Language of document : ECLI:EU:F:2013:90

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Terza Sezione)

26 giugno 2013

Causa F‑78/11

BM

contro

Banca centrale europea (BCE)

«Funzione pubblica – Personale della BCE – Prolungamento retroattivo del periodo di prova – Decisione di porre fine al contratto durante il periodo di prova – Procedimento disciplinare»

Oggetto:      Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 36.2 del protocollo sullo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, allegato al Trattato UE e al Trattato FUE, con il quale BM, membro del personale della Banca centrale europea (BCE), chiede l’annullamento della decisione del 20 maggio 2011, che pone fine al suo contratto di lavoro, e il risarcimento del danno materiale e morale, quest’ultimo valutato in EUR 10 000.

Decisione:      La decisione del comitato esecutivo della Banca centrale europea, del 20 maggio 2011, che pone fine al contratto di BM al 31 ottobre 2011, è annullata. Per il resto, il ricorso è respinto. La Banca centrale europea sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute da BM.

Massime

1.      Ricorso dei funzionari – Agenti della Banca centrale europea – Ricorso speciale – Mancata presentazione prima della proposizione di un ricorso diretto contro una decisione di non confermare l’assunzione di un membro del personale che effettua un periodo di prova – Ricevibilità

(Condizioni di impiego del personale della Banca centrale europea, art. 41; norme applicabili al personale della Banca centrale europea, art. 8.1.6)

2.      Ricorso dei funzionari – Agenti della Banca centrale europea – Ricorso proposto in mancanza di previa presentazione di un ricorso speciale conforme alle norme applicabili al personale della Banca – Informazione sulla mancanza di procedure interne da parte del vice direttore generale della direzione generale delle risorse umane – Ricevibilità – Errore scusabile

(Norme applicabili al personale della Banca centrale europea, art. 8.1.6)

3.      Ricorso dei funzionari – Agenti della Banca centrale europea – Interesse ad agire – Ricorso diretto contro una decisione di porre fine al contratto di assunzione – Ricevibilità

4.      Ricorso dei funzionari – Agenti della Banca centrale europea – Assunzione – Periodo di prova – Valutazione dello svolgimento – Mancanza di indicazioni dell’amministrazione prima della scadenza di detto periodo quanto ad un’eventuale proroga di quest’ultimo – Conseguenze – Conferma del periodo di prova – Adozione successiva di una decisione di proroga del periodo di prova con effetto retroattivo – Inammissibilità – Violazione del principio della certezza del diritto

(Norme applicabili al personale della Banca centrale europea, artt. 2.1.1‑2.1.3)

1.      Per quanto riguarda un ricorso proposto da un membro del personale della Banca centrale europea contro una decisione di non confermare la sua assunzione alla scadenza del periodo di prova, la circostanza che il ricorso sia stato proposto in mancanza di previa presentazione di un ricorso speciale, ai sensi dell’articolo 8.1.6 delle norme applicabili al detto personale, non è tale da rendere irricevibile il ricorso.

Infatti, non risulta inequivocabile dall’articolo 41 delle condizioni d’impiego del personale della Banca centrale europea, applicabili a partire dal 1° gennaio 2009, che le decisioni di non confermare l’assunzione di un dipendente che effettua un periodo di prova siano soggette ad una procedura di ricorso speciale. Orbene, nell’interesse di una buona amministrazione e di una tutela giuridica effettiva, le disposizioni che disciplinano le procedure di ricorso interno di un’istituzione devono essere chiare, precise e certe.

(v. punti 37, 40 e 42)

2.      Un membro del personale della Banca centrale europea può legittimamente far valere l’errore scusabile per giustificare la proposizione del suo ricorso in mancanza di previa presentazione di un ricorso speciale ai sensi dell’articolo 8.1.6 delle norme applicabili al detto personale, qualora sia stato informato dal vicedirettore generale della direzione generale delle risorse umane, del bilancio e dell’organizzazione che non esistevano procedure interne contro la decisione di non confermare l’assunzione del detto dipendente che effettuava un periodo di prova e che, pertanto, egli doveva adire direttamente il giudice dell’Unione.

(v. punto 41)

3.      Un membro del personale della Banca centrale europea non è privato di ogni interesse ad agire per l’annullamento di una decisione di porre fine al suo contratto per il motivo che un eventuale annullamento di tale decisione non comporterebbe necessariamente il prolungamento del suo contratto né una nuova assunzione.

(v. punto 45)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 23 febbraio 2001, De Nicola/BEI, T‑7/98, T‑208/98 e T‑109/99 (punto 127)

4.      Il periodo di prova previsto all’articolo 2.1.1 delle norme applicabili al personale della Banca centrale europea ha lo scopo di consentire alla Banca di esprimere un giudizio concreto sull’idoneità di un candidato a svolgere una determinata funzione, sullo spirito in cui espleta i suoi compiti e sul suo rendimento nel servizio. In tale contesto, un’estensione del periodo di prova può costituire una misura appropriata a tal fine. Di conseguenza, l’esistenza di dubbi quanto all’idoneità di un impiegato neoassunto può costituire un «caso eccezionale» ai sensi dell’articolo 2.1.2 delle dette norme che giustifichi così una proroga del suo periodo di prova. Ne consegue che la scadenza del periodo di prova modifica la situazione giuridica del dipendente interessato in maniera sostanziale in quanto, a partire da tale data, l’articolo 2.1.3 delle dette norme non può trovare applicazione per quanto riguarda l’idoneità di un dipendente a coprire il posto per il quale è stato assunto e a svolgere le relative mansioni dopo la scadenza del periodo di prova.

Pertanto, in mancanza di ogni indicazione contraria da parte dell’amministrazione prima della scadenza del suo periodo di prova, un dipendente, a partire dalla data del suo rapporto sul periodo di prova, può avere una legittima aspettativa a che la Banca non adotti una decisione di prorogare il suo periodo di prova. Infatti, benché l’amministrazione detenga un ampio potere discrezionale per stabilire se un candidato soddisfi o meno a tutte le condizioni personali e professionali per coprire il posto per il quale è stato assunto e svolgere le relative mansioni, ogni atto individuale adottato nell’esercizio di tale ampio potere, che arrechi pregiudizio ad un dipendente e pregiudichi la sua sfera giuridica personale, deve rispettare il principio di certezza del diritto al quale è soggetta ogni istituzione dell’Unione nella gestione del suo personale. In particolare, tale principio osta a che la portata nel tempo di un atto individuale decorra da una data anteriore alla sua adozione. Tuttavia, può derogarsi a tale principio, eccezionalmente, ove lo imponga l’obiettivo da realizzare e ove sia debitamente tutelato il legittimo affidamento del destinatario dell’atto.

Di conseguenza, una decisione della Banca che proroghi con effetto retroattivo il periodo di prova è illegittima per violazione del principio di certezza del diritto.

(v. punti 61-64 e 66)

Riferimento:

Corte: 25 gennaio 1979, Racke, 98/78 (punto 20); 13 novembre 1990, Fedesa e a., C‑331/88 (punto 45); 22 novembre 2001, Paesi Bassi/Consiglio, C‑110/97 (punto 151); 26 maggio 2005, Tralli/BCE, C‑301/02 P (punto 73)

Tribunale di primo grado: 1° aprile 1992, Kupka-Floridi/CES, T‑26/91 (punto 43)

Tribunale della funzione pubblica: 26 maggio 2011, Kalmár/Europol, F‑83/09 (punto 92, che forma oggetto di impugnazione pendente dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, causa T‑455/11 P); 13 giugno 2012, Guittet/Commissione, F‑31/10 (punti 63 e 64, e giurisprudenza ivi citata)