo studio legale Cravath deve essere respinta.

 Sugli onorari dello studio legale Quinn Emanuel

26      Secondo costante giurisprudenza, il giudice dell’Unione europea è legittimato non già a liquidare gli onorari dovuti dalle parti ai loro avvocati, bensì a determinare l’importo entro i cui limiti tali compensi possono essere recuperati nei confronti della parte condannata alle spese. Statuendo sulla domanda di liquidazione delle spese, il Tribunale non è tenuto a prendere in considerazione una tariffa nazionale disciplinante gli onorari degli avvocati, né un eventuale accordo concluso in proposito tra la parte interessata e i suoi agenti o consulenti [v. ordinanza del 26 gennaio 2017, Nürburgring/EUIPO – Biedermann (Nordschleife), T‑181/14 DEP, EU:T:2017:41, punto 10 e giurisprudenza ivi citata].

27      Occorre inoltre rammentare che, in mancanza di disposizioni di diritto dell’Unione di natura tariffaria o relative al tempo di lavoro necessario, il Tribunale deve valutare liberamente gli elementi caratterizzanti la lite, prendendo in considerazione l’oggetto e la natura della controversia, la sua importanza sotto il profilo del diritto dell’Unione e le difficoltà della causa, la mole di lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto causare agli agenti o ai consulenti intervenuti, nonché gli interessi economici che la controversia ha rappresentato per le parti (v. ordinanza del 26 gennaio 2017, Nordschleife, T‑181/14 DEP, EU:T:2017:41, punto 11 e giurisprudenza ivi citata).

28      È alla luce di tali considerazioni che si deve valutare l’importo delle spese ripetibili richiesto, nel caso di specie, dalla ricorrente a titolo di onorari dello studio legale Quinn Emanuel.

29      Dalla domanda risulta che la somma di EUR 11 234 578,85, calcolata dalla ricorrente, corrisponde alla rifusione degli onorari di 19 persone, vale a dire quattro avvocati associati, due avvocati consulenti esterni («of counsel»), dieci avvocati collaboratori, due praticanti e un assistente legale senior dello studio legale Quinn Emanuel, per il periodo compreso tra il 24 gennaio 2018 e il 15 giugno 2022.

30      Per giustificare tale somma, la ricorrente ha prodotto alcuni elementi di calcolo. Anzitutto, nell’allegato T.5 della domanda, la ricorrente ha prodotto una tabella di sintesi (da essa predisposta) che riporta le tariffe orarie [in dollari statunitensi (USD)], il numero di ore fatturate annualmente da ciascuna di dette persone tra il 2018 e il 2021 nonché gli importi complessivi (in EUR) fatturati dallo studio legale Quinn Emanuel per ogni anno (in prosieguo: la «tabella di sintesi QE»). Poi, nel corpo della domanda, la ricorrente ha presentato una tabella che ripartisce la somma richiesta (in EUR) a titolo di onorari cumulati dello studio legale Quinn Emanuel, dello studio legale Cravath e della Compass Lexecon/FTI in otto periodi corrispondenti, secondo le sue indicazioni, a diverse fasi del procedimento dinanzi al Tribunale (in prosieguo: la «tabella per periodi»). Infine, nell’allegato T.8 della domanda, la ricorrente ha prodotto 34 fatture in ordine successivo – relative a prestazioni effettuate tra il 2 gennaio 2018 e il 30 giugno 2021 – inviatele dallo studio legale Quinn Emanuel (per un totale cumulato di 613 pagine nell’elenco degli allegati), le quali indicano in particolare le ore registrate da ciascuna delle suddette 19 persone e le loro tariffe orarie (in USD) (in prosieguo: le «fatture QE»).

31      Inoltre, nel corpo della domanda, la ricorrente ha esposto le ragioni per le quali, a suo avviso, la somma richiesta era giustificata e ragionevole. In particolare, oltre alle indicazioni relative alla natura, all’importanza e alla complessità della causa, la ricorrente si è basata sulla quantità di lavoro svolto dai suoi rappresentanti facendo riferimento alle analisi e alle ricerche effettuate nonché al numero di allegati prodotti nell’ambito del procedimento dinanzi al Tribunale, vale a dire 73 allegati (per un totale di 7 900 pagine), 23 dei quali sono stati preparati dai suoi rappresentanti ai fini del procedimento dinanzi al Tribunale.

32      In primo luogo, per quanto riguarda l’oggetto e la natura della controversia, la sua importanza sotto il profilo del diritto dell’Unione e le difficoltà della causa, occorre rilevare che la causa T‑235/18 sollevava questioni complesse di diritto della concorrenza dell’Unione, che hanno peraltro indotto il Tribunale a decidere di pronunciarsi in formazione ampliata, ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di procedura. In particolare, detta causa verteva su una decisione della Commissione relativa a un procedimento a norma dell’articolo 102 TFUE, adottata dopo la sentenza del 6 settembre 2017, Intel/Commissione (C‑413/14 P, EU:C:2017:632), in cui la Corte ha precisato la giurisprudenza preesistente. Tale causa riguardava inoltre un settore altamente tecnico, quello della fornitura di chipset di banda base conformi alla norma LTE nonché alle norme UMTS e GSM all’Apple Inc. per gli iPhone e gli iPad, e sollevava numerose questioni complesse sia di merito che procedurali.

33      In secondo luogo, per quanto attiene agli interessi economici in gioco, la causa principale verteva su una decisione della Commissione che infliggeva un’ammenda alla ricorrente per una presunta violazione dell’articolo 102 TFUE. È vero che si trattava di un’ammenda elevata in termini assoluti, prossima al miliardo di euro. Tuttavia, la domanda della ricorrente non contiene, nella fattispecie, alcun elemento che consenta di valutare la rilevanza di detta ammenda rispetto alla sua situazione economica. Inoltre, neppure l’ipotesi evocata dalla ricorrente nella domanda, secondo cui la decisione impugnata avrebbe potuto servire come base giuridica per successive azioni giudiziarie nei suoi confronti, consente, in mancanza di altre precisazioni, di valutare l’interesse economico che la causa principale presentava per essa a tale riguardo. Lo stesso vale per l’affermazione, parimenti non suffragata, secondo cui le conseguenze finanziarie complessive sopportate dalla ricorrente sarebbero state nettamente superiori alle spese reclamate. Pertanto, pur potendosi ritenere che, tenuto conto dell’ammenda in questione, la suddetta causa rivestisse un’importanza economica significativa per la ricorrente, nessun elemento presentato dinanzi al Tribunale permette di ritenere che tale interesse fosse «enorme», come da essa sostenuto.

34      In terzo luogo, quanto alla mole di lavoro che il procedimento ha potuto comportare a carico dei rappresentanti della ricorrente, si deve ricordare che spetta al giudice dell’Unione tenere principalmente conto del numero totale delle ore di lavoro che possono sembrare obiettivamente indispensabili ai fini del procedimento dinanzi al Tribunale, indipendentemente dal numero di avvocati tra i quali le prestazioni effettuate hanno potuto essere ripartite (v. ordinanza del 28 giugno 2004, Airtours/Commissione, T‑342/99 DEP, EU:T:2004:192, punto 30 e giurisprudenza ivi citata).

35      Occorre rammentare che, sebbene, in linea di principio, sia ripetibile il compenso di un solo avvocato, può accadere che, in base alle peculiarità di ciascuna causa, tra le quali la più importante è la complessità, possa essere considerato rientrare nella nozione di «spese indispensabili», ai sensi dell’articolo 140, lettera b), del regolamento di procedura, il compenso di più avvocati (v. ordinanza del 15 settembre 2004, Fresh Marine/Commissione, T‑178/98 DEP, EU:T:2004:265, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).

36      Per procedere alla liquidazione delle spese in queste situazioni, spetta al Tribunale esaminare in quale misura le prestazioni effettuate dall’insieme degli avvocati interessati fossero necessarie per lo svolgimento del procedimento giudiziario e assicurarsi che l’impegno di più avvocati non abbia comportato un’inutile duplicazione delle spese (v., per analogia, ordinanze del 28 giugno 2004, Airtours/Commissione, T‑342/99 DEP, EU:T:2004:192, punto 44, e del 27 novembre 2020, Flabeg Deutschland/Commissione, T‑103/15 DEP, non pubblicata, EU:T:2020:585, punto 47).

37      Tuttavia, si deve sottolineare che le spese di coordinamento tra avvocati di una stessa parte non possono essere considerate quali spese indispensabili da prendere in considerazione ai fini del calcolo dell’importo delle spese ripetibili (v. ordinanza del 13 gennaio 2017, Idromacchine e a./Commissione, T‑88/09 DEP, EU:T:2017:5, punto 32 e giurisprudenza ivi citata).

38      Inoltre, allorché gli avvocati di una parte hanno già assistito quest’ultima nel corso di procedimenti o di atti che hanno preceduto la relativa controversia, va tenuto conto del fatto che tali avvocati dispongono di una conoscenza di elementi rilevanti per la controversia tale da avere facilitato il loro lavoro e ridotto il tempo di preparazione necessario ai fini del procedimento contenzioso (v. ordinanza del 13 gennaio 2006, IPK‑München/Commissione, T‑331/94 DEP, EU:T:2006:11, punto 59 e giurisprudenza ivi citata).

39      A tale proposito, è giocoforza constatare che, sebbene nel caso di specie la controversia principale possa avere effettivamente richiesto agli avvocati della ricorrente una considerevole mole di lavoro, tenuto conto degli elementi indicati ai precedenti punti 32 e 33, la sua domanda e i relativi allegati, in particolare le fatture QE, la tabella per periodi e la tabella di sintesi QE, non consentono di valutare il volume di lavoro corrispondente alle somme richieste per gli onorari dello studio legale Quinn Emanuel.

40      Sotto un primo profilo, le 34 fatture QE prodotte dalla ricorrente dinanzi al Tribunale non contengono alcuna descrizione delle attività svolte. Infatti, la ricorrente ha scelto di espungere tutte queste informazioni, oscurandole, dai documenti depositati dinanzi Tribunale, in ragione di una presunta riservatezza «avvocato‑cliente» (v. punto 16 supra), sulla quale non spetta al Tribunale pronunciarsi nell’ambito del presente procedimento. Resta comunque il fatto che tale scelta da parte della ricorrente implica che le suddette fatture non consentono di determinare, ad esempio, il numero di ore dedicate alla preparazione dell’atto di ricorso, della replica, di ciascuno degli altri atti depositati dalla ricorrente dinanzi al Tribunale o dell’udienza. Peraltro, la ricorrente non ha fornito alcuna indicazione o stima al riguardo nemmeno nel corpo della domanda.

41      Inoltre, la maggior parte delle fatture QE prodotte dalla ricorrente non si riferisce soltanto ad onorari degli avvocati, ma anche ad esborsi, senza che, tuttavia, essa abbia fatto alcuna distinzione al riguardo nella sua domanda. Oltre a ciò, la prima fattura QE prodotta dalla ricorrente sembra riguardare anche prestazioni effettuate in date precedenti all’adozione della decisione impugnata. Infine, l’ultima fattura QE prodotta dalla ricorrente si ferma al 30 giugno 2021, mentre la ricorrente ha presentato osservazioni dinanzi al Tribunale il 20 luglio 2021.

42      Sotto un secondo profilo, non solo la tabella per periodi presentata nel corpo della domanda non riguarda unicamente gli onorari dello studio legale Quinn Emanuel, giacché ha ad oggetto del pari gli onorari dello studio legale Cravath e della Compass Lexecon/FTI (v. punto 30 supra), ma non consente neppure di valutare il lavoro svolto concretamente in relazione a ciascun periodo, e segnatamente il volume di ore dedicate alla preparazione degli atti depositati dinanzi al Tribunale o all’udienza.

43      In assenza di tali indicazioni, la ripartizione delle somme proposte dalla ricorrente in detta tabella non solo non è giustificata, ma sembra anche condurre a risultati manifestamente eccessivi nella prospettiva del presente procedimento, come, in particolare, la somma di circa EUR 3 400 000 per la preparazione del solo atto di ricorso. Infatti, tale somma, ad un’ipotetica tariffa oraria media di EUR 500, corrisponderebbe a 6 800 ore di lavoro, vale a dire 850 giorni di lavoro da 8 ore al giorno per il solo atto di ricorso. Lo stesso vale, in particolare, per la somma di circa EUR 2 900 000 richiesta per la preparazione della replica e per quella di circa EUR 2 350 000 richiesta per la preparazione dell’udienza.

44      Sotto un terzo profilo, tali informazioni sul lavoro concretamente svolto e sul relativo volume orario non risultano neppure dalla tabella di sintesi QE allegata alla domanda. Detta tabella consente solo al Tribunale di constatare – sebbene non gli incomba cercare e individuare nei documenti prodotti gli elementi che potrebbero ovviare all’assenza di informazioni precise e di spiegazioni dettagliate nella domanda stessa (v., in tal senso, ordinanza del 13 febbraio 2008, Verizon Business Global/Commissione, T‑310/00 DEP, non pubblicata, EU:T:2008:32, punto 50) – che lo studio legale Quinn Emanuel ha fatturato in totale 16 422,6 ore alla ricorrente tra il 2018 e il 2021, con tariffe orarie comprese tra USD 315 e USD 1 515.

45      Pertanto, nonostante il numero elevato di documenti e di dati prodotti dalla ricorrente, nessuno di essi consente di determinare a quali attività corrisponda tale volume orario totale, in particolare il numero di ore corrispondenti, eventualmente, ad attività duplicate o ad attività di coordinamento tra le 19 persone indicate nelle fatture, se tali ore di lavoro siano state prestate ai fini del procedimento dinanzi al Tribunale o se esse fossero indispensabili a tali fini. Inoltre, i suddetti documenti non consentono di determinare con precisione la tariffa oraria corrispondente alle diverse attività svolte dagli avvocati, dato che, in ogni caso, nella prospettiva del presente procedimento, tariffe orarie comprese tra USD 1 005 e USD 1 515, come alcune di quelle menzionate nelle fatture QE e nella tabella di sintesi QE, sarebbero manifestamente eccessive ai fini della determinazione delle spese ripetibili a titolo degli onorari in questione. Infatti, se è vero che una parte è libera di ricorrere ad avvocati che fatturano tariffe orarie così elevate, il fatto di avvalersi dei loro servizi non può essere considerato indispensabile ai sensi della giurisprudenza richiamata al precedente punto 12 (v., in tal senso, ordinanze del 20 gennaio 2014, Charron Inox e Almet/Consiglio, T‑88/12 DEP, non pubblicata, EU:T:2014:43, punto 24, e dell’8 luglio 2020, Fastweb/Commissione, T‑19/17 DEP, non pubblicata, EU:T:2020:331, punto 51), tanto più quando, come nella fattispecie, dette tariffe non sono presentate, nella domanda, in relazione ad attività precise chiaramente individuate.

46      Sotto un quarto profilo, l’affermazione della ricorrente secondo cui i suoi rappresentanti avrebbero effettuato numerose ricerche e analisi approfondite o prodotto numerosi documenti dinanzi al Tribunale non è sufficiente a suffragare le somme richieste e il carattere indispensabile del relativo lavoro. Infatti, si deve ricordare che, per valutare il carattere indispensabile delle spese sostenute, il richiedente deve fornire indicazioni precise (ordinanza dell’8 luglio 2020, Fastweb/Commissione, T‑19/17 DEP, non pubblicata, EU:T:2020:331, punto 44). Inoltre, sebbene la ricorrente si basi sulla lunghezza degli atti depositati nonché sul numero e sulla lunghezza dei relativi allegati, occorre rilevare che il mero fatto che i suoi rappresentanti abbiano depositato dinanzi al Tribunale atti di molte pagine e con numerosi allegati non dimostra in alcun modo il carattere indispensabile, ai fini del procedimento dinanzi al Tribunale, delle ore di lavoro e quindi delle relative somme reclamate.

47      Ne deriva che la domanda della ricorrente non consente di determinare il volume di ore corrispondente alle diverse attività svolte dagli avvocati dello studio legale Quinn Emanuel per il procedimento dinanzi al Tribunale né la tariffa oraria corrispondente a tali attività.

48      Orbene, pur se la mancanza di qualsiasi informazione sulle spese effettivamente sostenute per la causa, comprese, in particolare, quelle relative alle tariffe orarie e al tempo dedicato allo svolgimento di diverse attività, non è di ostacolo alla fissazione da parte del Tribunale, in base ad un’equa valutazione, dell’importo delle spese ripetibili, tuttavia essa pone il Tribunale nella condizione di svolgere una valutazione necessariamente restrittiva quanto alle rivendicazioni della parte ricorrente (ordinanza dell’8 luglio 2020, Fastweb/Commissione, T‑19/17 DEP, non pubblicata, EU:T:2020:331, punti 44, 46 e 47).

49      Inoltre, per quanto concerne la tariffa oraria, occorre ricordare che, in assenza, allo stato attuale del diritto dell’Unione, di un tariffario al riguardo, è solo nel caso in cui la tariffa oraria media fatturata risulti manifestamente eccessiva che il Tribunale può discostarsene e fissare equitativamente l’importo degli onorari ripetibili degli avvocati e degli esperti economisti (v. ordinanza del 19 gennaio 2021, Romańska/Frontex, T‑212/18 DEP, non pubblicata, EU:T:2021:30, punto 39 e giurisprudenza ivi citata).

50      Nel caso di specie, sebbene la ricorrente non abbia fornito alcuna indicazione, o anche solo una stima, del tempo di lavoro corrispondente alle varie fasi del procedimento e della relativa tariffa oraria media, la Commissione, nelle sue osservazioni sulla domanda, ha formulato le seguenti stime del tempo di lavoro che tali fasi avrebbero richiesto allo studio legale Quinn Emanuel:

–        500 ore per l’atto di ricorso (88 pagine con 4 000 pagine di allegati);

–        200 ore per la replica (66 pagine con 600 pagine di allegati);

–        8 ore per le osservazioni del 20 giugno 2019 (3 pagine);

–        260 ore per l’atto de 26 luglio 2019 (46 pagine con 3 300 pagine di allegati);

–        12 ore per l’atto del 25 agosto 2020 (4 pagine e mezza);

–        4 ore per l’atto del 9 novembre 2020 (2 pagine);

–        50 ore per la risposta del 20 novembre 2020 (18 pagine);

–        2 ore per le osservazioni del 15 dicembre 2020 (con invio dell’impegno di riservatezza firmato);

–        4 ore per le osservazioni del 18 dicembre 2020 (2 pagine);

–        15 ore per le osservazioni del 26 gennaio 2021 (6 pagine);

–        6 ore per la partecipazione alla riunione informale del 15 aprile 2021 (per 45 minuti);

–        250 ore per la partecipazione all’udienza del 4‑6 maggio 2021 (per 3 giorni);

–        8 ore per le osservazioni del 19 maggio 2021 (4 pagine);

–        e 20 ore per le osservazioni del 20 luglio 2021 (32 pagine).

51      Nelle sue osservazioni, la Commissione ha quindi stimato che le varie fasi del procedimento avessero richiesto un massimo di 1 339 ore di lavoro. Proponendo di considerare una tariffa oraria media di EUR 300, la Commissione ha concluso, in sostanza, che poteva essere recuperata la somma di EUR 401 700 a titolo degli onorari dello studio legale Quinn Emanuel.

52      Tuttavia, se pure la domanda della ricorrente è insufficientemente suffragata e manifestamente eccessiva per quanto riguarda sia gli importi richiesti sia i volumi di ore e le relative tariffe orarie, tenuto conto anche del fatto che gli avvocati che hanno rappresentato la ricorrente dinanzi al Tribunale l’hanno assistita del pari dinanzi alla Commissione nel procedimento amministrativo sfociato nell’adozione della decisione impugnata, la proposta della Commissione, pur costituendo una stima utile, appare tuttavia inferiore ad una valutazione adeguata.

53      In particolare, la stima della Commissione porterebbe, tra l’altro, a considerare un volume di 960 ore di lavoro per la preparazione dell’atto di ricorso (500 ore), della replica (200 ore) e dell’atto del 26 luglio 2019 (260 ore). Orbene, tenuto conto del numero di motivi sollevati, della difficoltà delle questioni di diritto e di fatto poste, del numero e della sequenza di tali atti, degli elementi di prova prodotti in allegato ad essi e presentati dinanzi al Tribunale, nonché del carattere progressivamente più mirato e dettagliato degli argomenti svolti, tale stima non sembra corrispondere a una valutazione adeguata del tempo di lavoro oggettivamente indispensabile per la preparazione di questi tre atti, valutazione adeguata che, tuttavia, non può eccedere un volume di 1 400 ore di lavoro per i medesimi atti.

54      Oltre a tale numero di ore, da un lato, occorre tenere conto anche di un volume di 150 ore di lavoro per la preparazione degli altri atti scritti depositati dalla ricorrente dinanzi al Tribunale, vale a dire quelli già menzionati al precedente punto 50 nonché alcuni altri atti che non figurano in detto punto (la domanda del 16 gennaio 2019, la domanda del 10 dicembre 2020 e il relativo addendum del 18 dicembre 2020, la domanda del 21 gennaio 2021, le osservazioni del 29 marzo 2021 e le osservazioni del 3 maggio 2021). Dall’altro, occorre prendere in considerazione un volume di 250 ore di lavoro per la preparazione e la partecipazione alla riunione informale del 15 aprile 2021 e all’udienza di discussione del 4‑6 maggio 2021.

55      In tale contesto, tenuto conto di tutte le circostanze della presente causa, ritenendosi equo un volume totale di 1 800 ore di lavoro per l’intero procedimento dinanzi al Tribunale nella causa principale, e ciò a prescindere dal numero di avvocati coinvolti, sarà fatta una giusta valutazione ex aequo et bono della somma entro i cui limiti possono essere recuperati presso la Commissione gli onorari dello studio legale Quinn Emanuel fissandola in EUR 750 000.

56      Alla luce di quanto precede, occorre fissare l’importo delle spese ripetibili a titolo degli onorari dello studio legale Quinn Emanuel in EUR 750 000.

 Sulle spese relative all’intervento dei consulenti economici della Compass Lexecon/FTI

57      La ricorrente chiede la rifusione della somma di EUR 480 611,64 per i servizi di consulenza economica prestati dalla Compass Lexecon/FTI.

58      Occorre ricordare che, tenuto conto della natura essenzialmente economica di talune cause, l’intervento di consulenze di esperti economici a complemento del lavoro dei consulenti giuridici può, talvolta, rivelarsi indispensabile nelle controversie relative a decisioni rientranti in tali materie e determinare così spese idonee a essere recuperate in applicazione dell’articolo 140, lettera b), del regolamento di procedura (v., per quanto riguarda un procedimento in materia di aiuti di Stato, ordinanza del 19 dicembre 2006, WestLB/Commissione, T‑228/99 DEP, non pubblicata, EU:T:2006:405, punto 78 e giurisprudenza ivi citata, e, per quanto riguarda un’operazione di concentrazione, ordinanza del 17 agosto 2020, United Parcel Service/Commissione, T‑194/13 DEP II, non pubblicata, EU:T:2020:372, punto 66 e giurisprudenza ivi citata).

59      Perché ciò si realizzi, una siffatta partecipazione di consulenti economici deve essere oggettivamente necessaria ai fini del procedimento (v. ordinanza del 17 agosto 2020, United Parcel Service/Commissione, T‑194/13 DEP II, non pubblicata, EU:T:2020:372, punto 67 e giurisprudenza ivi citata).

60      Dalla domanda risulta che la somma di EUR 480 611,64, calcolata dalla ricorrente, corrisponde alla rifusione degli onorari di 9 consulenti economici della Compass Lexecon/FTI, per il periodo compreso tra il 24 gennaio 2018 e il 15 giugno 2022.

61      Per giustificare tale somma, la ricorrente ha prodotto elementi di calcolo analoghi a quelli menzionati al punto 30 che precede, vale a dire, anzitutto, nell’allegato T.6 della domanda, una tabella di sintesi (preparata dalla ricorrente stessa) che riporta le tariffe orarie (in USD) e il numero di ore fatturate annualmente da ciascuno dei suddetti consulenti tra il 2018 e il 2021, nonché gli importi totali (in EUR) fatturati dalla Compass Lexecon/FTI per ogni anno (in prosieguo: la «tabella di sintesi CL»). Inoltre, nel corpo della domanda, la ricorrente si è basata sulla medesima tabella per periodi menzionata ai precedenti punti 30, 42 e 43. Infine, nell’allegato T.9 della domanda, la ricorrente ha prodotto 10 fatture – relative al periodo compreso tra il 16 gennaio 2018 e il 6 maggio 2021 – inviatele dalla Compass Lexecon/FTI, che indicano le ore registrate da ciascuno dei consulenti e le loro tariffe orarie (in USD) (in prosieguo: le «fatture CL»).

62      Oltre a ciò, nel corpo della domanda, la ricorrente ha indicato che i suoi consulenti economici avevano preparato relazioni o note economiche che erano state incluse nell’atto di ricorso e nella replica o allegate agli stessi, e che uno dei suoi consulenti aveva partecipato all’udienza per fornire chiarimenti. La ricorrente ha inoltre fatto riferimento alle analisi economiche che essa aveva presentato dinanzi alla Commissione.

63      Orbene, è giocoforza constatare che, sebbene, nel caso di specie, si debba effettivamente ritenere che la partecipazione di consulenti economici fosse oggettivamente necessaria ai fini della causa dinanzi al Tribunale, la domanda della ricorrente e i relativi allegati, in particolare le fatture CL, la tabella per periodi e la tabella di sintesi CL, non consentono di valutare il volume di lavoro corrispondente alle somme richieste per gli onorari della Compass Lexecon/FTI per detto procedimento dinanzi al Tribunale.

64      Infatti, anzitutto, le fatture CL prodotte dalla ricorrente in allegato alla domanda non contengono alcuna descrizione delle attività svolte, in quanto la ricorrente ha scelto di espungere tutte queste informazioni, oscurandole, dai documenti depositati dinanzi al Tribunale (v. punto 16 e, per analogia, punto 40 supra). Inoltre, la tabella per periodi, presentata nel corpo della domanda, non consente di effettuare alcuna valutazione concreta (v., per analogia, punto 42 supra). Infine, la tabella di sintesi CL allegata alla domanda consente al Tribunale soltanto di constatare – sebbene non gli spetti cercare e individuare negli allegati elementi per ovviare alla mancanza di informazioni e di spiegazioni nella domanda (v., in tal senso, punto 44 supra) – che la Lexecon/FTI ha fatturato in totale 853,7 ore alla ricorrente tra il 2018 e il 2021, ad una tariffa oraria compresa tra USD 242 e USD 1 055.

65      Pertanto, nonostante il numero elevato di documenti e di dati prodotti dalla ricorrente, nessuno di essi consente di determinare a quali attività corrisponda tale volume orario, in particolare il numero di ore corrispondenti, eventualmente, ad attività duplicate o ad attività di coordinamento tra le 9 persone indicate nelle fatture, se dette ore di lavoro siano state prestate ai fini del procedimento dinanzi al Tribunale o se esse fossero indispensabili a tali fini. Inoltre, contrariamente a quanto sembra suggerire la ricorrente, il lavoro relativo alle analisi economiche presentate dinanzi alla Commissione è irrilevante nell’ambito della presente causa, che, conformemente alla giurisprudenza richiamata al precedente punto 23, riguarda unicamente le spese sostenute per la causa dinanzi al Tribunale.

66      Ne consegue che la domanda della ricorrente non consente di determinare il volume di ore corrispondente alle diverse attività svolte concretamente dai consulenti della Compass Lexecon/FTI per il procedimento dinanzi al Tribunale né la tariffa oraria corrispondente a tali diverse attività.

67      In siffatte circostanze, se pure, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, le spese relative all’intervento dei consulenti economici della Compass Lexecon/FTI non possono essere integralmente escluse, la valutazione del Tribunale deve necessariamente essere restrittiva, conformemente alla giurisprudenza richiamata al precedente punto 48.

68      Orbene, da un lato, poiché la ricorrente non ha fornito alcuna indicazione concreta quanto al volume di lavoro svolto dai suoi consulenti economici ai fini della preparazione delle relazioni e delle note incluse nell’atto di ricorso e nella replica o allegate agli stessi, sarà fatta una giusta valutazione ex aequo et bono di tale volume di lavoro fissandolo in 50 ore. Dall’altro, come risulta dal verbale dell’udienza di discussione, un consulente economico della ricorrente è stato autorizzato ad intervenire, in presenza e sotto la responsabilità dei rappresentanti della ricorrente, durante i tre giorni dell’udienza, al fine di fornire chiarimenti. Occorre fissare il volume di lavoro corrispondente a tali attività in 24 ore. Di conseguenza, un volume di 74 ore di lavoro è considerato equo per l’intero procedimento dinanzi al Tribunale nella causa principale.

69      Per quanto riguarda la tariffa oraria, atteso che la domanda non consente di determinare con precisione la tariffa oraria corrispondente alle diverse attività svolte dai consulenti economici e che, in ogni caso, una tariffa oraria di USD 1 055, come una delle tariffe menzionate nelle fatture CL e nella tabella di sintesi CL, sarebbe manifestamente eccessiva ai fini della determinazione delle spese ripetibili a titolo degli onorari in questione, sarà fatta una giusta valutazione ex aequo et bono della somma entro i cui limiti gli onorari della Compass Lexecon/FTI possono essere recuperati presso la Commissione fissandola in EUR 30 000.

70      Tenuto conto di quanto precede, occorre fissare l’importo delle spese ripetibili a titolo di onorari della Compass Lexecon/FTI in EUR 30 000.

 Conclusioni sugli onorari

71      Occorre quindi fissare le spese ripetibili a titolo di onorari relativi ai servizi di consulenza giuridica ed economica per il procedimento principale in un totale di EUR 780 000.

 Sugli esborsi

72      A titolo di esborsi, la ricorrente chiede la rifusione della somma di EUR 23 907,21 relativa alle spese di viaggio e di soggiorno degli avvocati dello studio legale Quinn Emanuel, del consulente economico della Compass Lexecon/FTI e di uno dei propri dipendenti per partecipare all’udienza.

73      Spetta al richiedente produrre giustificativi atti a dimostrare l’effettività e l’importo delle spese di viaggio e di soggiorno di cui chiede il rimborso (ordinanza del 26 gennaio 2017, Nordschleife, T‑181/14 DEP, EU:T:2017:41, punto 34).

74      Occorre ricordare che le spese di viaggio e di soggiorno sostenute da persone diverse dagli avvocati sono ripetibili solo se la presenza di tali persone era indispensabile per la causa [v. ordinanze del 17 settembre 1998, Branco/Commissione, T‑271/94 (92) EU:T:1998:222, punto 20 e giurisprudenza ivi citata, e del 27 ottobre 2017, Heli‑Flight/AESA, T‑102/13 DEP, non pubblicata, EU:T:2017:769, punto 49 e giurisprudenza ivi citata].

75      Salvo circostanze particolari, possono essere dichiarate ripetibili le spese di un solo consulente (v., in tal senso, ordinanza dell’8 ottobre 2014, Coop Nord/Commissione, T‑244/08 DEP, non pubblicata, EU:T:2014:899, punto 33).

 Sulle spese di viaggio e di soggiorno degli avvocati dello studio legale Quinn Emanuel

76      La ricorrente ha chiesto la rifusione della somma di EUR 12 632,95 a titolo di esborsi per le spese di viaggio e di soggiorno degli avvocati dello studio legale Quinn Emanuel per partecipare all’udienza.

77      Tuttavia, è giocoforza constatare che la domanda non contiene, di per sé, alcuna indicazione sulla natura delle spese reclamate né alcuna ripartizione per categoria di spese. Nondimeno, al fine di giustificare tale importo, la ricorrente fa riferimento, nella domanda, a una fattura inviatale dallo studio legale Quinn Emanuel (prodotta nell’allegato T.8) e alle fatture relative al pagamento di tali esborsi da parte dei suoi avvocati (prodotte nell’allegato T.11).

78      Dalla trentatreesima fattura dello studio legale Quinn Emanuel, prodotta dalla ricorrente nell’allegato T.8, risulta che la somma in questione riguarda, in sostanza, spese di soggiorno in albergo, di viaggio e di noleggio di una sala. Infatti, tali spese appaiono poi dettagliate nelle altre due fatture (in EUR) prodotte nell’allegato T.11 dalla ricorrente, vale a dire una fattura di un albergo di Lussemburgo e una fattura di un prestatore di servizi di trasporto di Bruxelles, tenendo presente che il medesimo allegato sembra contenere tabelle contabili che riportano le suddette spese in una forma diversa e quattro pagine il cui contenuto è stato completamente espunto. Il Tribunale può quindi procedere alla valutazione di tali spese di viaggio e di soggiorno solo sulla base delle due fatture di albergo e di trasporto. Per contro, alcuni altri esborsi menzionati nella trentatreesima fattura dello studio legale Quinn Emanuel relativi a spese di riproduzione di documenti e a diritti di cancelleria non possono essere presi in considerazione, in mancanza di qualsiasi precisazione e di qualsiasi elemento giustificativo forniti dalla ricorrente.

79      In primo luogo, dall’elenco delle prestazioni menzionate nella fattura dell’albergo, pari a EUR 8 513, risulta che essa è relativa alle spese per pernottamenti, per i pasti, per il noleggio di una sala riunioni e di materiale nonché per «trasferimenti».

80      Sotto un primo profilo, per quanto riguarda i pernottamenti, la fattura dell’albergo indica una somma complessiva di EUR 5 630 per quattro pernottamenti (dal 3 al 7 maggio 2021) per cinque avvocati. Orbene, da un lato, si deve ricordare che l’udienza del procedimento principale si è tenuta dal 4 al 6 maggio 2021. Come risulta dal verbale d’udienza, il 6 maggio 2021 l’udienza si è conclusa alle ore 16:00 circa. Pertanto, il pernottamento dal 6 al 7 maggio 2021 non può essere considerato indispensabile ai fini del procedimento dinanzi al Tribunale. Inoltre, dalla fattura del prestatore di servizi di trasporto risulta che il 6 maggio 2021 sono stati effettuati due viaggi in automobile da Lussemburgo a Bruxelles per sei persone. Dall’altro, mentre nelle circostanze specifiche del presente procedimento, dato che l’udienza si è svolta nell’arco di tre giorni, le spese relative ai pernottamenti dei tre avvocati che hanno rappresentato la ricorrente dinanzi al Tribunale e che hanno tutti e tre partecipato alla discussione orale dinanzi ad esso in tale udienza possono essere considerate ripetibili conformemente alla giurisprudenza richiamata al punto 75 che precede, non può dirsi lo stesso per gli altri due avvocati che non hanno rappresentato la ricorrente dinanzi al Tribunale. Ne consegue che la somma ripetibile per i tre pernottamenti in albergo per tre avvocati (EUR 289 a notte) è pari a EUR 2 601.

81      Sotto un secondo profilo, per quanto concerne i pasti, la fattura dell’albergo indica una somma complessiva di EUR 79, che deve essere considerata ripetibile, in quanto tale somma è debitamente giustificata e ragionevole.

82      Sotto un terzo profilo, per quanto attiene al noleggio di una sala riunioni e di materiale, la fattura dell’albergo indica una somma complessiva di EUR 2 250. È vero che dalla domanda e dai documenti prodotti non emerge né la natura precisa di tali spese di noleggio né in quale misura tali noleggi fossero indispensabili per la causa dinanzi al Tribunale. Tuttavia, mentre le spese relative al noleggio di materiale (EUR 750 per una «stampante») devono essere escluse in assenza di qualsiasi precisazione fornita dalla ricorrente, per quanto riguarda le spese di noleggio di una sala riunioni (EUR 1 500 per tre giorni) si deve ritenere che, nelle circostanze specifiche del presente procedimento, poiché l’udienza di discussione si è tenuta nell’arco di tre giorni e la ricorrente è stata rappresentata in essa da tre avvocati (v. punto 80 supra), l’utilizzo di una sala riunioni presso l’albergo di detti avvocati può essere considerata effettivamente indispensabile. Ciò premesso, dal momento che la portata dell’utilizzo della suddetta sala riunioni non è stata precisata dalla ricorrente, il suo noleggio per tre giornate complete appare eccessivo in mancanza di precisazioni fornite dalla ricorrente. Sebbene la mancanza di queste informazioni non osti alla fissazione da parte del Tribunale, in base ad un’equa valutazione, dell’importo delle spese ripetibili a tale titolo, nondimeno essa pone il Tribunale nella condizione di svolgere una valutazione necessariamente restrittiva riguardo alle rivendicazioni del richiedente [v., in tal senso, ordinanza del 21 marzo 2018, K&K Group/EUIPO – Pret A Manger (Europe) (Pret A Diner), T‑2/16 DEP, non pubblicata, EU:T:2018:175, punto 37]. Pertanto, la somma ripetibile a tale titolo è fissata ex aequo et bono in EUR 750.

83      Sotto un quarto profilo, per quanto riguarda i «trasferimenti», la fattura indica una somma complessiva di EUR 554 in relazione ad un altro albergo. Poiché le informazioni presentate dalla ricorrente non consentono di determinare né l’oggetto stesso di tali spese né a fortiori il loro carattere indispensabile per la causa dinanzi al Tribunale, queste ultime devono essere escluse.

84      In secondo luogo, dalla fattura del prestatore dei servizi di trasporto di Bruxelles, dell’ammontare di EUR 2 106,22, risulta che essa riguarda tre viaggi in automobile da Bruxelles a Lussemburgo del 3 maggio 2021 (un viaggio per quattro persone, un viaggio per due persone e un viaggio per un oggetto) e due viaggi in automobile da Lussemburgo a Bruxelles del 6 maggio 2021 (un viaggio per quattro persone e un viaggio per due persone).

85      Orbene, a questo proposito è sufficiente rilevare che, come risulta dal precedente punto 80, solo la presenza dei tre avvocati che hanno rappresentato la ricorrente dinanzi al Tribunale e hanno partecipato alla discussione orale dinanzi ad esso in udienza può essere considerata indispensabile ai fini del procedimento per quanto riguarda le spese sostenute per la partecipazione a detta udienza. Di conseguenza, solo la somma corrispondente al viaggio di questi tre avvocati può essere considerata ripetibile. Nella specie, tenuto conto della fattura prodotta dalla ricorrente, si deve ritenere che tale somma corrisponda, in sostanza, al costo del viaggio di andata (EUR 380) e del viaggio di ritorno (EUR 380) per quattro persone, senza i supplementi fatturati per l’attesa, per un importo complessivo di EUR 760.

86      Tenuto conto di quanto precede, occorre fissare l’importo complessivo delle spese ripetibili a titolo degli esborsi dello studio legale Quinn Emanuel in EUR 4 190.

 Sulle spese di viaggio e di soggiorno del consulente economico della Compass Lexecon/FTI

87      La ricorrente chiede la rifusione della somma di EUR 2 749,08 a titolo degli esborsi per le spese di viaggio e di soggiorno del consulente economico della Compass Lexecon/FTI per partecipare all’udienza.

88      Tuttavia, è giocoforza constatare che la domanda non contiene, di per sé, alcuna indicazione sulla natura delle spese reclamate né alcuna ripartizione per categoria di spese. Nondimeno, al fine di giustificare tale importo, la ricorrente fa riferimento nella domanda all’allegato T.12 che contiene fatture e ricevute.

89      L’allegato T.12 prodotto dalla ricorrente riporta, in una tabella, diverse categorie di spese, ossia spese:

–        per tre viaggi in taxi, per importi di EUR 30, EUR 42,09 ed EUR 30, ossia un totale di EUR 102,09;

–        per due test COVID‑19 per un importo di EUR 180 ed EUR 169, corrispondenti a un totale di EUR 349;

–        per viaggi in aereo, per un importo di EUR 948,45;

–        per l’albergo, per un importo di EUR 1 220.

90      Inoltre, l’allegato T.12 prodotto dalla ricorrente contiene anche tre pagine il cui contenuto è stato completamente espunto, una fattura di un’agenzia di viaggi e una pagina contenente una copia di varie ricevute e di vari scontrini. Il Tribunale può quindi procedere alla valutazione delle suddette spese solo sulla base di tale fattura e di tali scontrini e ricevute.

91      In primo luogo, per quanto riguarda i viaggi in taxi, la ricorrente ha prodotto la copia di tre ricevute relative a un viaggio in taxi a Madrid del 3 maggio 2021 (EUR 30), un viaggio in taxi in Lussemburgo del 3 maggio 2021 (EUR 42,09) e un viaggio in taxi a Madrid del 7 maggio 2021 (EUR 30). Spese siffatte, che risultano connesse al viaggio da Madrid a Lussemburgo del consulente economico della ricorrente per l’udienza del 4‑6 maggio 2021, possono essere considerate indispensabili per la causa dinanzi al Tribunale. Di conseguenza, la somma ripetibile a titolo dei viaggi in taxi è fissata in EUR 102,09.

92      In secondo luogo, per quanto riguarda le spese per due test COVID‑19, si deve rilevare che la ricorrente ha prodotto soltanto la copia di una ricevuta di pagamento con carta bancaria che sembrerebbe essere stata emessa a Madrid il 2 maggio 2021 (EUR 180). Tuttavia, detta ricevuta non indica né la prestazione di cui trattasi né la persona interessata, dato che la mera circostanza che tale ricevuta contenga il termine spagnolo «clinica» è manifestamente insufficiente al riguardo. Non è invece stato fornito alcun elemento di prova per quanto concerne l’altro importo (di EUR 169) reclamato allo stesso titolo. La rifusione di tali spese deve quindi essere negata.

93      In terzo luogo, per quanto attiene ai viaggi in aereo, la ricorrente ha prodotto una fattura di un’agenzia di viaggi che riporta una somma di EUR 948,45 per un viaggio di andata e ritorno da Madrid a Lussemburgo per il consulente economico della ricorrente. Più precisamente, da detta fattura risulta che la somma reclamata comprende le somme di EUR 672 per un biglietto aereo di andata e ritorno dal 3 al 5 maggio 2021, EUR 26,45 di tasse ed EUR 250 di sovrapprezzo per il cambio della data del biglietto di ritorno dal 5 al 7 maggio 2021.

94      Dal momento che nessuna spiegazione giustifica il sovrapprezzo per la modifica della data del biglietto di ritorno, posto che le date di udienza sono state notificate alle parti il 29 gennaio 2021 e non sono state modificate, la rifusione di tali spese di modifica deve essere negata. Pertanto, la somma ripetibile a titolo dei viaggi in aereo è fissata in EUR 698,45.

95      In quarto luogo, per quanto riguarda l’albergo, la ricorrente ha prodotto la copia di una ricevuta di pagamento con carta bancaria di un albergo di Lussemburgo recante l’indicazione «prenotazione» per un importo di EUR 1 220, datata 3 maggio 2021. Tale ricevuta, tuttavia, non indica né la prestazione fornita né la persona che ne ha beneficiato. Inoltre, le informazioni fornite non consentono di stabilire se si tratti di una ricevuta di pagamento o di una ricevuta destinata a bloccare una somma di denaro, come in particolare una cauzione. In tali circostanze, dal momento che si tratta del medesimo albergo indicato nella fattura menzionata al precedente punto 80, occorre, per analogia, fissare l’importo delle spese ripetibili a tale titolo, per una persona per tre notti, non essendo stata fornita alcuna precisazione quanto alla fissazione e alla modifica della data del volo di ritorno del consulente economico (punto 94 supra), calcolando EUR 289 per notte, in EUR 867.

96      Tenuto conto di quanto precede, occorre fissare l’importo delle spese ripetibili a titolo di esborsi per il consulente economico della Compass Lexecon/FTI in EUR 1 667,54.

 Sulle spese di viaggio e di soggiorno di un dipendente della ricorrente

97      La ricorrente chiede la rifusione della somma di EUR 8 525,18 a titolo degli esborsi per le spese di viaggio e di soggiorno di uno dei suoi dipendenti per l’udienza.

98      Orbene, la ricorrente non ha fornito alcun elemento per giustificare perché la presenza del suo dipendente fosse indispensabile ai fini del procedimento, conformemente alla giurisprudenza richiamata al punto 74 che precede, essendo manifestamente insufficiente al riguardo la mera circostanza che tale dipendente seguisse la causa all’interno della società. Inoltre, dal fascicolo non risulta che la sua presenza sia stata richiesta dal Tribunale né peraltro risulta dal verbale dell’udienza che detto dipendente sia stato invitato dal Tribunale a prendere la parola durante la stessa. La rifusione di tali spese deve pertanto essere negata.

 Conclusione sulle spese di viaggio e di soggiorno

99      Occorre quindi fissare le spese ripetibili a titolo delle spese di viaggio e di soggiorno per il procedimento principale in EUR 5 857,54.

 Conclusione sulle spese ripetibili

100    Alla luce del complesso delle precedenti considerazioni, il Tribunale ritiene che verrà fatta una giusta valutazione delle spese ripetibili da parte della ricorrente a titolo del procedimento principale fissandone l’ammontare nella somma complessiva di EUR 785 857,54, ammontare che tiene conto di tutte le circostanze della causa fino alla data di adozione della presente ordinanza.

101    Poiché la ricorrente non ha reclamato spese a titolo del presente procedimento di liquidazione delle spese, non occorre che il Tribunale fissi un importo a tale riguardo.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione ampliata)

così provvede:

L’importo complessivo delle spese che la Commissione europea deve rimborsare alla Qualcomm Inc. è fissato in EUR 785 857,54.

Lussemburgo, 29 febbraio 2024

Il cancelliere

 

La presidente

V. Di Bucci

 

A. Marcoulli


*      Lingua processuale: l’inglese.