Language of document : ECLI:EU:F:2010:44

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima Sezione)

11 maggio 2010


Causa F‑55/09


Allan Maxwell

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica — Funzionari — Comando nell’interesse del servizio — Aspettativa per motivi personali — Spese di alloggio e scolastiche — Ricorso per risarcimento danni — Responsabilità da illecito — Arricchimento senza causa»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Maxwell chiede la condanna della Commissione a rimborsargli le spese di alloggio e scolastiche che egli avrebbe sostenuto quando esercitava, nell’ambito di un’aspettativa per motivi personali, le funzioni di consigliere principale in seno ad un’organizzazione internazionale.

Decisione: Il ricorso del ricorrente è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Massime

1.      Funzionari — Ricorso — Ricorso per risarcimento danni — Domanda di annullamento della decisione precontenziosa recante rigetto della domanda di risarcimento danni — Domanda priva di carattere autonomo rispetto alla domanda di risarcimento danni

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

2.      Funzionari — Ricorso — Ricorso per risarcimento danni — Motivi di ricorso

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

3.      Funzionari — Ricorso — Termini — Domanda di risarcimento danni rivolta a un’istituzione — Osservanza di un termine ragionevole — Criteri di valutazione (Statuto della Corte di giustizia, art. 46; Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

4.      Funzionari — Responsabilità extracontrattuale delle istituzioni — Presupposti — Illecito — Danno — Nesso causale — Nozione

5.      Diritto comunitario — Principi — Principio del divieto di arricchimento senza causa della Comunità — Nozione

1.      La decisione di un’istituzione che respinge una domanda risarcitoria costituisce parte integrante del procedimento amministrativo preliminare alla proposizione del ricorso diretto all’accertamento della responsabilità dinanzi al Tribunale. Conseguentemente, la domanda di annullamento formulata da un funzionario non può essere valutata in modo autonomo rispetto alla domanda di risarcimento danni. Infatti, l’atto in cui è espressa la posizione dell’istituzione durante la fase precontenziosa produce unicamente l’effetto di consentire alla parte che affermi di aver subito un pregiudizio di proporre domanda risarcitoria dinanzi al Tribunale.

(v. punto 48)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 18 dicembre 1997, causa T‑90/95, Gill/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑471 e II‑1231, punto 45); 6 marzo 2001, causa T‑77/99, Ojha/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑61 e II‑293, punto 68), e 5 dicembre 2002, causa T‑209/99, Hoyer/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑243 e II‑1211, punto 32)

2.      Il funzionario che abbia omesso di proporre, nei termini previsti dagli artt. 90 e 91 dello Statuto, un ricorso di annullamento contro un atto che egli afferma essergli pregiudizievole non può, mediante una domanda di risarcimento del danno causato da tale atto, rimediare a tale omissione e assicurarsi in tal modo nuovi termini di ricorso.

(v. punto 65)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 29 febbraio 1996, causa T‑547/93, Lopes/Corte di giustizia (Racc. PI pagg. I‑A‑63 e II‑185, punti 174 e 175)

3.      Spetta ai funzionari o agli agenti presentare all’istituzione, entro un termine ragionevole decorrente dal momento in cui gli stessi sono venuti a conoscenza della situazione da loro lamentata, le loro domande dirette ad ottenere un risarcimento per un danno che sia imputabile all’istituzione stessa.

Inoltre, l’esigenza del termine ragionevole dev’essere valutata alla luce di criteri quali l’importanza della lite per l’interessato, la complessità della causa, il comportamento delle parti e, in via indicativa, il riferimento al termine sancito dall’art. 46 dello Statuto della Corte di giustizia, considerato come un limite massimo.

Un termine di oltre sei anni tra la data in cui il funzionario è venuto a conoscenza della situazione da lui lamentata e la data in cui ha presentato la sua domanda risarcitoria non può essere considerato ragionevole.

(v. punto 67)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 5 ottobre 2004, causa T‑144/02, Eagle e a./Commissione (Racc. pag. II‑3381, punti 60 e 65), e 26 giugno 2009, causa T‑114/08 P, Marcuccio/Commissione (Racc. FP pagg. I‑B‑1‑53 e II‑B‑1‑313, punto 25)

4.      Il riconoscimento di una responsabilità in capo a un’istituzione presuppone la presenza di un insieme di condizioni per quanto concerne l’illiceità del comportamento addebitato alle istituzioni, la presenza effettiva del danno e l’esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento e il danno lamentato.

Inoltre, perché sia ammesso un nesso di causalità tra l’illiceità di un comportamento contestato ad un’istituzione e il danno lamentato, occorre in linea di principio che sia fornita la prova di un rapporto diretto e certo di causa-effetto tra l’illecito commesso e il danno.

(v. punto 69)

Riferimento:

Corte: 1° giugno 1994, causa C‑136/92 P, Commissione/Brazzelli Lualdi e a. (Racc. pag. I‑1981, punto 42)

Tribunale di primo grado: 6 luglio 1995, causa T‑36/93, Ojha/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑161 e II‑497, punto 130); 5 ottobre 2004, causa T‑45/01, Sanders e a./Commissione (Racc. pag. II‑3315, punto 149); Eagle e a./Commissione, cit. punto 148, e 12 settembre 2007, causa T‑250/04, Combescot/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑2‑191 e II‑A‑2‑1251, punto 95)

Tribunale della funzione pubblica: 28 aprile 2009, cause riunite F‑5/05 e F‑7/05, Violetti e a./Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑83 e II‑A‑1‑473, punto 125, che forma oggetto di impugnazione pendente dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, causa T‑261/09 P)

5.      Secondo i principi comuni agli ordinamenti giuridici degli Stati membri, un soggetto che ha subito una perdita che incrementi il patrimonio di un altro soggetto, senza che vi sia alcun fondamento giuridico per tale arricchimento, ha generalmente diritto ad una restituzione, fino a concorrenza di tale perdita, da parte del soggetto che si è arricchito. Posto che l’arricchimento senza causa rappresenta una fonte di obbligazione extracontrattuale comune agli ordinamenti giuridici degli Stati membri, l’Unione europea non può sottrarsi all’applicazione, nei propri confronti, degli stessi principi, qualora una persona fisica o giuridica l’accusi di essersi indebitamente arricchita a suo discapito.

(v. punto 95)

Riferimento:

Corte: 16 dicembre 2008, causa C‑47/07 P, Masdar (UK)/Commissione (Racc. pag. I‑9761, punto 47)