Language of document : ECLI:EU:F:2011:3

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Seconda Sezione)

20 gennaio 2011

Causa F‑121/07

Guido Strack

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica — Funzionari — Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Competenza del Tribunale — Ricevibilità — Atto lesivo»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Strack chiede l’annullamento delle decisioni della Commissione, in data 12 gennaio, 26 febbraio e 20 luglio 2007, nella parte delle stesse in cui gli viene negato l’accesso a taluni documenti da quest’ultima detenuti e la condanna della Commissione al risarcimento di danni valutati in almeno EUR 10 000, oltre ad interessi, subiti a seguito delle menzionate decisioni di diniego.

Decisione: Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Massime

1.      Procedura — Presentazione del controricorso — Termine — Proroga

(Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 39, n. 2)

2.      Procedura — Fase orale del procedimento — Relazione d’udienza del giudice relatore — Oggetto

3.      Unione europea — Istituzioni — Diritto di accesso del pubblico ai documenti — Regolamento n. 1049/2001 — Norme di carattere generale — Domanda di accesso di un funzionario ai suoi fascicoli personale e medico — Assoggettamento al regime dello Statuto dei funzionari

(Statuto dei funzionari, artt. 26, commi settimo e ottavo, e 26 bis; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001)

4.      Funzionari — Ricorso — Competenza del Tribunale della funzione pubblica — Ricorso diretto contro una decisione recante rigetto di una domanda di accesso a taluni documenti formulata da un funzionario sulla base del regolamento n. 1049/2001 — Inclusione

(Artt. 230 CE e 236 CE; Statuto della Corte di giustzia, allegato I, art. 1; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 8, n. 1; decisione del Consiglio 2004/752, art. 1)

5.      Unione europea — Istituzioni — Diritto di accesso del pubblico ai documenti — Regolamento n. 1049/2001 — Decisione che nega l’accesso del pubblico a taluni documenti — Nozione

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 6, n. 2)

6.      Unione europea — Istituzioni — Diritto di accesso del pubblico ai documenti — Regolamento n. 1049/2001 — Obbligo di formulare una domanda di accesso in maniera sufficientemente precisa

(Regolamento del Parlamento europeo del Consiglio n. 1049/2001, art. 6, nn. 1 e 2)

1.      L’art. 39, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica consente al presidente di quest’ultimo di accordare una proroga del termine impartito alla parte convenuta per la presentazione del controricorso. A questo proposito, la circostanza che più proroghe siano state concesse in assenza di contradditorio non viola il diritto della parte ricorrente ad un processo equo, se la situazione delle parti non è stata sostanzialmente modificata. Orbene, l’equità di un procedimento si valuta in una visione d’insieme.

(v. punto 39)

2.      Come indica il suo titolo, la relazione preparatoria di udienza del giudice relatore dell’Unione ha lo scopo di preparare l’udienza e di permettere alle parti di far valere le loro eventuali osservazioni sui dati della controversia e sulle questioni sollevate nella detta relazione ai fini della stesura della sentenza. Pertanto, la modifica in quanto tale di questo documento non avrebbe alcun riflesso sullo svolgimento del procedimento giurisdizionale e sul tenore della sentenza, dato che le critiche formulate dalle parti nei suoi confronti possono essere prese in considerazione solo nel contesto della redazione della sentenza, purché siano pertinenti.

(v. punto 42)

3.      L’accesso dei funzionari al loro fascicolo personale e l’accesso dei funzionari al loro fascicolo medico sono disciplinati, rispettivamente, dall’art. 26, settimo e ottavo comma, dello Statuto e dall’art. 26 bis dello Statuto, mentre la possibilità per i funzionari di prendere conoscenza di ogni altro dato che li riguardi è disciplinata dal regolamento n. 1049/2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.

Infatti, se è vero che il regolamento n. 1049/2001 costituisce una norma di carattere generale che stabilisce i principi generali che disciplinano l’esercizio del diritto di ogni cittadino dell’Unione di accedere ai documenti delle istituzioni interessate in tutti i settori di attività dell’Unione, compreso quello della funzione pubblica, il diritto di accesso così previsto, come ogni norma a carattere generale, può essere precisato, esteso o, viceversa, limitato, se non addirittura escluso — secondo il principio per cui la norma speciale deroga alla norma generale (lex specialis derogat legi generali) — qualora esistano norme speciali che disciplinano materie specifiche.

Al riguardo, l’art. 26, settimo e ottavo comma, e l’art. 26 bis dello Statuto costituiscono appunto disposizioni speciali che derogano a quelle del regolamento n. 1049/2001, poiché disciplinano l’accesso a tipi di documenti specifici, gli uni relativi alla posizione amministrativa, alla competenza, al rendimento e al comportamento dei funzionari, gli altri di natura medica.

(v. punti 65-67)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 5 aprile 2005, causa T‑376/03, Hendrickx/Consiglio, punto 55; 14 luglio 2005, causa T‑371/03, Le Voci/Consiglio, punto 122, e 17 maggio 2006, causa T‑93/04, Kallianos/Commissione, punto 87

Tribunale della funzione pubblica: 13 gennaio 2010, cause riunite F‑124/05 e F‑96/06, A e G/Commissione, punto 294

4.      Discende dall’art. 1 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia che il Tribunale della funzione pubblica ha il potere di conoscere di qualsiasi controversia tra un funzionario e la sua istituzione che trovi la sua origine nel rapporto di impiego che li vincola, indipendentemente dalle disposizioni che il funzionario fa valere a sostegno della sua azione. Tale constatazione è corroborata dall’art. 1 della decisione 2004/752, che istituisce il Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea.

Di conseguenza, il Tribunale è competente a statuire su un ricorso di annullamento proposto sulla base dell’art. 236 CE avverso il diniego della Commissione di accogliere una domanda di accesso a taluni documenti formulata da un funzionario o agente ai sensi del regolamento n. 1049/2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, e che trova la sua origine nel rapporto di impiego che vincola tale funzionario o agente alla Commissione. Tale constatazione non può essere infirmata dal fatto che l’art. 8, n. 1, del detto regolamento prevede solo il ricorso di annullamento istituito dall’art. 230 CE. Orbene, la circostanza che il legislatore abbia inteso conferire, attraverso tale regolamento, l’effetto più ampio possibile al diritto del pubblico in generale di accedere ai documenti detenuti dalle istituzioni spiega come mai il legislatore abbia previsto il rimedio giuridico più comune, senza che il riferimento all’art. 230 CE abbia la conseguenza di limitare i rimedi giuridici esperibili dal singolo al solo ricorso di annullamento di cui a tale articolo, restringendo così l’estensione della competenza conferita al Tribunale dall’art. 1 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia.

(v. punti 71-74)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 19 gennaio 2010, cause riunite T‑355/04 e T‑446/04, Co‑Frutta/Commissione, punto 71

5.      L’invito a precisare una domanda di accesso a taluni documenti a causa del gran numero di documenti interessati, presentata dall’autorità che ha il potere di nomina sulla base dell’art. 6, n. 2, del regolamento n. 1049/2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, lascia esplicitamente impregiudicato l’esame della domanda di accesso, di modo che un ricorso di annullamento diretto contro tale invito è irricevibile.

(v. punto 84)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 12 ottobre 2000, causa T‑123/99, JT’s Corporation/Commissione, punto 25

6.      Qualora disposizioni chiare, come l’art. 6, nn. 1 e 2, del regolamento n. 1049/2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, riguardante le domande di accesso ai documenti detenuti dalle istituzioni, prescrivano inequivocabilmente l’obbligo di formulare una domanda in maniera sufficientemente precisa da consentire all’amministrazione di rispondervi, l’inadempimento di tale obbligo non può costringere quest’ultima a procedere essa stessa a effettuare ricerche per ovviare a tale imprecisione dispiegando, se necessario, mezzi considerevoli. Orbene, sulla falsariga della regola secondo la quale i singoli non possono abusivamente avvalersi delle norme europee, incombe agli amministrati, quando presentano domande all’amministrazione, l’obbligo di informazione e di correttezza verso le istituzioni.

In questo contesto, anche se l’istituzione adita, in casi particolari in cui l’esame specifico e concreto dei documenti comporterebbe per essa un compito amministrativo inadeguato, mantiene la possibilità di ponderare, da un lato, l’interesse dell’accesso del pubblico ai documenti e, dall’altro, il carico di lavoro che deriverebbe da tale esame specifico e concreto al fine di salvaguardare, in questi casi particolari, l’interesse ad una buona amministrazione, l’istituzione deve, a fortiori, beneficiare di tale possibilità qualora la domanda di accesso verta su un numero considerevole di documenti non identificati chiaramente, rendendo necessario un notevole lavoro di ricerca preliminare per evaderla.

(v. punti 86, 87 e 89)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 23 gennaio 2002, causa T‑386/00, Gonçalves/Parlamento, punto 74; 17 ottobre 2002, causa T‑180/00, Astipesca/Commissione, punto 93; 11 marzo 2003, causa T‑186/00, Conserve Italia/Commissione, punto 50, e 13 aprile 2005, causa T‑2/03, Verein für Konsumenteninformation/Commissione, punto 102