Language of document : ECLI:EU:F:2013:139

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Prima Sezione)

1º ottobre 2013

Causa F‑82/11

Nicolaos Loukakis

contro

Parlamento europeo

«Funzione pubblica – Comitato del personale del Parlamento – Elezioni – Irregolarità nel procedimento elettorale»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, dal sig. Loukakis e da altri 18 ricorrenti contro il Parlamento europeo in ordine all’omessa censura, da parte di quest’ultimo, delle irregolarità che avrebbero viziato l’elezione dei membri del comitato del personale nel novembre 2010.

Decisione:      La decisione implicita del Parlamento europeo del 20 maggio 2011 di non censurare le irregolarità che hanno inficiato le elezioni del comitato del personale del novembre 2010 è annullata. Per il resto, il ricorso è respinto. Il Parlamento europeo sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dai ricorrenti. Le organizzazioni sindacali Solidarité pour les agents et fonctionnaires européens, Syndicat général du personnel des organismes européens, Fédération de la fonction publique européenne, da una parte, e l’organizzazione sindacale Pluralist, dall’altra, sopporteranno le proprie spese.

Massime

1.      Funzionari – Rappresentanza – Comitato del personale – Elezioni – Parlamento europeo – Mancanza del quorum richiesto in esito al primo turno – Obbligo di indire un secondo turno di scrutinio – Facoltà di prorogare il primo turno di scrutinio – Presupposto – Esistenza di un motivo legittimo

(Statuto dei funzionari, allegato II, art. 1, comma 5; regolamento relativo alla rappresentanza del personale del Parlamento europeo, art. 6, §§ da 6 a 8)

2.      Funzionari – Rappresentanza – Comitato del personale – Elezioni – Parlamento europeo – Obbligo del collegio degli scrutatori di allestire seggi elettorali – Portata

(Statuto dei funzionari, allegato II, art. 1; regolamento relativo alla rappresentanza del personale del Parlamento europeo, art. 11, § 1)

3.      Funzionari – Rappresentanza – Comitato del personale – Elezioni – Parlamento europeo – Obbligo del collegio degli scrutatori di fornire agli elettori ogni informazione riguardante la data e il luogo di spoglio e di scrutinio – Portata

(Statuto dei funzionari, allegato II, art. 1; regolamento relativo alla rappresentanza del personale del Parlamento europeo, art. 15)

4.      Funzionari – Rappresentanza – Comitato del personale – Elezioni – Parlamento europeo – Obbligo del collegio degli scrutatori di pubblicare precisazioni quanto ai risultati dello scrutinio – Portata

(Statuto dei funzionari, allegato II, art. 1; regolamento relativo alla rappresentanza del personale del Parlamento europeo, art. 18, §§ 1, 2 e 4)

1.      L’articolo 1, quinto comma, dell’allegato II dello Statuto e l’articolo 6, paragrafi da 6 a 8, del regolamento relativo alla rappresentanza del personale del Parlamento europeo rendono obbligatoria l’indizione di un secondo, o addirittura di un terzo turno di scrutinio, nel caso in cui, in esito rispettivamente al primo turno e al secondo turno di scrutinio, il quorum richiesto, fissato rispettivamente nei due terzi e nella maggioranza degli elettori, non sia stato raggiunto.

Anche se tali disposizioni non possono essere interpretate nel senso che privano l’assemblea generale della facoltà di decidere, prima della scadenza dei termini inizialmente previsti per la sua indizione, la proroga del primo turno di scrutinio, una siffatta facoltà è tuttavia subordinata all’esistenza di un motivo legittimo. Al riguardo, un motivo che non presenti alcun carattere imprevisto, come lo svolgimento del primo turno di scrutinio durante un periodo di ferie, non può essere considerato come un motivo legittimo.

(v. punti 60, 61, 63 e 64)

2.      La circostanza che Strasburgo è la meno frequentata dalle sedi di lavoro principali del Parlamento europeo non è tale da autorizzare il collegio degli scrutatori ad esimersi dal rispetto dell’obbligo espressamente previsto dall’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento relativo alla rappresentanza del personale del Parlamento europeo di allestire seggi elettorali nelle tre sedi di lavoro principali di tale istituzione.

(v. punto 72)

3.      Risulta implicitamente ma necessariamente dall’articolo 15 del regolamento relativo alla rappresentanza del personale del Parlamento europeo, il cui scopo è quello di permettere il controllo da parte degli elettori della regolarità delle operazioni di spoglio delle schede, che il collegio degli scrutatori è tenuto a fornire agli elettori, con sufficiente anticipo, ogni informazione concernente la data e il luogo di tali operazioni.

(v. punto 83)

4.      Dal combinato disposto dei paragrafi 1, 2 e 4 dell’articolo 18 del regolamento relativo alla rappresentanza del personale del Parlamento europeo risulta che la pubblicazione dell’elenco degli eletti al comitato del personale, prevista al detto paragrafo 2, deve necessariamente essere accompagnata dalla diffusione da parte del collegio degli scrutatori di tutte le informazioni menzionate al detto paragrafo 1 e relative, in particolare, al numero di voti espressi per lista e per candidato, alla percentuale ottenuta da ciascuna lista e al numero di voti per procura. Infatti, dato che la determinazione dell’elenco degli eletti deriva necessariamente dal numero di voti espressi per lista e per candidato, dalla percentuale ottenuta da ciascuna lista e dal numero di voti per procura, gli elettori non potrebbero essere in grado di valutare l’opportunità di presentare, sulla base dell’articolo 18, paragrafo 4, del detto regolamento, un reclamo entro il termine minimo di dieci giorni lavorativi dalla pubblicazione dell’elenco degli eletti se le informazioni di cui sopra non fossero portate a loro conoscenza.

(v. punto 90)