Language of document : ECLI:EU:F:2013:211

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DELL’UNIONE EUROPEA (Terza Sezione)

12 dicembre 2013 (*)

«Funzione pubblica – Collocamento a riposo per invalidità – Annullamento da parte del Tribunale per carenza di motivazione – Domanda di esecuzione della sentenza – Domanda di reintegrazione – Annullamento della sentenza del Tribunale – Mancanza di interesse ad agire – Articolo 266 TUE – Responsabilità extracontrattuale dell’istituzione – Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto»

Nella causa F‑58/12,

avente ad oggetto il ricorso proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA ai sensi del suo articolo 106 bis,

Luigi Marcuccio, ex funzionario della Commissione europea, residente a Tricase (Italia), rappresentato da G. Cipressa, avvocato,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da J. Currall e G. Gattinara, in qualità di agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato,

convenuta,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
(Terza Sezione),

composto da S. Van Raepenbusch, presidente, E. Perillo (relatore) e R. Barents, giudici,

cancelliere: W. Hakenberg

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con atto introduttivo pervenuto alla cancelleria del Tribunale a mezzo posta in data 4 giugno 2012, il sig. Marcuccio ha proposto il presente ricorso diretto, in sostanza, ad ottenere l’annullamento della decisione con cui la Commissione europea ha respinto la sua domanda del 25 marzo 2011 finalizzata alla reintegrazione in servizio e al risarcimento dei danni subiti.

 Fatti

2        Il ricorrente è stato funzionario di grado A 7 presso la Direzione generale «Sviluppo» della Commissione.

3        Con decisione del 30 maggio 2005 l’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») ha collocato a riposo il ricorrente a partire dal 31 maggio 2005 in applicazione dell’articolo 53 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), ammettendolo a beneficiare di un’indennità d’invalidità fissata in conformità all’articolo 78, terzo comma, dello Statuto (in prosieguo: la «decisione del 30 maggio 2005»).

4        Il ricorrente ha impugnato la decisione del 30 maggio 2005 dinanzi al Tribunale, il quale, con sentenza del 4 novembre 2008, Marcuccio/Commissione (F‑41/06; in prosieguo: la «sentenza iniziale»), l’ha annullata per difetto di motivazione, senza esaminare gli altri motivi di ricorso e le altre censure sollevate dal ricorrente a sostegno della propria domanda di annullamento.

5        Con memoria depositata presso la cancelleria del Tribunale di primo grado delle Comunità europee il 16 gennaio 2009, ed iscritta a ruolo con il numero T‑20/09 P, la Commissione ha proposto impugnazione avverso la sentenza iniziale, chiedendo l’annullamento di detta sentenza e il rinvio della causa al Tribunale.

6        Il 25 marzo 2011 il ricorrente ha presentato una domanda, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto (in prosieguo: la «domanda del 25 marzo 2011»), diretta, in sostanza, ad ottenere dalla Commissione, in esecuzione della sentenza iniziale, la reintegrazione in servizio e il risarcimento del danno subito a causa della mancata reintegrazione in seguito alla pronuncia della sentenza iniziale. La domanda del 25 marzo 2011 non ha ricevuto risposta e ha dato luogo a una decisione implicita di rigetto.

7        Pronunciandosi sulla summenzionata impugnazione, con sentenza dell’8 giugno 2011, Commissione/Marcuccio (T‑20/09 P; in prosieguo: la «sentenza dell’8 giugno 2011»), il Tribunale dell’Unione europea ha parzialmente annullato la sentenza iniziale e rinviato la causa dinanzi al Tribunale, ove essa è stata registrata con il numero di protocollo F‑41/06 RENV, affinché il medesimo statuisse relativamente ai motivi di ricorso su cui non si era pronunciato.

8        Il 17 ottobre 2011 il ricorrente ha presentato un reclamo contro la decisione, «comunque formatasi», di rigetto della domanda del 25 marzo 2011.

9        Con lettera del 31 gennaio 2012, che il ricorrente ha ricevuto il 7 marzo 2012, l’APN ha respinto il suddetto reclamo (in prosieguo: la «decisione di rigetto del reclamo»). L’APN ha ricordato al ricorrente che, siccome la sentenza iniziale aveva annullato la decisione del 30 maggio 2005 soltanto per carenza di motivazione, la sua eventuale reintegrazione in servizio presupponeva la verifica del suo stato di salute e che, a tal fine, il servizio medico della Commissione lo aveva convocato, alla fine del 2010 e nel corso del marzo 2011, ad una visita medica cui egli non si era mai presentato. Era pertanto a causa della sua stessa mancata cooperazione che le condizioni di salute del ricorrente non avevano potuto essere verificate e che, di conseguenza, il medesimo non aveva potuto essere reintegrato. Inoltre, l’APN poneva in rilievo che, prima che fosse fornita una risposta alla domanda del 25 marzo 2011, il Tribunale dell’Unione europea aveva pronunciato la sentenza dell’8 giugno 2011.

10      Il 4 giugno 2012 il ricorrente ha proposto il presente ricorso.

11      Con sentenza del 6 novembre 2012, Marcuccio/Commissione (F‑41/06 RENV, oggetto di un’impugnazione attualmente pendente dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, causa T‑20/13 P), il Tribunale ha respinto la domanda di annullamento della decisione del 30 maggio 2005 all’origine della sentenza iniziale.

 Procedimento e conclusioni delle parti

12      Con ordinanza del 12 luglio 2012 il Tribunale ha sospeso il procedimento fino alla decisione conclusiva nella causa F‑41/06 RENV. Dopo che, il 6 novembre 2012, è stata pronunciata la sentenza del Tribunale in tale causa, è ripreso il presente procedimento.

13      Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione di rigetto, comunque formatasi, della domanda del 25 marzo 2011;

–        annullare la decisione di rigetto, comunque formatasi, del reclamo;

–        constatare, per quanto necessario, che la Commissione, omettendo, quanto meno in parte, di adottare in un termine ragionevole le misure di esecuzione della sentenza iniziale, ha agito illegalmente;

–        condannare la Commissione a corrispondergli l’importo di EUR 70 000 a titolo di risarcimento del danno da lui sopportato per effetto dell’illegittima astensione dall’adottare tutte le misure di esecuzione della sentenza iniziale;

–        condannare la Commissione alle spese.

14      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso in quanto irricevibile e, comunque, in quanto manifestamente infondato;

–        condannare il ricorrente alle spese.

 In diritto

 Sulla decisione del Tribunale di statuire mediante ordinanza motivata

15      Ai sensi dell’articolo 76 del regolamento di procedura, quando il ricorso è, in tutto o in parte, manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto, il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.

16      Nel caso di specie, il Tribunale si reputa sufficientemente edotto dagli atti del fascicolo per pronunciarsi e decide dunque, in applicazione dell’articolo 76 del regolamento di procedura, di statuire con ordinanza motivata senza proseguire il procedimento.

 Sull’oggetto del ricorso

17      Secondo una giurisprudenza costante, una domanda di annullamento formalmente diretta contro la decisione di rigetto di un reclamo ha l’effetto, qualora tale decisione sia priva di contenuto autonomo, di sottoporre al giudizio del Tribunale l’atto contro il quale il reclamo è stato presentato (sentenza della Corte del 17 gennaio 1989, Vainker/Parlamento, 293/87, punto 8).

18      Nella fattispecie, la decisione di rigetto del reclamo conferma la decisione implicita di rigetto della domanda del 25 marzo 2011, precisando i motivi a sostegno di quest’ultima. La domanda di annullamento deve essere quindi considerata come diretta avverso la decisione implicita di rigetto della domanda del 25 marzo 2011 (in prosieguo: la «decisione controversa»).

19      Peraltro, il terzo capo delle conclusioni è irricevibile, dal momento che, secondo costante giurisprudenza, non spetta al Tribunale, nell’ambito di un ricorso proposto ai sensi dell’articolo 91 dello Statuto, pervenire a constatazioni di principio (sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 16 settembre 2013, De Nicola/BEI, T‑264/11 P, punto 63 e giurisprudenza ivi citata).

 Sulla ricevibilità della domanda di annullamento della decisione controversa

 Argomenti delle parti

20      Con il primo capo delle conclusioni il ricorrente chiede l’annullamento della decisione controversa, con cui la Commissione, in sostanza, ha rifiutato la sua reintegrazione in esecuzione della sentenza iniziale.

21      A sostegno delle sue conclusioni il ricorrente deduce tre motivi: il primo, relativo al difetto di motivazione della decisione controversa; il secondo, relativo alla violazione del dovere di sollecitudine e del principio di buona amministrazione; il terzo, relativo alla violazione dell’obbligo di esecuzione della sentenza iniziale.

22      La Commissione ritiene che il presente ricorso sia irricevibile, per carenza di interesse del ricorrente a chiedere l’annullamento della decisione controversa.

 Giudizio del Tribunale

23      Secondo una giurisprudenza costante, affinché un funzionario o un ex funzionario possa chiedere, nell’ambito di un ricorso proposto ai sensi degli articoli 90 e 91 dello Statuto, l’annullamento di un atto che gli arreca pregiudizio, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, egli deve possedere, al momento della proposizione del ricorso, un interesse effettivo e attuale, sufficientemente rilevante, all’annullamento di tale atto, interesse che presuppone che la domanda, con il suo esito, possa procurargli un beneficio (sentenza del Tribunale di primo grado del 29 novembre 2006, Agne-Dapper e a./Commissione e a., T‑35/05, T‑61/05, T‑107/05, T‑108/05 e T‑139/05, punto 35 e giurisprudenza ivi citata; ordinanza del Tribunale dell’Unione europea dell’11 settembre 2013, Marcuccio/Commissione, T‑475/11 P, punti da 13 a 18).

24      Nella fattispecie in esame è d’uopo constatare, in primo luogo, che l’annullamento della decisione controversa non procurerebbe al ricorrente nessun beneficio concreto. Difatti la sentenza iniziale, sulla quale è interamente basato il presente ricorso, è stata annullata dalla sentenza dell’8 giugno 2011 precisamente prima della presentazione di quest’ultimo. Orbene, poiché l’annullamento di una sentenza ha effetto ex tunc, ne consegue che, alla data della proposizione del presente ricorso, data alla quale occorre fare riferimento per valutare l’interesse ad agire, il ricorrente si trovava, sul piano amministrativo, soggetto al regime di cui alla decisione del 30 maggio 2005, ossia nella posizione di funzionario collocato a riposo per invalidità (ordinanza del Tribunale del 20 settembre 2013, Marcuccio/Commissione, F‑99/11, punto 23). Di conseguenza, al momento dell’introduzione del presente ricorso, il ricorrente non dimostrava di avere alcun interesse a chiedere l’annullamento del rifiuto di essere reintegrato nel suo posto di lavoro.

25      A questo proposito occorre parimenti precisare che nemmeno la circostanza che la causa F‑41/06 RENV fosse pendente dinanzi al Tribunale al momento della proposizione del presente ricorso è idonea a giustificare l’interesse del ricorrente a chiedere l’annullamento della decisione controversa, interesse che non può essere valutato in funzione di un evento futuro e ipotetico. Orbene, al momento della proposizione del presente ricorso, l’esito del procedimento di rinvio disposto dalla sentenza dell’8 giugno 2011 era, per propria natura, futuro e ipotetico (ordinanza Marcuccio/Commissione, cit., F‑99/11, punto 24 e giurisprudenza ivi citata).

26      In secondo luogo, ove si supponesse che il ricorso in esame sia diretto a ottenere che il Tribunale si pronunci sin da ora sulla situazione del ricorrente quale risulterebbe da un eventuale annullamento da parte del Tribunale dell’Unione europea, nella causa T‑20/13 P pendente dinanzi a detto organo giurisdizionale, della sentenza del Tribunale nella causa F‑41/06 RENV ed eventualmente della decisione del 30 maggio 2005, una simile domanda dovrebbe essere considerata parimenti irricevibile. Spetterà, infatti, alla Commissione adottare, ai sensi dell’articolo 266 TFUE, tutti i provvedimenti che l’esecuzione di un’eventuale sentenza di annullamento nella causa T-20/13 P potrà comportare (ordinanza Marcuccio/Commissione, cit., F‑99/11, punto 25).

27      Dall’insieme delle suesposte considerazioni risulta che la domanda di annullamento deve essere respinta in quanto manifestamente irricevibile.

 Sulla richiesta di risarcimento dei danni

 Argomenti delle parti

28      Il ricorrente fa valere che la sentenza iniziale non è stata oggetto di alcuna domanda di sospensione dell’esecuzione e che pertanto era pienamente applicabile nel corso del periodo compreso fra la sua pronuncia, il 4 novembre 2008, e quella della sentenza dell’8 giugno 2011. Orbene, a parte il versamento di un importo di EUR 3 000 a titolo di spese, la Commissione avrebbe illegittimamente omesso di adottare le misure di esecuzione della sentenza iniziale entro un termine ragionevole, causando in tal modo un danno al ricorrente.

29      Inoltre, il ricorrente sostiene, da un lato, che la decisione controversa sarebbe viziata da un’assoluta carenza di motivazione e, dall’altro, che la Commissione avrebbe violato il dovere di sollecitudine e il principio di buona amministrazione.

30      La Commissione considera che la richiesta di risarcimento dei danni debba essere respinta in quanto irricevibile e, in ogni caso, in quanto manifestamente infondata in diritto.

 Giudizio del Tribunale

31      Nelle circostanze del caso di specie, e in un intento di economia procedurale, occorre esaminare anzitutto i motivi dedotti dal ricorrente nel merito, senza prima statuire sulla richiesta di risarcimento dei danni, atteso che il ricorso è, in ogni caso e per i motivi esposti qui di seguito, manifestamente infondato in diritto (v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 20 gennaio 2009, Klein/Commissione, F‑32/08, punto 20 e giurisprudenza ivi citata).

32      Secondo una costante giurisprudenza, il configurarsi della responsabilità extracontrattuale dell’Unione è subordinato al soddisfacimento di tre condizioni, ossia l’illegittimità di un atto amministrativo o di un comportamento contestato alle istituzioni, l’effettiva esistenza del danno e la sussistenza di un nesso di causalità fra il comportamento censurato e il danno lamentato (sentenze del Tribunale del 21 febbraio 2008, Skoulidi/Commissione, F‑4/07, punto 43, e del 23 febbraio 2010, Faria/UAMI, F‑7/09, punto 62 e giurisprudenza ivi citata). Poiché queste tre condizioni devono essere cumulativamente soddisfatte, la mancanza di una di esse è sufficiente per respingere un ricorso per risarcimento danni (v. sentenza della Corte del 9 settembre 1999, Lucaccioni/Commissione, C‑257/98 P, punti 11 e 14 e giurisprudenza ivi citata).

33      Nella fattispecie, riguardo, in primo luogo, all’affermazione secondo cui la Commissione avrebbe illegittimamente omesso di adottare le misure di esecuzione della sentenza iniziale, si deve ricordare che, per conformarsi all’obbligo previsto dall’articolo 266 TFUE, l’istituzione interessata deve adottare i provvedimenti che l’esecuzione di una sentenza di annullamento comporta, esercitando, sotto il controllo del giudice dell’Unione, il potere discrezionale di cui dispone a tal fine, nel rispetto tanto del dispositivo e della motivazione della sentenza quanto delle disposizioni del diritto dell’Unione (sentenza del Tribunale di primo grado del 19 ottobre 2006, Pessoa e Costa/Commissione, T‑503/04, punto 69 e giurisprudenza ivi citata).

34      Nel caso di specie la sentenza iniziale ha annullato la decisione del 30 maggio 2005 per carenza di motivazione. Al fine di dare esecuzione a detta sentenza e di adottare, eventualmente, una nuova decisione di collocamento a riposo per invalidità debitamente motivata, incombeva, in primo luogo, alla Commissione, verificare lo stato di salute del ricorrente (v., in tal senso, sentenza Pessoa e Costa/Commissione, cit., punto 70). Orbene, dal fascicolo risulta che, a tal fine, la Commissione ha convocato svariate volte il ricorrente per una visita medica e che la visita non ha potuto avere luogo a causa della mancata cooperazione del medesimo.

35      In secondo luogo, la censura relativa alla carenza di motivazione della decisione controversa deve essere respinta in quanto inconferente, considerato che, secondo una costante giurisprudenza, la violazione dell’obbligo di motivazione non è idonea a configurare la responsabilità extracontrattuale dell’Unione (sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 20 novembre 2012, Marcuccio/Commissione, T‑491/11 P, punto 21 e giurisprudenza ivi citata).

36      In ogni caso, una censura del genere è manifestamente infondata in diritto, dal momento che la decisione di rigetto del reclamo indica con chiarezza e precisione le ragioni alla base del rigetto della domanda del 25 marzo 2011.

37      In terzo luogo, quanto alla violazione del dovere di sollecitudine e del principio di buona amministrazione, è d’uopo constatare che il ricorrente si limita ad affermare che dall’esame della causa risulta che la Commissione non avrebbe tenuto conto dei suoi diritti e dei suoi interessi e che avrebbe istruito il procedimento vertente sulla domanda del 25 marzo 2011 in modo negligente e superficiale, senza che questa asserzione sia minimamente comprovata.

38      Da quanto precede discende che la prima condizione necessaria affinché si configuri la responsabilità extracontrattuale dell’Unione, relativa all’illegittimità dell’atto amministrativo o del comportamento all’origine del danno lamentato, nel caso di specie manifestamente non è soddisfatta.

39      La richiesta di risarcimento danni del ricorrente deve pertanto essere respinta in quanto manifestamente infondata in diritto.

40      Ad abundantiam, si deve rilevare che neppure l’effettiva esistenza del danno e la sussistenza di un nesso di causalità sono state dimostrate, giacché il ricorrente non presenta il benché minimo argomento a tale riguardo.

 Sulle spese

41      Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del regolamento di procedura, fatte salve le altre disposizioni del capo VIII del titolo secondo dello stesso regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Ai sensi del paragrafo 2 dell’articolo sopra citato, il Tribunale può decidere, per ragioni di equità, che una parte soccombente sia condannata solo parzialmente alle spese o addirittura che non debba essere condannata a tale titolo.

42      Dalla motivazione sopra esposta risulta la soccombenza del ricorrente. Inoltre, nelle sue conclusioni la Commissione ha espressamente chiesto la condanna del ricorrente alle spese. Poiché le circostanze della fattispecie non giustificano l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, il ricorrente deve sopportare le proprie spese ed è condannato a sopportare quelle sostenute dalla Commissione.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
(Terza Sezione)

così provvede:

1)      Il ricorso è respinto, in parte, in quanto manifestamente irricevibile e, in parte, in quanto manifestamente infondato in diritto.

2)      Il sig. Marcuccio sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.

Lussemburgo, 12 dicembre 2013

Il cancelliere

 

       Il presidente

W. Hakenberg

 

       S. Van Raepenbusch


* Lingua processuale: l’italiano.