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Ricorso presentato il 28 giungno 2007 - S / Parlamento europeo

(Causa F-64/07)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: S (Rappresentanti: R. Mastroianni e F. Ferraro, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni del ricorrente

annullare la decisione del 29 marzo 2007, n. 305747, del Parlamento europeo di reiezione del reclamo;

annullare la decisione del 27 luglio 2006, del Parlamento europeo di riassegnazione a Bruxelles e di nomina a consigliere del Direttore generale dell'informazione;

annullare tutti gli atti presupposti, antecedenti, concomitanti e conseguenti e comunque connessi;

condannare il Parlamento europeo al risarcimento del danno subito in conseguenza di tale decisione, nella misura di EUR 400 000 o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia da codesto Ill.mo Tribunale;

condannare il Parlamento europeo convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della sua azione, il ricorrente invoca sette motivi di ricorso che possono essere riassunti come segue:

la decisione di riassegnazione sarebbe illegittima in quanto difetterebbe di motivazione in merito alle ragioni per le quali il Parlamento ha ritenuto di trasferire il ricorrente nella sede di Bruxelles;

la decisione di riassegnazione, comportando lo spostamento in una sede lontana di una persona gravemente malata, sarebbe contraria al diritto fondamentale alla salute, enunciato negli artt. 3, lett. p), e 152 CE nonché nell'art. 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La tutela della salute del ricorrente avrebbe dovuto prevalere sugli interessi del servizio;

il Parlamento avrebbe violato il dovere di sollecitudine, nonché i principi di buona amministrazione, imparzialità, trasparenza e certezza del diritto. L'istituzione avrebbe infatti omesso di svolgere, prima dell'adozione del provvedimento di riassegnazione, un'adeguata istruttoria sugli atteggiamenti ostili di cui il ricorrente sarebbe stato oggetto nonché di far valutare da un punto di vista medico gli effetti di tale provvedimento sulla salute dell'interessato;

il provvedimento di riassegnazione, che costituirebbe sostanzialmente una sanzione, sarebbe irragionevole e sproporzionato rispetto ai fatti che il Parlamento imputa al ricorrente, tanto più che quest'ultimo sarebbe affetto da una grave patologia e prossimo all'età pensionabile;

il Parlamento, avendo omesso di riservare una particolare attenzione alla situazione del ricorrente in ragione della sua salute, sarebbe incorso in una violazione dei principi di non discriminazione e del " neminem laedere ";

adottando il provvedimento di riassegnazione il Parlamento avrebbe utilizzato i propri potere per sanzionare il ricorrente e provocare la cessazione anticipata del suo rapporto di lavoro, commettendo così uno sviamento di potere e di procedura nonché una violazione degli artt. 7 e 86 dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché dell'allegato IX di tale statuto;

il ricorrente non sarebbe stato posto in grado di far valere il suo punto di vista sulle ventilata decisione di riassegnarlo a Bruxelles, in violazione del suo diritto di difesa.

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