Language of document : ECLI:EU:F:2014:4

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Prima Sezione)

21 gennaio 2014

Causa F‑102/12

Marc Van Asbroeck

contro

Parlamento europeo

«Funzione pubblica – Inquadramento nel grado – Candidati iscritti sull’elenco di riserva di concorsi di passaggio di categoria prima dell’entrata in vigore della riforma statutaria del 2004 – Indennità compensativa – Decisione di reinquadrare i funzionari che beneficiano di tale indennità compensativa»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con cui il sig. Van Asbroeck chiede l’annullamento della decisione del 15 novembre 2011 con cui il Parlamento europeo l’ha reinquadrato, a seguito del suo trasferimento dalla Commissione europea, nel grado AST 5, scatto 3, con anzianità di scatto fissata al 1° settembre 2011, e, se necessario, della decisione del 15 giugno 2012 recante rigetto del suo reclamo.

Decisione:      Il ricorso è respinto. Il Parlamento europeo sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dal sig. Van Asbroeck.

Massime

1.      Funzionari – Statuto – Regolamento n. 723/2004 che modifica lo Statuto – Regime transitorio – Potere discrezionale dell’amministrazione – Portata – Autonomia delle istituzioni

(Statuto dei funzionari, art. 110; regolamento del Consiglio n. 723/2004, considerando 37)

2.      Funzionari – Parità di trattamento – Limiti – Vantaggio illegittimamente attribuito

1.      Adottando il regolamento n. 723/2004 che modifica lo Statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti, il legislatore dell’Unione non ha stabilito un regime transitorio uniforme per tutte le istituzioni e gli organi e, di conseguenza, ciascuna autorità che ha il potere di nomina ha dovuto adottare disposizioni interne proprie dell’istituzione o dell’organo interessato alfine di preservare i diritti acquisiti dai propri funzionari e garantire le loro legittime aspettative. Tale scelta del legislatore comporta inevitabilmente che, con riferimento al reinquadramento dei funzionari transcategoriali, sebbene questi ultimi ricevano un trattamento uniforme nell’ambito di una stessa istituzione, non siano necessariamente trattati allo stesso modo in caso di trasferimento da un’istituzione ad un’altra, nel rispetto, beninteso, delle pertinenti disposizioni statutarie.

Anche se, secondo il principio di unicità della funzione pubblica europea, tutti i funzionari di tutte le istituzioni dell’Unione sono soggetti a un unico Statuto, tale principio non implica che le istituzioni debbano valersi allo stesso modo del potere discrezionale loro conferito dallo Statuto mentre, al contrario, nella gestione del loro personale, queste ultime godono di un principio di autonomia.

(v. punti 28 e 29)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 16 settembre 1997, Gimenez/Comitato delle regioni, T‑220/95, punto 72

Tribunale della funzione pubblica: 18 settembre 2013, Scheidemann/Commissione, F‑76/12, punto 26

2.      L’osservanza del principio della parità di trattamento tra funzionari deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri.

(v. punto 38)

Riferimento:

Corte: 4 luglio 1985, Williams/Corte dei Conti, 134/84, punto 14; 2 giugno 1994, de Compte/Parlamento, C‑326/91 P, punti 51 e 52

Tribunale della funzione pubblica: 1° luglio 2010, Časta/Commissione, F‑40/09, punto 88