Language of document : ECLI:EU:C:2017:809

Causa C356/16

Procedimento penale

a carico di

Wamo BVBA

e

Luc Cecile Jozef Van Mol

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel, strafzaken)

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Direttiva 2005/29/CE – Pratiche commerciali sleali – Normativa nazionale che vieta la pubblicità per interventi di chirurgia estetica o di medicina estetica non chirurgica»

Massime – Ordinanza della Corte (Terza Sezione) del 26 ottobre 2017

Ravvicinamento delle legislazioni – Pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori – Direttiva 2005/29 – Normativa nazionale che vieta a qualsiasi persona fisica o giuridica di diffondere pubblicità per interventi di chirurgia estetica o di medicina estetica non chirurgica – Ammissibilità

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2005/29, art. 3, §§ 3 e 8)

La direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), dev’essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale, quale quella in questione nel procedimento principale, la quale tutela la sanità pubblica nonché la dignità e l’integrità delle professioni di chirurgo estetico e di medico estetico, vietando a qualsiasi persona fisica o giuridica di diffondere pubblicità per interventi di chirurgia estetica o di medicina estetica non chirurgica.

Ciò premesso, conformemente all’articolo 3, paragrafo 3, di tale direttiva, quest’ultima non pregiudica l’applicazione delle disposizioni del diritto dell’Unione o nazionali relative agli aspetti sanitari e di sicurezza dei prodotti. Peraltro, occorre rilevare che, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 8, della direttiva in parola, essa non pregiudica i codici deontologici di condotta o altre norme specifiche che disciplinano le professioni regolamentate, volti a mantenere livelli elevati di integrità dei professionisti, che gli Stati membri possono, conformemente alla normativa dell’Unione, imporre a questi ultimi.

Da tali disposizioni risulta pertanto che la direttiva 2005/29 non ha l’effetto di rimettere in discussione le norme nazionali relative agli aspetti sanitari e di sicurezza dei prodotti o alle disposizioni specifiche che disciplinano le professioni regolamentate (sentenza del 4 maggio 2017, Vanderborght, C‑339/15, EU:C:2017:335, punto 28).

(v. punti 20‑22, 24 e dispositivo)