Language of document :

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) il 22 settembre 2020 – Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP) / LM

(Causa C-447/20)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Supremo Tribunal Administrativo

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP)

Resistente: LM

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 2988/95 1 osti a una soluzione di diritto interno secondo la quale al beneficiario del contributo finanziario incombe l’onere di impugnare in giudizio, dinanzi al giudice competente, l’atto che determina la restituzione degli importi indebitamente percepiti, a causa della constatazione di un’irregolarità, a pena che (...) la mancata impugnazione tempestiva di tale atto (vale a dire il mancato esercizio da parte del beneficiario, in tempo utile, dei mezzi di difesa messi a sua disposizione dal diritto nazionale) determini la sua inoppugnabilità e, di conseguenza, la possibilità che la restituzione dell’importo indebitamente versato sia richiesta secondo le regole e i termini del diritto nazionale.

Se l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 2988/95 osti a una soluzione di diritto nazionale secondo la quale il beneficiario del contributo finanziario non può avvalersi della scadenza del termine di 4 o di 8 anni nell’ambito del procedimento giudiziario di recupero forzoso avviato nei suoi confronti, per il motivo che l’esame di tale questione è consentito solo nell’ambito dell’impugnazione dell’atto che determina la restituzione degli importi indebitamente percepiti, a causa della constatazione di un’irregolarità.

In caso di risposta negativa alle questioni pregiudiziali:

3)    Se il termine di tre anni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 2988/95 debba essere considerato un termine di prescrizione del debito che insorge con l’adozione dall’atto che impone il rimborso degli importi indebitamente percepiti in caso di irregolarità nel finanziamento. E se esso debba essere calcolato a decorrere dalla data in cui l’atto è stato adottato.

Occorre infine anche chiarire quanto segue.

4).    Se l’articolo 3 del regolamento n. 2988/95 [osti] a una soluzione di diritto interno nella quale il termine triennale per la prescrizione del debito che insorge con l’adozione dall’atto che impone il rimborso degli importi indebitamente percepiti in caso di irregolarità nel finanziamento è calcolato a partire dall’adozione di tale atto e si interrompe con la citazione per il recupero forzoso di tali somme, rimanendo sospeso fintantoché non vi sia una decisione definitiva o passata in giudicato che ponga fine al procedimento, nei casi di reclamo, impugnazione, ricorso od opposizione, qualora comportino la sospensione del recupero del debito.

____________

1 Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU 1995, L 312, pag. 1).