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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) il 20 agosto 2020 – SR

(Causa C-397/20)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti

Ricorrente: SR

Questioni pregiudiziali

Se, tenuto conto del carattere segreto delle informazioni scambiate e dell’indeterminatezza del pubblico potenzialmente interessato, l’articolo 12, paragrafo 2, lettere a) e d), della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato 1 , e l’articolo 23, paragrafo 2, lettere g) e h), del regolamento (UE) 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato 2 , che ha sostituito il primo a decorrere dal 3 luglio 2016, in combinato disposto con il considerando 65 di detto regolamento, implichino o meno che il legislatore nazionale possa imporre agli operatori di comunicazioni elettroniche una conservazione temporanea ma generalizzata dei dati di collegamento per consentire all’autorità amministrativa menzionata all’articolo 11 della direttiva e all’articolo 22 del regolamento, qualora emergano nei confronti di talune persone ragioni che inducono a supporre che esse siano coinvolte in un abuso di informazioni privilegiate o in una manipolazione del mercato, di ottenere dall’operatore le registrazioni esistenti relative allo scambio di dati ove vi sia il ragionevole sospetto che tali registrazioni legate all’oggetto dell’indagine possano risultare utili per fornire la prova dell’esistenza dell’inadempimento, consentendo, in particolare, di rintracciare i contatti stretti dagli interessati prima che siano emersi i sospetti.

Qualora la risposta della Corte di giustizia sia tale da indurre la Cour de cassation a ritenere che la normativa francese in materia di conservazione dei dati di collegamento non sia conforme al diritto dell’Unione, se gli effetti di detta normativa possano essere provvisoriamente preservati al fine di evitare una situazione di incertezza giuridica e di consentire che i dati precedentemente raccolti e conservati siano utilizzati per una delle finalità indicate da detta normativa.

Se un organo giurisdizionale nazionale possa preservare provvisoriamente gli effetti di una normativa che consente agli agenti di un’autorità amministrativa indipendente incaricata di condurre indagini in materia di abusi del mercato di ottenere, senza preliminare controllo di un giudice o di un’altra autorità amministrativa indipendente, la comunicazione dei dati di collegamento.

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1 GU 2003, L 96, pag. 16.

2 Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU 2014, L 173, pag. 1).