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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa (Lettonia) il 12 luglio 2019 – A/Latvijas Republikas Veselības ministrija

(Causa C-535/19)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākā tiesa (Senāts)

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: A

Altre parte nel procedimento in cassazione: Latvijas Republikas Veselības ministrija

Questioni pregiudiziali

Se l’assistenza sanitaria pubblica debba considerarsi compresa nelle «prestazioni di malattia» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 883/2004 1 .

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se sia consentito agli Stati membri, ai sensi dell’articolo 4 del regolamento n. 883/2004 e dell’articolo 24 della direttiva 2004/38 2 , onde evitare richieste sproporzionate di prestazioni sociali previste per garantire l’assistenza sanitaria, di rifiutare tali prestazioni, erogate ai loro cittadini e ai familiari di un cittadino dell’Unione avente la qualità di lavoratore che si trovino nella medesima situazione, ai cittadini dell’Unione che non possiedano al momento della richiesta delle suddette prestazioni la qualità di lavoratori.

In caso di risposta negativa alla prima questione, se sia consentito agli Stati membri, ai sensi degli articoli 18 e 21 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 24 della direttiva 2004/38, onde evitare richieste sproporzionate di prestazioni sociali previste per garantire l’assistenza sanitaria, di rifiutare tali prestazioni, erogate ai loro cittadini e ai familiari di un cittadino dell’Unione avente la qualità di lavoratore che si trovino nella medesima situazione, ai cittadini dell’Unione che non possiedano al momento della richiesta delle suddette prestazioni la qualità di lavoratori.

Se sia compatibile con l’articolo 11, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (CE) n. 883/2004 una situazione in cui si neghi ad un cittadino dell’Unione europea, che esercita il suo diritto alla libera circolazione, il diritto all’assistenza sanitaria pubblica in tutti gli Stati membri interessati nel caso di specie.

Se sia compatibile con gli articoli 18, 20, paragrafo 1, e 21 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea una situazione in cui si neghi ad un cittadino dell’Unione europea, che esercita il suo diritto alla libera circolazione, il diritto all’assistenza sanitaria pubblica in tutti gli Stati membri interessati nel caso di specie.

Se la legalità del soggiorno, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/38, debba essere interpretata non solo nel senso che conferisce ad una persona il diritto di accesso al sistema di sicurezza sociale ma anche che può costituire motivo di esclusione di detta persona dal sistema di sicurezza sociale. In particolare, nel caso in esame, ci si chiede se il fatto che il richiedente disponga di un’assicurazione malattia a copertura di tutti i rischi, che costituisce uno dei presupposti per la legalità del soggiorno ai sensi della direttiva 2004/38, possa giustificare il diniego di includerlo nel sistema di assistenza sanitaria a carico dello Stato.

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1 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1).

2 Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU 2004, L 158, pag. 77).