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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (Ungheria) il 30 luglio 2018 – Budapesti Közlekedési Zrt. / Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

(Causa C-497/18)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Törvényszék

Parti

Ricorrente: Budapesti Közlekedési Zrt.

Resistente: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Altra parte: Közbeszerzési Hatóság Elnöke

Questioni pregiudiziali

Se si debbano interpretare gli articoli 41, paragrafo 1, e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, i considerando 2, 25, 27 e 36 della direttiva 2007/66/CE 1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia d’aggiudicazione degli appalti pubblici, l’articolo 1, paragrafi 1 e 3, della direttiva 89/665/CEE 2 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, e, in tale contesto, il principio di certezza del diritto, come principio generale del diritto dell’Unione, il presupposto di effettività e rapidità dei mezzi di ricorso disponibili in materia di appalti pubblici nei confronti delle decisioni delle autorità aggiudicatrici, nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro la quale, in relazione ai contratti di appalti pubblici stipulati prima della sua entrata in vigore, una volta decorsi i termini di prescrizione per presentare ricorso previsti nella normativa anteriore dello Stato membro ai fini delle indagini relative alle violazioni in materia di appalti pubblici poste in essere prima dell’entrata in vigore della normativa di cui trattasi, autorizza in via generale l’autorità (di vigilanza) competente che essa stessa istituisce ad avviare, entro il termine sancito in tale normativa, un procedimento per effettuare le indagini riguardo a una determinata violazione in materia di appalti pubblici e, in esito a ciò, a dichiarare commessa la violazione, a imporre una sanzione in materia di appalti pubblici e ad applicare le conseguenze della nullità del contratto.

Se si possano applicare le norme giuridiche e i principi ai quali fa riferimento la prima questione - oltre che all’esercizio effettivo del diritto (soggettivo e personale) a ricorrere di cui godono gli interessati all’aggiudicazione di un appalto - al diritto ad avviare e a svolgere un procedimento di ricorso che vantano le autorità (di vigilanza) istituite dall’ordinamento giuridico dello Stato membro, che dispongono del potere di individuare (e indagare d’ufficio in merito a) una violazione in materia di appalti pubblici e hanno il compito di tutelare l’interesse pubblico.

Se dall’articolo 83, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/24/UE 3 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE 4 , discenda che, mediante l’adozione di una nuova legge, l’ordinamento dello Stato membro può - al fine di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione in materia di appalti pubblici - autorizzare in via generale le autorità (di vigilanza), che dispongono del potere di individuare (e indagare d’ufficio in merito a) una violazione in materia di appalti pubblici e hanno il compito di tutelare l’interesse pubblico, a procedere a indagini sulle violazioni in materia di appalti pubblici poste in essere prima dell’entrata in vigore della normativa di cui trattasi e ad avviare e svolgere un procedimento, nonostante siano già decorsi i termini di prescrizione ai sensi della normativa anteriore.

Se, nel valutare – prendendo in considerazione le norme giuridiche e i principi ai quali fa riferimento la prima questione - la compatibilità con il diritto dell’Unione del potere di svolgere indagini conferito alle autorità (di vigilanza) descritto nella prima e nella terza questione, assuma una qualche rilevanza quali siano state le lacune giuridiche, normative, tecniche o organiche o gli ostacoli di altra natura a causa dei quali non è stata effettuata un’indagine in merito alla violazione in materia di appalti pubblici nel momento in cui quest’ultima è stata commessa.

Se si debbano interpretare gli articoli 41, paragrafo 1, e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, i considerando 2, 25, 27 e 36 della direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia d’aggiudicazione degli appalti pubblici, l’articolo 1, paragrafi 1 e 3, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, e, in tale contesto, il principio di certezza del diritto, come principio generale del diritto dell’Unione, il presupposto di effettività e rapidità dei mezzi di ricorso disponibili in materia di appalti pubblici nei confronti delle decisioni delle autorità aggiudicatrici e il principio di proporzionalità nel senso che - anche qualora, alla luce di tali principi, si possa conferire il potere al quale si riferiscono le questioni dalla prima alla quarta alle autorità di vigilanza, che hanno la facoltà, in forza dell’ordinamento giuridico dello Stato membro, di individuare (e indagare d’ufficio in merito a) una violazione in materia di appalti pubblici e che hanno il compito di tutelare l’interesse pubblico - il giudice nazionale può valutare la ragionevolezza e la proporzionalità del periodo di tempo trascorso tra la commissione della violazione, la scadenza del termine di prescrizione per presentare ricorso previsto precedentemente e l’inizio del procedimento di indagine sulla violazione e desumere da tali elementi la conseguenza giuridica dell’invalidità della decisione controversa o altra conseguenza prevista dal diritto dello Stato membro.

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1 GU 2007, L 335, pag. 31.

2 GU 1989, L 395, pag. 33.

3 Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

4 Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114).