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Ricorso presentato il 5 aprile 2011 - ZZ / Commissione

(Causa F-40/11)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: ZZ (Tricase, Italia) (Rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione che fissa le prestazioni alle quali il ricorrente ha diritto a causa dell'invalidità permanente parziale della quale soffre.

Conclusioni del ricorrente

Quatenus opus est, annullare il progetto di decisione datato 2 giugno 2010, promanante dalla convenuta ed inerente alle guarentigie riconosciute al ricorrente ex art. 73 dello Statuto in relazione ad un infortunio di cui quest'ultimo fu vittima in data 17 giugno 2005, annullamento domandato limitatamente a quella parte del progetto di decisione ove si statuì che al ricorrente sarebbe stato versato, come in effetti fu, l'ammontare di 10 682,29 euro;

annullare la decisione in cui si trasformò il progetto di decisione 2 giugno 2010, allo spirare del termine ex lege dalla notifica del progetto al ricorrente senza che quest'ultimo piatisse la consultazione della commissione medica, annullamento piatito limitatamente a quella parte della decisione controversa ove si statuì che al ricorrente sarebbe stato versato, come in effetti fu, l'ammontare di 10 682,29 euro;

quatenus oportet, annullare l'atto di ripulsa del reclamo, datato 26 agosto 2010;

condannare la Commissione europea a versare senza indugio al ricorrente la differenza positiva tra quanto avrebbe dovuto essergli erogato, a titolo dell'art. 73 dello Statuto ed in relazione all'infortunio de quo, e la somma di 10 682,29 euro già erogatagli, ed in più gli interessi sulla differenza suddetta, nella misura del 10% all'anno con capitalizzazione annuale ed a far tempo dal 24 agosto 2010;

condannare la convenuta alle spese.

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