Language of document : ECLI:EU:F:2011:98

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima Sezione)

29 giugno 2011

Causa F‑125/10

Daniel Schuerewegen

contro

Parlamento europeo

«Funzione pubblica – Funzionari – Provvedimento di allontanamento dal luogo di lavoro – Ritiro della tessera di servizio – Ritiro dei diritti di accesso alla rete informatica – Previo reclamo amministrativo – Trasmissione per via telematica – Presa di conoscenza effettiva da parte dell’amministrazione – Tardività – Irricevibilità manifesta»

Oggetto:      Ricorso proposto ai sensi dell’art. 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo art. 106 bis, con il quale il sig. Schuerewegen chiede, da una parte, l’annullamento delle decisioni del Parlamento del 25 marzo 2010, con cui quest’ultimo gli ha ritirato il suo tesserino di servizio, privandolo dell’accesso alla rete informatica dell’istituzione e allontanandolo dai locali di quest’ultima, e, dall’altra, il risarcimento dei danni materiali e morali che tale decisione gli avrebbe causato.

Decisione:      Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. Il ricorrente sopporterà tutte le spese.

Massime

1.      Funzionari – Ricorso – Previo reclamo amministrativo – Data di presentazione – Ricezione da parte dell’amministrazione

(Statuto dei funzionari, art. 90, n. 2)

2.      Funzionari – Ricorso – Previo reclamo amministrativo – Requisiti di forma – Trasmissione per via telematica – Ammissibilità – Obbligo del funzionario di accertarsi della ricezione effettiva da parte dell’amministrazione

(Statuto dei funzionari, art. 90, n. 2)

3.      Funzionari – Ricorso – Previo reclamo amministrativo – Termini

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

1.      Perché un reclamo sia considerato come validamente presentato ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto è necessario che il suo destinatario sia in grado di prendere conoscenza del suo contenuto. Di conseguenza, la data da prendere in considerazione per valutare se un reclamo sia stato presentato entro il termine prescritto è quella della ricezione di tale reclamo da parte dell’istituzione interessata. La data di presentazione costituisce altresì il dies a quo del termine di risposta di quattro mesi al reclamo da parte dell’istituzione interessata. L’art. 90, n. 2, dello Statuto prevede così chiaramente la presa in considerazione di una sola e stessa data al fine, da una parte, di valutare se il reclamo sia stato presentato entro il termine prescritto e, dall’altra, di determinare la data dalla quale decorre il termine di risposta dell’istituzione.

(v. punti 22, 23 e 25)

Riferimento:

Corte: 26 novembre 1981, causa 195/80, Michel/Parlamento (punto 13)

Tribunale di primo grado: 25 settembre 1991, causa T‑54/90, Lacroix/Commissione (punti 28 e 29), e 18 giugno 1996, causa T‑150/94, Vela Palacios/CES (punto 27)

Tribunale della funzione pubblica: 15 maggio 2006, causa F‑3/05, Schmit/Commissione (punto 28), e 25 aprile 2007, causa F‑59/06, Kerstens/Commissione (punti 34‑36)

2.      Un reclamo amministrativo presentato da un funzionario non deve presentare una forma particolare. Basta che esso manifesti chiaramente e in maniera precisa la volontà del suo autore di impugnare una decisione adottata nei suoi confronti. Pertanto, un atto presentato per via telematica e che esprima in maniera inequivocabile la volontà del suo autore di impugnare una decisione che gli arreca pregiudizio dev’essere considerato come un reclamo ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto.

Tuttavia, il funzionario non può legittimamente sostenere che il semplice invio di un messaggio di posta elettronica permetta di dimostrare che il destinatario di tale messaggio lo ha effettivamente ricevuto.

(v. punti 30 e 34)

Riferimento:

Corte: 31 maggio 1988, causa 167/86, Rousseau/Corte dei conti (punto 8)

Tribunale di primo grado: 16 febbraio 2005, causa T‑354/03, Reggimenti/Parlamento (punto 43)

Tribunale della funzione pubblica: 25 aprile 2007, causa F‑71/06, Lebedef‑Caponi/Commissione (punti 29‑31 e 34), e 17 luglio 2007, causa F‑141/06, Hartwig/Parlamento e Commissione (punto 27)

3.      Un funzionario normalmente diligente deve far sì che il suo reclamo pervenga all’istituzione interessata prima della scadenza del termine di tre mesi. Un funzionario non si conforma a questo atteggiamento di prudenza e di diligenza se invia il suo reclamo per posta solo l’ultimo giorno del termine prescritto o se non invia personalmente, o attraverso un suo mandatario debitamente autorizzato, il suo reclamo per via telematica entro tale termine. Al riguardo, egli non può validamente sostenere di essere stato penalizzato dalla chiusura, l’ultimo giorno del termine, dei servizi dell’istituzione interessata.

(v. punto 36)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: Hartwig/Parlamento e Commissione (cit., punto 30)