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Impugnazione proposta il 23 novembre 2018 da SC avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 19 settembre 2018, causa T-242/17, SC / Eulex Kosovo

(Causa C-730/18 P)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: SC (rappresentanti: A. Kunst, Rechtsanwältin, L. Moro, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Eulex Kosovo

Conclusioni del ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare l’ordinanza impugnata;

accogliere il ricorso ad eccezione del quinto motivo;

e di conseguenza:

constatare la violazione da parte dell’EULEX dei suoi obblighi contrattuali nell’ambito dell’esecuzione del contratto e dell’applicazione dell’OPLAN e del concetto operativo (Conops), delle procedure operative standard (SOP), ossia le SOP sul riassetto e le SOP sulla selezione del personale, e i principi contrattuali di equità e buona fede, riconoscendo alla ricorrente il diritto al risarcimento dei danni;

constatare la violazione da parte dell’EULEX dei suoi obblighi extracontrattuali nei confronti della ricorrente, fra cui il suo diritto a condizioni di lavoro giuste ed eque (articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea), il suo diritto al buon andamento dell’amministrazione, nonché il principio di imparzialità (articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea), riconoscendole il diritto al risarcimento dei danni;

dichiarare l’illegittimità della decisione sul concorso interno del 2016 e della decisione sul mancato rinnovo del contratto di lavoro della ricorrente;

condannare l’EULEX a corrispondere alla ricorrente, a titolo di danno patrimoniale, una somma equivalente agli stipendi non percepiti, pari a 19 mensilità lorde di stipendio, oltre alle indennità giornaliere e all’aumento salariale, e, a titolo di danno morale, la somma di EUR 50 000 in ragione delle decisioni e degli atti illeciti dell’EULEX;

in subordine:

rinviare la causa al Tribunale perché si pronunci nel merito;

–    condannare la convenuta alle spese dei procedimenti di primo grado e di impugnazione.

Motivi e principali argomenti

Con la sua impugnazione, la ricorrente sostiene che il Tribunale era competente a pronunciarsi sulla sua controversia. Esso sarebbe incorso in un errore di diritto nel respingere il ricorso in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto.

A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente deduce cinque motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 272 TFUE, in quanto il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto procedendo alla riqualificazione del terzo capo delle conclusioni (cioè la domanda del ricorrente, basata sull’articolo 272 TFUE, volta a ottenere una dichiarazione di illiceità della decisione sul concorso interno del 2016 e del mancato rinnovo del contratto) come domanda di annullamento basata sull’articolo 263 TFUE e respingendo tale domanda in quanto irricevibile.

Il Tribunale non sarebbe competente per una riqualificazione, che è contro l’esplicita volontà della ricorrente. Il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto negandole la possibilità di esprimere il proprio parere sulla riqualificazione.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 272 TFUE, del diritto della ricorrente a un ricorso effettivo ai sensi dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e del principio della parità di trattamento, in quanto il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto dichiarando di essere incompetente a pronunciarsi in base all’articolo 272 TFUE in relazione al terzo capo delle conclusioni e a esaminare la causa nel merito.

Il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto dichiarando che l’azione di accertamento dell’illiceità in applicazione dell’articolo 272 TFUE in relazione alla decisione sul concorso interno del 2016 e al mancato rinnovo del contratto è in realtà una domanda di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE, e che tali decisioni non si basano sulle norme disciplinanti il rapporto contrattuale ma sono atti amministrativi e non possono essere impugnate ai sensi dell’articolo 272 TFUE.

Terzo motivo, vertente (i) sulla violazione delle SOP sul riassetto e sulla selezione del personale, del diritto a un buon andamento dell’amministrazione compreso il principio di imparzialità e (ii) sul vizio di motivazione, in quanto il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nel dichiarare che il mancato rinnovo del contratto della ricorrente era giustificato dal fatto che quest’ultima non aveva superato il concorso interno del 2016.

Il Tribunale avrebbe omesso di esaminare gli argomenti della ricorrente esposti nel primo, nel secondo e nel terzo capo delle conclusioni, vale a dire il fatto che quest’ultima non aveva superato il concorso interno del 2016 poiché il Presidente della commissione di selezione rispettivamente non si era dimesso dalla commissione né era stato rimosso in ragione di un evidente conflitto di interessi e della sua parzialità.

Quarto motivo, vertente sulla violazione degli articoli 268 e 340, paragrafo 2, TFUE, in quanto il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nel dichiarare irricevibile la domanda di risarcimento a titolo di responsabilità extracontrattuale in relazione alla decisione sul concorso interno del 2016 e al mancato rinnovo del contratto. La ricorrente ha proposto un’azione di accertamento che è ricevibile; di conseguenza, è ricevibile anche la domanda di risarcimento ad essa connessa.

Quinto motivo, vertente sulla violazione (i) degli articoli 268 e 340, paragrafo 2, TFUE, e dei diritti della ricorrente ai sensi degli articoli 31 e 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (responsabilità extracontrattuale) e (ii) degli articoli 272 e 340, paragrafo 1, del TFUE, e dei requisiti stabiliti nell’invito a presentare candidature del 2014 (responsabilità contrattuale), in quanto il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nel dichiarare infondate in diritto le domande di risarcimento a titolo di responsabilità extracontrattuale e contrattuale con riferimento alle reiterate richieste di sottoporsi a esami di guida che hanno molestato la ricorrente.

Le reiterate richieste da parte di EULEX che hanno costretto più volte la ricorrente a sottoporsi a un esame di guida, nonostante EULEX fosse al corrente della sua disabilità alla mano destra, sarebbero illecite. Pertanto, la ricorrente avrebbe subito un danno morale che le conferisce un diritto al risarcimento.

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