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Impugnazione proposta il 3 dicembre 2019 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 24 settembre 2019, causa T-586/14 RENV, Xinyi PV Products (Anhui) Holdings/Commissione

(Causa C-884/19 P)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn, A. Demeneix, T. Maxian Rusche, agenti)

Altre parti nel procedimento: Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd, GMB Glasmanufaktur Brandenburg GmbH

Conclusioni delle ricorrenti

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 24 settembre 2019, causa T-586/14 RENV, Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd/ Commissione;

respingere il primo motivo del ricorso di primo grado in quanto infondato;

rinviare la causa dinanzi al Tribunale per un riesame dei motivi da secondo a quarto del ricorso di primo grado;

riservare le spese del presente procedimento e dei procedimenti anteriori, ossia quelli che hanno condotto alla sentenza iniziale, alla sentenza in sede di impugnazione e alla sentenza.

Motivi e principali argomenti

La Commissione deduce tre motivi di impugnazione:

1)    Primo motivo, vertente su un errore di diritto ai punti da 55 a 61 della sentenza. Il Tribunale ha interpretato erroneamente sia l’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), che l’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), terzo trattino, del regolamento di base1 . Il Tribunale ha interpretato le suddette disposizioni come un requisito che il TEM2 può essere rifiutato solo se la Commissione ritiene che l’applicazione dell’articolo 2, paragrafi da 1 a 6 del regolamento di base alla società richiedente il TEM darebbe luogo a risultati artificiosi. In altri termini, la valutazione deve dimostrare l’effetto preciso della distorsione rilevata nei documenti contabili della società. Tuttavia, tale obbligo di dimostrare l’impatto della distorsione sui prezzi, i costi e i fattori di produzione esiste solo per l’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), primo trattino, del regolamento di base, in cui tale requisito viene esplicitamente menzionato. Nella sentenza del 19 luglio 2012, Consiglio/Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group (C-337/09 P, EU:C:2012:471), la Corte ha basato siffatto requisito sulla formulazione della suddetta disposizione. Non è possibile estendere la portata del suddetto ragionamento per analogia al fine di includere tutti i cinque criteri del TEM previsti dall’articolo 2, paragrafo 7, lettera c) del regolamento di base.

2)    In secondo luogo, la Commissione fa valere che i punti da 62 a 73 della sentenza impugnata sono viziati da vari errori di diritto. Anzitutto, il costo del capitale costituisce un fattore di produzione, al pari del costo della manodopera. Di conseguenza, i due regimi di sovvenzioni hanno un nesso diretto con il costo di produzione. Il Tribunale non prenderebbe poi in considerazione l’analisi operata dalla Commissione dell’impatto dei due regimi di sovvenzioni sulla ricorrente di primo grado, sia per quanto riguarda l’individuazione del periodo rilevante sia per quanto riguarda l’importo totale ricevuto. Il Tribunale sostituisce invece la propria analisi a quella della Commissione.

3)    In terzo luogo, la Commissione sostiene che la sentenza impugnata è viziata da irregolarità procedurali. La ricorrente di primo grado non ha contestato il modo in cui la Commissione ha interpretato l’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), terzo trattino del regolamento di base, bensì unicamente il modo in cui la Commissione ha applicato tale disposizione ai fatti. Di conseguenza, il Tribunale ha statuito ultra vires. Inoltre, il Tribunale non ha dato modo alla Commissione di esporre il suo punto di vista per quanto riguarda la nuova interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c) del regolamento di base operata nella sentenza impugnata, violando in tal modo il diritto di essere ascoltata di cui gode la Commissione.

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1 Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009 , relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 2009, L 343, pag. 51 e rettifica in GU 2016, L 159 pag. 24, GU L 44 2016, pag. 20, GU 2010, L 7 pag. 22)

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