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Impugnazione proposta il 20 dicembre 2019 dall’Algebris (UK) Ltd, Anchorage Capital Group LLC avverso l’ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 10 ottobre 2019, Causa T-2/19, Algebris (UK) e Anchorage Capital Group / CRU

(Causa C-934/19 P)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Algebris (UK) Ltd, Anchorage Capital Group LLC (rappresentanti: T. Soames, avocat, N. Chesaites, advocaat, R. East, Solicitor, D. Mackersie, Barrister)

Altra parte nel procedimento: Comitato di risoluzione unico («CRU»)

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare il punto 1) del dispositivo dell’ordinanza impugnata;

annullare il punto 2) del dispositivo dell’ordinanza impugnata e condannare il CRU a farsi carico delle proprie spese e di quelle delle ricorrenti, relative sia al procedimento di primo grado sia alla presente impugnazione, e

riconoscere che le ricorrenti hanno legittimazione ad agire per chiedere l’annullamento della decisione controversa, impugnata dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Con il primo motivo di impugnazione le ricorrenti sostengono che, nel dichiarare la mancanza di incidenza diretta nei loro confronti, il Tribunale ha commesso un errore di diritto, interpretando erroneamente l’articolo 20, paragrafo 11, primo comma, del regolamento (UE) 806/20141 («regolamento sul meccanismo di risoluzione unico»), nonché ha violato i diritti di proprietà delle ricorrenti.

L’interpretazione del Tribunale ha portato a concludere erroneamente che in circostanze come quelle di cui trattasi nel caso di specie: 1) le parti espropriate, come le ricorrenti, sono legittimate a contestare la mancata esecuzione di una valutazione definitiva ex post soltanto qualora possano ottenere un indennizzo ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 11, secondo comma, lettera b) del regolamento sul meccanismo di risoluzione unico; 2) l’indennizzo ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 11, secondo comma, lettera b), è dovuto soltanto qualora il programma di risoluzione applicato utilizzi lo strumento del bail-in, ai sensi dell’articolo 27 del regolamento sul meccanismo di risoluzione unico, lo strumento dell'ente-ponte, ai sensi dell’articolo 25 dello stesso regolamento, o lo strumento di separazione delle attività, ai sensi dell’articolo 26 del medesimo regolamento; 3) pertanto, i creditori (e gli azionisti) non avranno legittimazione ad agire. Di conseguenza, in circostanze come quelle di cui al caso di specie, in cui è difficile immaginare che altre parti, diverse dagli azionisti espropriati e dai creditori, siano legittimate ad agire per contestare la mancata esecuzione da parte del CRU di una valutazione definitiva ex post, il CRU è autorizzato a fondarsi su valutazioni provvisorie profondamente viziate e totalmente inattendibili. La decisione di non condurre una valutazione definitiva riguarda direttamente le ricorrenti perché è molto probabile che una valutazione definitiva ex post 1 e 2 confermi che la Banca sia stata valutata in modo non corretto, circostanza che richiederebbe che il CRU prenda in considerazione la questione se indennizzare le ricorrenti tramite un ripristino del valore dei crediti dei creditori o tramite un incremento del valore del corrispettivo pagato dalla Santander ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 12, del regolamento sul meccanismo di risoluzione unico. Se il CRU esercitasse il suo potere discrezionale di non concedere un indennizzo, anche tale decisione potrebbe essere impugnata e oggetto di un ricorso per il risarcimento del danno.

L’interpretazione operata dal Tribunale dell’articolo 20, paragrafo 11 viola altresì il diritto di proprietà, sancito all’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in quanto una valutazione definitiva ex post è necessaria al fine di garantire che: 1) l’espropriazione delle obbligazioni AT1 e T2 delle ricorrenti sia effettuata alle condizioni previste dalla legge, e, 2) sia corrisposto un equo indennizzo, ossia tramite la determinazione del valore della banca sulla base di una valutazione definitiva ex post.

2. Con il secondo motivo di impugnazione, le ricorrenti affermano che, in ogni caso, il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel giungere alla conclusione che le ricorrenti non avrebbero diritto all’indennizzo ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 12, lettera a), del regolamento sul meccanismo di risoluzione unico, interpretando pertanto erroneamente tale disposizione e violando il principio di non discriminazione.

Le ricorrenti sostengono che nell’ambito della risoluzione di una banca, l’articolo 20, paragrafo 12, lettera a), dovrebbe comprendere circostanze in cui strumenti di capitale pertinenti (ad esempio, le obbligazioni AT1 e T2) siano svalutati al 100% (come nel caso di specie), indipendentemente dal fatto che essi siano svalutati ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento sul meccanismo di risoluzione unico, o ai sensi dello strumento del bail-in, per due motivi. In primo luogo, tale approccio è coerente con il fatto che un «bail-in» del 100% e una «svalutazione» / «conversione» del 100% delle obbligazioni AT1 e T2 sono effettivamente e sostanzialmente la stessa cosa (con gli stessi effetti economici), in quanto entrambi svalutano il debito di una banca nei confronti dei suoi creditori o lo convertono in capitale. In secondo luogo, sarebbe discriminatorio e irragionevole se i creditori / azionisti i cui strumenti di debito siano stati svalutati e convertiti ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento sul meccanismo di risoluzione unico non potessero ottenere l’indennizzo, mentre quelli soggetti a un bail-in ai sensi dell’articolo 27 del regolamento sul meccanismo di risoluzione unico potessero ottenerlo, nonostante il fatto che: (1) il meccanismo giuridico per una svalutazione e conversione ai sensi dell’articolo 21 del regolamento sul meccanismo di risoluzione unico e i suoi effetti pratici sono gli stessi di un bail-in ai sensi dell’articolo 27 del regolamento sul meccanismo di risoluzione unico, e (2) entrambe le misure sono basate sulla stessa valutazione provvisoria.

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1 Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1).