Language of document : ECLI:EU:C:2019:268

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

28 marzo 2019 (*)

«Impugnazione – Aiuti di Stato – Aiuti concessi da talune disposizioni della legge tedesca, modificata, relativa alle fonti di energia rinnovabili (legge EEG 2012) – Aiuti a favore dei produttori di energia EEG e sovrattassa EEG ridotta per utenti a forte consumo di energia – Decisione che dichiara gli aiuti parzialmente incompatibili con il mercato interno – Nozione di “aiuto di Stato” – Vantaggio – Risorse statali – Controllo pubblico delle risorse – Misura assimilabile ad una tassa sul consumo di energia elettrica»

Nella causa C‑405/16 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 19 luglio 2016,

Repubblica federale di Germania, rappresentata da T. Henze e R. Kanitz, in qualità di agenti, assistiti da T. Lübbig, Rechtsanwalt,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è:

Commissione europea, rappresentata da K. Herrmann e T. Maxian Rusche, in qualità di agenti,

convenuta in primo grado,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da M. Vilaras (relatore), presidente della Quarta Sezione, facente funzione di presidente della Terza Sezione, J. Malenovský, L. Bay Larsen, M. Safjan, D. Šváby, giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con la presente impugnazione la Repubblica federale di Germania chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 10 maggio 2016, Germania/Commissione (T‑47/15, in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2016:281), con cui è stato respinto il suo ricorso, ex articolo 263 TFUE diretto all’annullamento della decisione (UE) 2015/1585 della Commissione, del 25 novembre 2014, relativa al regime di aiuti SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN) [cui la Germania ha dato esecuzione a sostegno dell’elettricità prodotta da fonti rinnovabili e degli utenti a forte consumo di energia] (GU 2015, L 250, pag. 122) (in prosieguo: la «decisione controversa»).

 Fatti e decisione controversa

2        In data 28 luglio 2011, il legislatore tedesco emanava il Gesetz zur Neuregelung des Rechtsrahmens für die Förderung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien (legge che introduce una nuova regolamentazione del quadro normativo della promozione dell’elettricità prodotta a partire da energie rinnovabili) (BGBl. 2011 I, pag. 1634; in prosieguo: l’«EEG 2012»). Tale legge, in vigore dal 1o gennaio 2012 al 31 luglio 2014, si prefiggeva l’obiettivo di aumentare, nell’approvvigionamento di energia elettrica, la parte di energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabili e da gas da estrazione (in prosieguo: l’«elettricità EEG»).

3        Le caratteristiche principali del regime istituito dall’EEG 2012 sono esposte ai punti da 4 a 12 della sentenza impugnata nei termini seguenti:

«4      In primo luogo, i gestori della rete di qualsiasi gamma di tensione (in prosieguo: i “GR”) che assicurano la fornitura generale di elettricità sono tenuti, anzitutto, a collegare alla propria rete gli impianti che producono elettricità EEG nel loro ambito operativo (articoli da 5 a 7 dell’EEG 2012), in secondo luogo, ad immettere detta elettricità nella loro rete, a trasportarla e a distribuirla in via prioritaria (articoli da 8 a 12 dell’EEG 2012) e, in terzo luogo, a versare ai gestori degli impianti in questione un corrispettivo calcolato in funzione delle tariffe fissate dalla legge, tenuto conto della natura dell’elettricità in questione e della potenza nominale o installata dell’impianto interessato (articoli da 16 a 33 dell’EEG 2012). In alternativa, i gestori di impianti che producono elettricità EEG hanno il diritto, da un lato, di commercializzare tutta o parte della predetta elettricità direttamente prezzo terzi e, dall’altro, di chiedere che il GR al quale un impianto sarebbe stato collegato in assenza di siffatta commercializzazione diretta versi loro un premio di mercato calcolato sulla base dell’importo del corrispettivo che sarebbe stato dovuto in caso di collegamento (articoli da 33 a 33i dell’EEG 2012). In pratica, è assodato che i suindicati obblighi gravano essenzialmente sui gestori della rete di distribuzione locale a bassa o media tensione (in prosieguo: i “GRD”).

5      In secondo luogo, i GRD sono tenuti a trasmettere l’elettricità EEG ai gestori delle reti di trasporto interregionale ad alta e altissima tensione situati a monte (in prosieguo: i “GRT”) (articolo 34 dell’EEG 2012). A fronte di tale obbligo, i GRT devono versare ai GRD l’equivalente dei corrispettivi e dei premi di mercato pagati da questi ultimi ai gestori degli impianti (articolo 35 dell’EEG 2012).

6      In terzo luogo, l’EEG 2012 prevede un meccanismo detto di “compensazione su scala federale” dei quantitativi di elettricità EEG che ciascun GRT immette nella propria rete, da un lato, e degli importi versati come corrispettivo ai GRD, dall’altro (articolo 36 dell’EEG 2012). In pratica, ciascun GRT che ha immesso e pagato un quantitativo di elettricità EEG superiore a quello consegnato dai fornitori di elettricità ai clienti finali situati nella propria zona può avvalersi, rispetto agli altri GRT, di un diritto di compensazione corrispondente a tale differenza. Dagli anni 2009-2010, detta compensazione non è più effettuata in forma reale (scambio di flusso di elettricità EEG), ma in forma finanziaria (compensazione dei costi correlati). Tre dei quattro GRT interessati dal dispositivo di compensazione in questione sono imprese private (Amprion GmbH, TenneT TSO GmbH e 50Hertz Transmission GmbH), mentre il quarto è un’impresa pubblica (Transnet BW GmbH).

7      In quarto luogo, i GRT sono tenuti a commercializzare l’elettricità EEG che immettono nella propria rete sul mercato a pronti della borsa dell’energia (articolo 37, paragrafo 1, dell’EEG 2012). Qualora il prezzo così ottenuto non consenta loro di coprire l’onere finanziario imposto loro dall’obbligo legale di remunerare detta elettricità alle tariffe fissate dalla legge, essi hanno il diritto di chiedere, alle condizioni definite dal potere regolamentare, che i fornitori che riforniscono i clienti finali versino loro la differenza, in proporzione dei quantitativi venduti. Tale meccanismo è denominato “sovrattassa EEG” (articolo 37, paragrafo 2, dell’EEG 2012). L’importo della sovrattassa EEG può tuttavia essere ridotto di 2 centesimi di euro per kilowattora (KWh) in determinati casi (articolo 39 dell’EEG 2012). Per beneficiare di siffatta riduzione, definita dall’EEG 2012 “riduzione della sovrattassa EEG”, ma conosciuta anche con il nome di «privilegio dell’elettricità verde», i fornitori di elettricità devono dimostrare segnatamente, anzitutto, che almeno il 50% dell’elettricità che essi consegnano ai propri clienti è elettricità EEG, inoltre, che almeno il 20% di quest’ultima proviene dall’energia eolica o dall’energia radiante solare e, infine, che essa è commercializzata direttamente ai loro clienti.

8      (…)

9      In quinto luogo, è pacifico che, sebbene l’EEG 2012 non obblighi i fornitori di elettricità a trasferire la sovrattassa EEG ai clienti finali, esso non lo vieta neppure. È parimenti pacifico che i fornitori, tenuti anch’essi a pagare tale sovrattassa ai GRT, in pratica trasferiscono detto onere ai propri clienti, come ha peraltro confermato la Repubblica federale di Germania all’udienza. Le modalità con le quali detta sovrattassa deve essere indicata nella fattura inviata ai clienti sono stabilite dall’EEG 2012 (articolo 53 dell’EEG 2012), così come le condizioni alle quali tali clienti devono essere informati della proporzione di energie rinnovabili, sovvenzionate in base alla legge sulle energie rinnovabili, che è consegnata loro (articolo 54 dell’EEG 2012).

10      Peraltro, l’EEG 2012 prevede anche un regime di compensazione speciale, per effetto del quale il Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Ufficio federale dell’economia e del controllo delle esportazioni; in prosieguo: il “BAFA”) concede ogni anno un massimale della parte della sovrattassa EEG che i fornitori possono trasferire a due categorie determinate di clienti, vale a dire, da una parte, le “imprese a forte consumo di elettricità del settore produttivo” (in prosieguo: le “EEI”) e, dall’altra, le “imprese ferroviarie”, a seguito di una domanda che deve essere presentata da questi ultimi prima del 30 giugno dell’anno precedente, allo scopo di ridurre i loro costi di elettricità e, in tal modo, di preservarne la competitività (articolo 40 dell’EEG 2012).

11      L’EEG 2012 stabilisce le condizioni che danno diritto a detto regime, la procedura che deve essere seguita dalle imprese ammissibili, le modalità di determinazione del massimale caso per caso e gli effetti delle decisioni assunte a tale riguardo dal BAFA (articoli da 41 a 44 dell’EEG 2012). L’EEG 2012 prevede, in particolare, che, per le imprese del settore produttivo i cui costi di consumo di elettricità rappresentano almeno il 14% del loro valore aggiunto lordo e il cui consumo è di almeno 1 gigawattora (GWh), detto massimale sia fissato al 10% della sovrattassa EEG per la parte del loro consumo compresa tra 1 GWh e 10 GWh, all’1% di tale sovrattassa per la parte del loro consumo compresa tra 10 GWh e 100 GWh e a 0,05 centesimi di euro per ogni KWh in più. L’EEG 2012 dispone inoltre che, per le imprese del settore produttivo i cui costi di consumo di elettricità rappresentano almeno il 20% del loro valore aggiunto lordo e il cui consumo è di almeno 100 GWh, la sovrattassa EEG è soggetta a un massimale di 0,05 centesimi di euro per KWh dal primo kilowattora. L’EEG 2012 precisa altresì che i fornitori di elettricità devono informare le imprese che beneficiano di un avviso di massimale della sovrattassa EEG, in primo luogo, della parte di energie rinnovabili, che beneficia di un aiuto in virtù della legge sulle energie rinnovabili, che è consegnata loro, in secondo luogo, della composizione del loro mix energetico globale e, in terzo luogo, per le imprese privilegiate ai sensi della legge sulle energie rinnovabili, della composizione del mix energetico consegnato loro (articolo 54 dell’EEG 2012).

12      In sesto luogo, l’EEG 2012 impone una serie di obblighi di informazione e di pubblicità ai gestori degli impianti, ai GR e ai fornitori di elettricità, in particolare nei confronti dei GRT e della Bundesnetzagentur (Agenzia federale delle reti; in prosieguo: la “BNetzA”), cui si aggiunge una serie di obblighi di trasparenza gravanti in particolare sui GRT (articoli da 45 a 51 dell’EEG 2012). Tale legge precisa altresì i poteri di supervisione e di controllo di cui dispone la BNetzA nei confronti dei GRD e dei GRT (articolo 61 dell’EEG 2012)».

4        Dopo aver deciso, il 18 dicembre 2013, di dare avvio al procedimento formale di esame delle misure contenute nell’EEG 2012, la Commissione europea emanava la decisione controversa in data 25 novembre 2014.

5        In tale decisione la Commissione sostiene che l’EEG 2012 istituisce due tipi di vantaggi selettivi da qualificarsi come aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, vale a dire, da un lato, il sostegno alla produzione di energia elettrica a partire da fonti di energia rinnovabili e da gas di estrazione, che garantiva ai produttori di energia elettrica EEG, mediante i prezzi di riacquisto ed i premi (bonus) di mercato, un prezzo per l’energia elettrica più elevato rispetto a quello del mercato, e, dall’altro, il regime di compensazione speciale, per effetto del quale la sovrattassa EEG poteva essere ridotta per gli utenti a forte consumo di energia (articolo 3 della decisione controversa).

6        Il dispositivo della decisione controversa così recita:

«Articolo 1

L’aiuto di Stato a sostegno della produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili e da gas da estrazione, compreso il suo meccanismo di finanziamento, concesso a norma dell’[EEG 2012], cui la Germania ha dato illegittimamente esecuzione in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, [TFUE] è compatibile con il mercato interno, fatto salvo l’adempimento dell’impegno di cui all’allegato I da parte della Germania.

(…)

Articolo 3

1.      L’aiuto di Stato sotto forma di riduzioni della sovrattassa destinata a finanziare il sostegno all’energia elettrica da fonti rinnovabili (…) nel 2013 e nel 2014 in favore degli utenti a forte consumo di energia (…), cui la Germania ha dato illegittimamente esecuzione in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, [TFUE], è compatibile con il mercato interno se ricade in una delle quattro categorie definite nel presente paragrafo.

(…)

2.      Gli aiuti che non ricadono nel paragrafo 1 sono incompatibili con il mercato interno».

 Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

7        Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 2 febbraio 2015, la Repubblica federale di Germania ha proposto ricorso di annullamento della decisione controversa, deducendo tre motivi che il Tribunale ha poi respinto nella sentenza impugnata.

8        Il Tribunale ha respinto in quanto infondato, ai punti da 33 a 42 della sentenza, il primo motivo, secondo cui la Commissione sarebbe incorsa in manifesti errori di apprezzamento nella sua valutazione del ruolo dello Stato nel funzionamento dell’EEG 2012. In particolare, il Tribunale ha rilevato, al punto 40 della sentenza impugnata, che i meccanismi in questione sono stati istituiti dalla legge e sono quindi imputabili allo Stato tedesco.

9        Il Tribunale ha parimenti rigettato, ai successivi punti da 49 a 70, i vari argomenti dedotti dalla Repubblica federale di Germania, nell’ambito del secondo motivo di ricorso, relativi all’assenza di vantaggi derivanti dal regime di compensazione speciale. Il Tribunale ha sottolineato, al punto 44 della sentenza medesima, che detto motivo verte esclusivamente sull’esistenza stessa di un vantaggio a favore delle EEI, senza sollevare né la questione della selettività di tale vantaggio né quella dell’esistenza di un vantaggio selettivo dovuto al regime di sostegno a favore dei produttori di elettricità EEG, affermando, in particolare, al successivo punto 55, che il regime di compensazione speciale istituiva un vantaggio a favore delle EEI liberandole da un onere che di regola esse avrebbero dovuto sostenere.

10      Il Tribunale ha infine respinto, ai punti da 81 a 129 della sentenza impugnata, i vari capi del terzo motivo dedotto dalla Repubblica federale di Germania, relativi all’insussistenza di un vantaggio finanziato con risorse di Stato, rilevando che correttamente la Commissione aveva ritenuto che il meccanismo istituito dall’EEG 2012, vale a dire tanto il regime di sostegno a favore dei produttori di energia elettrica EEG quanto il regime di compensazione speciale a favore delle EEI, comportava risorse statali, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

11      Nella specie, dopo aver brevemente richiamato, ai punti da 81 a 83 della sentenza impugnata, la pertinente giurisprudenza della Corte relativa alla nozione di aiuti di Stato e, segnatamente, la sentenza del 16 maggio 2002, Francia/Commissione (C‑482/99, EU:C:2002:294, punto 37), il Tribunale ha anzitutto riassunto, ai successivi punti da 84 a 90, la decisione controversa.

12      Inoltre, ai punti da 91 a 129 della sentenza impugnata il Tribunale ha esaminato la questione se la Commissione avesse correttamente ritenuto che l’EEG 2012 comportasse risorse statali ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

13      A tal riguardo, il Tribunale ha rilevato, in limine, al punto 92 della sentenza medesima che «la sovrattassa EEG, riscossa e amministrata dai GRT, [era] volta, in definitiva, a coprire i costi generati dalle tariffe di riacquisto e il premio di mercato previsti dall’EEG 2012, assicurando ai produttori di elettricità EEG un prezzo per l’elettricità che produc[evano] più elevato del prezzo di mercato», ragion per cui si doveva necessariamente «ritenere che la sovrattassa EEG rientr[asse], principalmente, nell’attuazione di una politica pubblica di sostegno ai produttori di elettricità EEG definita dallo Stato attraverso la legge».

14      Il Tribunale si è infine adoperato per dimostrare che la Commissione non era incorsa in errore laddove, da un lato, si era basata su un triplice ordine di considerazioni, sviluppate ai punti da 93 a 110 della sentenza impugnata e riassunte ai successivi punti 111 e 112, e, dall’altro, aveva respinto, ai successivi punti da 113 a 126, gli argomenti dedotti dalla Repubblica federale di Germania.

15      Ai menzionati punti 111 e 112 si legge quanto segue:

«111      In siffatte circostanze, si deve constatare che la Commissione ha correttamente osservato, al considerando 138 della decisione impugnata, letto in combinato disposto con i considerando da 98 a 137 della decisione in questione, che il vantaggio previsto dalle disposizioni degli articoli da 16 a 33 i dell’EEG 2012 a favore dei produttori di elettricità EEG mediante le tariffe di riacquisto e i premi di mercato equivaleva, nella specie, a un tributo fissato dalle autorità statali che comportava risorse dello Stato dato che esso organizzava un trasferimento di risorse finanziarie mediante la legislazione e stabiliva le finalità per le quali tali risorse finanziarie potevano essere utilizzate.

. 112      Tale conclusione vale altresì per il vantaggio a favore degli utenti a forte consumo di energia, vale a dire le EEI, in quanto il meccanismo di compensazione previsto dall’EEG 2012 costituisce, come osservato correttamente dalla Commissione al considerando 114 della decisione impugnata, un onere supplementare per i GRT. Infatti, qualsiasi riduzione dell’importo della sovrattassa EEG ha appunto l’effetto di ridurre gli importi riscossi dai fornitori di elettricità presso le EEI e si ritiene che possa cagionare perdite di entrate per i GRT. Tuttavia, tali perdite sono recuperate successivamente presso altri fornitori e, di fatto, altri clienti finali, per compensare le perdite così riportate, come confermato peraltro dalla Repubblica federale di Germania all’udienza in risposta a un quesito del Tribunale. In tal modo, il consumatore finale medio tedesco partecipa, per certi versi, alla sovvenzione delle EEI che beneficiano di un massimale della sovrattassa EEG. La circostanza poi che i consumatori finali di elettricità che non sono EEI debbano sostenere costi supplementari causati dal massimale della sovrattassa EEG di cui beneficiano queste ultime costituisce anch’esso un indizio aggiuntivo, qualora sia analizzato unitamente agli sviluppi che precedono, del fatto che i fondi derivanti dalla sovrattassa EEG sono risorse private, equivalenti a un tributo sul consumo di elettricità, il cui utilizzo per scopi rigorosamente determinati è stato previsto in anticipo dal legislatore tedesco nell’ambito dell’attuazione di una politica pubblica e non di un’iniziativa privata».

16      Il Tribunale ha quindi concluso la propria analisi ai punti 127 e 128 della sentenza impugnata, che così recitano:

«127      Dall’analisi che precede si evince che i meccanismi risultanti dall’EEG 2012 sono la conseguenza, principalmente, dell’attuazione di una politica pubblica di sostegno ai produttori di elettricità EEG definita, mediante l’EEG 2012, dallo Stato e che, in primo luogo, i fondi generati dalla sovrattassa EEG e amministrati collettivamente dai GRT rimangono sotto l’influenza dominante dei pubblici poteri, in secondo luogo, gli importi di cui trattasi, generati dalla sovrattassa EEG, sono fondi che comportano una risorsa statale, assimilabili a un tributo e, in terzo luogo, le competenze e le funzioni attribuite ai GRT consentono di concludere che questi ultimi non agiscono per proprio conto e liberamente, bensì in qualità di gestori, equiparabili a un’entità che esegue una concessione statale, di un aiuto concesso mediante fondi statali.

128      Da quanto suesposto emerge che la Commissione ha correttamente ritenuto, nella decisione impugnata, che l’EEG 2012 comportasse risorse statali ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE».

 Conclusioni delle parti e procedimento dinanzi alla Corte

17      La Repubblica federale di Germania chiede che la Corte voglia:

–        in via principale, annullare la sentenza impugnata in toto, accogliendo il ricorso proposto avverso la decisione controversa;

–        in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale;

–        condannare la Commissione alle spese.

18      La Commissione chiede che la Corte voglia:

–        respingere il primo motivo in quanto irricevibile e, in subordine, in quanto destituito di fondamento;

–        respingere il secondo motivo in quanto parzialmente irricevibile, in subordine in quanto parzialmente inoperante e, in ogni caso, in quanto infondato;

–        respingere il terzo motivo in quanto destituito di fondamento;

–        condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.

19      Con decisione del presidente della Corte del 25 ottobre 2017, il procedimento è stato sospeso nella presente causa, ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di procedura della Corte, fino alla pronuncia della sentenza del 25 luglio 2018, Georgsmarienhütte e a. (C‑135/16, EU:C:2018:582).

 Sull’impugnazione

20      A sostegno dell’impugnazione la Repubblica federale di Germania deduce tre motivi, i primi due relativi alla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, ed il terzo vertente sul mancato rispetto dell’obbligo di motivazione delle sentenze. La Commissione fa valere che i primi due motivi sono, in via principale, irricevibili e, in subordine, inoperanti nonché, in ogni caso, infondati e che il terzo motivo risulta destituito di fondamento.

 Sul primo motivo, relativo alla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE con riguardo all’impiego di risorse statali

 Argomenti delle parti

21      Con il primo motivo, che si articola su due capi, la Repubblica federale di Germania deduce, sostanzialmente, che il Tribunale, affermando che il regime della sovrattassa EEG implicava la concessione di un vantaggio mediante risorse statali o, quantomeno, imputabile allo Stato, è incorso in un errore di diritto nell’interpretazione ed applicazione del criterio della concessione di un vantaggio mediante risorse statali, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

22      In termini generali, lo Stato membro medesimo ritiene, in limine, che il Tribunale non abbia proceduto, nella valutazione dell’impiego di risorse statali e nell’affermazione secondo cui i GRT avrebbero rappresentato servizi volti all’esercizio di un eventuale potere di disposizione e di controllo statale sui fondi provenienti dalla sovrattassa EEG, ad una sufficiente differenziazione dei ruoli che lo Stato può svolgere in quanto potere legislativo, da un lato, e potere esecutivo, dall’altro.

23      Con il primo capo del primo motivo, rivolto principalmente contro il punto 93 della sentenza impugnata, la Repubblica federale di Germania deduce che il Tribunale è incorso in un errore di valutazione del ruolo svolto dai GRT nell’ambito del regime della sovrattassa EEG.

24      Lo Stato membro medesimo ricorda che, al menzionato punto 93, il Tribunale ha rilevato, da un lato, che l’EEG 2012 conferiva chiaramente ai GRT una serie di obblighi e di prerogative quanto all’attuazione dei meccanismi da essa istituiti, facendo dei GRT il punto centrale nel funzionamento del sistema istituito dalla legge medesima. Dall’altro, il Tribunale ha osservato che i fondi generati dalla sovrattassa EEG non transitavano direttamente dai consumatori finali ai produttori di elettricità, bensì necessitavano dell’intervento di intermediari incaricati della loro riscossione e gestione, che essi non venivano né versati al bilancio generale dei GRT, né lasciati alla loro libera disposizione, ragion per cui risultavano amministrati congiuntamente dai GRT restando sotto l’influenza dominante dei pubblici poteri.

25      Procedendo ad una descrizione del funzionamento del meccanismo di ripartizione istituito dall’EEG 2012 e, quindi, ad un raffronto di tale meccanismo con la giurisprudenza della Corte, la Repubblica federale di Germania cerca di dimostrare, in primo luogo, che il meccanismo istituito dall’EEG 2012 non implicava alcun collegamento con il bilancio dello Stato o con un ente pubblico, in secondo luogo, che gli eventuali diritti di accesso o di controllo esercitati dallo Stato sui GRT non implicavano alcun potere di disposizione dello Stato sulle risorse EEG e, in terzo luogo, che non sussisteva alcun tributo né alcuna rinuncia ad introiti statali.

26      In tal senso, in primo luogo, la valutazione del meccanismo di ripartizione dell’EEG non consentirebbe affatto di affermare un impiego di risorse statali o di risorse imputabili allo Stato, come dichiarato dalla Corte nelle sentenze del 13 marzo 2001, PreussenElektra (C‑379/98, EU:C:2001:160); del 16 maggio 2002, Francia/Commissione (C‑482/99, EU:C:2002:294), e del 17 luglio 2008, Essent Netwerk Noord e a. (C‑206/06, EU:C:2008:413).

27      Secondo tale giurisprudenza, tasse, imposte e canoni sono caratterizzati dal fatto che il gettito che generano deve confluire, in una forma o in un’altra ed in modo diretto o indiretto, nel bilancio dello Stato o di un ente pubblico. Orbene, i fondi percepiti dai GRT per coprire i costi relativi alla commercializzazione dell’elettricità EEG non ridurrebbero affatto, né direttamente né indirettamente, le risorse statali. Sarebbero gli operatori partecipanti alla catena di approvvigionamento che sopporterebbero tali costi a fronte della qualità «rinnovabile» dell’energia elettrica compensandoli nel quadro dell’economia privata.

28      Lo Stato non beneficerebbe, quindi, di alcun accesso a tale gettito né avrebbe delegato i GRT all’esercizio di una funzione di natura pubblica. Questi ultimi non percepirebbero la sovrattassa EEG per conto dello Stato, ragion per cui il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto laddove ha affermato che essi sarebbero quasi-titolari di concessioni statali. Accogliendo tale inesatta qualificazione giuridica dei compiti dei GRT il Tribunale avrebbe erroneamente applicato la nozione di controllo e d’imputabilità allo Stato della condotta dei GRT.

29      La sovrattassa EEG non verrebbe in alcun modo ricondotta nel bilancio federale o di un ente pubblico, come sarebbe dimostrato dal meccanismo di compensazione dei costi dei GRT. Infatti, questi ultimi fisserebbero il quantum della sovrattassa sulla base di un raffronto tra introiti e costi, fermo restando che l’eccedenza o il disavanzo sarebbe oggetto di compensazione tra i GRT nell’anno seguente, senza confluire nel bilancio di un ente pubblico. L’eccedenza d’introiti non verrebbe versata nel bilancio dello Stato e l’eccedenza di costi non verrebbe da questo compensata.

30      Sarebbe, in definitiva, giuridicamente erroneo muovere dal principio, come avrebbe fatto il Tribunale al punto 83 della sentenza impugnata, secondo cui le somme de quibus resterebbero «permanentemente» a disposizione delle «autorità nazionali competenti», o ancora, come affermato al successivo punto 94, secondo cui i fondi amministrati congiuntamente dai GRT rimarrebbero sotto l’influenza dominante dei pubblici poteri.

31      Il Tribunale avrebbe parimenti attribuito, al punto 117 della sentenza medesima, un’importanza preponderante alla circostanza che i fondi percepiti dai GRT debbano essere gestiti su un conto separato, soggetto al controllo dei poteri statali. Orbene, la tenuta di conti separati da parte dei GRT risponderebbe a ragioni di trasparenza nonché alla finalità di evitare pratiche abusive e non sarebbe diretta a consentire allo Stato membro interessato di gestire attivi speciali appartenenti alle imprese.

32      In secondo luogo, il Tribunale avrebbe parimenti commesso un errore di diritto affermando che i compiti di vigilanza e di controllo della regolarità e della legalità degli atti compiuti da operatori privati del mercato, devoluti ai poteri dello Stato, implicherebbero un controllo statale delle risorse EEG.

33      I meccanismi previsti dall’EEG, corrispondenti ai criteri di valutazione sviluppati dalla Corte nella sentenza del 30 maggio 2013, Doux Élevage et Coopérative agricole UKL-ARREE (C‑677/11, EU:C:2013:348, punto 38), sarebbero volti al controllo del corretto funzionamento del sistema di ripartizione e della volontà del legislatore, senza peraltro creare una rilevante possibilità di orientamento o d’influenza da parte delle autorità statali, che consenta di ritenere sussistente l’«esercizio di un controllo statale». Le autorità medesime disporrebbero, infatti, unicamente della possibilità di applicare misure disciplinari o di avviare procedimenti sanzionatori nei confronti degli operatori privati che si rendano autori di violazioni dell’EEG 2012 e non godrebbero di alcun potere che consenta loro di disporre delle risorse degli operatori stessi incidendo sui pagamenti e flussi finanziari.

34      Il versamento da parte dei GRT della remunerazione EEG sarebbe di per sé sottratto al controllo dello Stato. Spetterebbe unicamente ai GRT decidere se versare o meno tale remunerazione, fissandone l’entità. La riscossione della sovrattassa EEG sarebbe parimenti soggetta solo a sorveglianza limitata, spettando unicamente ai GRT di decidere se richiederla o meno. Contrariamente a quanto affermato dal Tribunale al punto 125 della sentenza impugnata, i GRT non sarebbero strettamente soggetti al controllo da parte delle competenti autorità amministrative tedesche, segnatamente non da parte del BNetzA, i cui compiti di controllo consisterebbero essenzialmente nel garantire la corretta attuazione delle disposizioni attinenti alla sovrattassa EEG. Il BNetzA non godrebbe del diritto di fissare l’importo della sovrattassa EEG, la quale verrebbe determinata dai GRT sotto la loro propria responsabilità.

35      L’esigenza, prevista dalla legge, di un sistema astratto di calcolo nonché gli obblighi di trasparenza ed i poteri di vigilanza che questi implicherebbero servirebbero unicamente ad impedire l’arricchimento senza causa di un operatore nelle fasi della catena di ripercussione, ove la protezione contro gli abusi dovrebbe essere attuata dinanzi ai giudici civili, nell’ambito dei rapporti di diritto privato sussistenti tra i singoli operatori. Questi ultimi non sarebbero delegatari o beneficiari di una concessione statale e non disporrebbero di alcuna possibilità d’incaricare un’autorità amministrativa di far valere i loro diritti.

36      In terzo luogo, la sovrattassa EEG non costituirebbe un tributo e, conseguentemente, la fissazione di un suo massimale non costituirebbe una rinuncia a risorse statali. Il Tribunale sarebbe, infatti, incorso in un errore di diritto laddove ha affermato, al punto 95 della sentenza impugnata, che, essendo i consumatori finali tenuti a pagare un supplemento di prezzo, la sovrattassa EEG costituirebbe un onere imposto unilateralmente dallo Stato nell’ambito della propria politica di sostegno ai produttori di elettricità EEG, equiparabile, dal punto di vista degli effetti, ad un tributo gravante sul consumo di elettricità in Germania. Infatti, la sola circostanza che il meccanismo di ripartizione dell’EEG consente di traslare sul consumatore finale di elettricità le somme spettanti ai gestori degli impianti non consentirebbe di affermare la sussistenza di un tributo.

37      La sovrattassa EEG rappresenterebbe una maggiorazione applicata al prezzo d’acquisto di natura privata che i fornitori di energia elettrica versano a titolo di contropartita per la qualità «verde» dell’elettricità e ricadrebbe, quindi, in un rapporto di natura sinallagmatica, al contrario di un tributo, che verrebbe percepito d’imperio e senza contropartita. Inoltre, la giurisprudenza della Corte richiederebbe, affinché un tributo possa essere qualificato come aiuto di Stato, l’esistenza di un vincolo di destinazione tra il tributo stesso e l’aiuto, vincolo che difetterebbe nel caso della sovrattassa EEG, la quale non realizzerebbe un gettito dello Stato membro, determinato astrattamente. L’EEG 2012 rappresenterebbe quindi la continuazione dello Stromeinspeisungsgesetz (legge relativa all’immissione nella rete elettrica pubblica di corrente elettrica proveniente da fonti d’energia rinnovabili, BGBl. 1990 I, pag. 2633, in prosieguo: lo «StrEG»), di cui la Corte ha escluso la natura di aiuto di Stato nella sentenza del 13 marzo 2001, PreussenElektra (C‑379/98, EU:C:2001:160), ove la sola differenza tra i due regimi risulterebbe dal fatto che i fornitori di energia elettrica acquisterebbero ad un prezzo fisso (sovrattassa EEG) non l’elettricità fisicamente intesa, bensì la sua natura di energia rinnovabile.

38      In definitiva, le caratteristiche essenziali di un tributo sarebbero assenti, considerato che, in primo luogo, l’EEG non obbligherebbe i fornitori di elettricità a fatturare la sovrattassa ai loro clienti, in secondo luogo, la traslazione della sovrattassa, che i fornitori di energia elettrica includerebbero nel prezzo di vendita, potrebbe essere pretesa non con strumenti di diritto pubblico, bensì unicamente di diritto civile e, in terzo luogo, il «gettito» generato dalla sovrattassa medesima confluirebbe nel patrimonio generale del fornitore d’elettricità, restando preclusa ai poteri pubblici la minima influenza sulla gestione o l’utilizzazione dei fondi stessi.

39      Con il secondo capo del primo motivo, la Repubblica federale di Germania sostiene che il tribunale è parimenti incorso in un errore per non aver ignorato che, nel sistema istituito dall’EEG 2012, il riconoscimento della concessione di un aiuto mediante risorse statali dipende essenzialmente dal ruolo dei fornitori di energia elettrica, il quale non sarebbe stato tenuto in sufficiente considerazione.

40      In primo luogo, il Tribunale, se ha correttamente rilevato che l’EEG 2012 non obbliga i fornitori di elettricità a ripercuotere la sovrattassa EEG sui clienti finali, senza peraltro vietarlo, non avrebbe tenuto conto del ruolo dei medesimi affermando, ai punti 95 e seguenti della sentenza impugnata, che la sovrattassa de qua rappresentava, de facto, un tributo e che non poteva essere considerata quale risorsa propria dei GRT, ai quali lo Stato membro medesimo avrebbe semplicemente imposto una specifica utilizzazione per mezzo di un provvedimento legislativo

41      In secondo luogo, il Tribunale avrebbe ignorato il fatto che il ruolo ed il compito dei fornitori di energia elettrica sono regolamentati in misura ben minore di quanto non lo siano i GRT. I fornitori non sarebbero tenuti ad una contabilità separata né ad assicurare una separazione patrimoniale, ove la sovrattassa EEG dovrebbe essere considerata quale componente ordinaria dei loro introiti. Essi non sarebbero soggetti ad alcun obbligo legale di condotta in materia di prezzi o di utilizzazione delle risorse. Nessun controllo statale verrebbe operato sui loro rapporti con la clientela, pretesa finanziatrice del sistema di aiuti contestato dalla Commissione e dal Tribunale. La sovrattassa EEG e la sua eventuale ripercussione sui consumatori finali da parte dei fornitori di energie elettrica si collocherebbero nell’ambito dei rapporti commerciali tra imprese private o singoli senza intervento di pubbliche autorità. Il fatto che i fondi in questione non transitino direttamente dai consumatori ai produttori di elettricità, bensì necessitino l’intervento di intermediari incaricati della loro riscossione e della loro gestione resterebbe irrilevante ai fini della loro qualificazione come risorse di natura privata.

42      In terzo luogo, il Tribunale, se avesse esaminato in modo sufficientemente approfondito il ruolo dei fornitori di elettricità, sarebbe dovuto giungere alla conclusione che lo Stato non aveva alcun accesso alle risorse EEG. E ciò a maggior ragione, considerato che i rapporti tra fornitori di elettricità e consumatori finali sarebbe di natura puramente privata. Il Tribunale avrebbe ignorato la portata della nozione di controllo e violato l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE qualificando come «controllo statale» l’attività di un’impresa privata, laddove quest’ultima non sarebbe soggetta ad alcun obbligo legale di percezione della sovrattassa EEG, l’importo della sovrattassa stessa, oggetto di eventuale ripercussione, non sarebbe tantomeno soggetto ad obblighi di legge, le autorità non potrebbero esercitare alcuna influenza sulla fissazione dei prezzi da parte dei fornitori di elettricità, il volume d’affari dei fornitori medesimi nel quale il versamento della sovrattassa potrebbe eventualmente confluire sarebbe integrato nel loro patrimonio e i poteri dello Stato non sarebbero in grado di esercitare alcuna influenza sull’utilizzazione di tali risorse dai parte dei fornitori stessi.

43      La Commissione fa valere, in via principale, che il primo motivo dedotto dalla Repubblica federale di Germania è irricevibile e, in subordine, che esso è parzialmente inoperante e, in ogni caso destituito di fondamento.

 Giudizio della Corte

–       Sulla ricevibilità del ricorso nel suo complesso

44      La Commissione eccepisce l’irricevibilità in toto del primo motivo dedotto dalla Repubblica federale di Germania nella parte in cui non censurerebbe l’interpretazione giuridica della nozione di controllo statale accolta dal Tribunale nella sentenza impugnata, bensì i rilievi dal medesimo effettuati in ordine al diritto nazionale, ricadenti nella valutazione dei fatti.

45      Tale argomento dev’essere respinto.

46      Infatti, se è pur vero che la Repubblica federale di Germania, nell’invocare i propri singoli argomenti, si richiama ai termini dell’EEG 2012, resta il fatto che, nell’ambito del primo capo del primo motivo, essa fa essenzialmente valere l’errore di diritto commesso dal Tribunale nel procedere ad un’interpretazione troppo estensiva della nozione di controllo statale, segnatamente, da un lato, qualificando il gettito derivante dalla sovrattassa EEG come fondi derivanti da una risorsa statale assimilabile ad un tributo e, dall’altro, affermando la sussistenza di un controllo pubblico dello Stato membro sui fondi medesimi attuato per mezzo dei GRT.

47      Ne consegue che il primo motivo è ricevibile.

–       Sul primo capo del primo motivo, relativo all’errore di valutazione commesso dal Tribunale nella valutazione del ruolo svolto dai GRT nell’ambito del sistema della sovrattassa EEG

48      Si deve ricordare che, affinché taluni vantaggi possano essere qualificati come «aiuti», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, essi devono, da un lato, essere concessi direttamente o indirettamente per mezzo di risorse statali e, dall’altro, essere imputabili allo Stato (sentenza della Corte del 13 settembre 2017, ENEA, C‑329/15, EU:C:2017:671, punto 20 e giurisprudenza ivi citata).

49      In primo luogo, ai fini della valutazione dell’imputabilità di una determinata misura allo Stato, occorre esaminare se la pubblica autorità sia implicata nell’adozione della misura stessa (sentenze del 2 febbraio 1988, Kwekerij van der Kooy e a./Commissione, 67/85, 68/85 e 70/85, EU:C:1988:38, punto 35; del 19 dicembre 2013, Association Vent De Colère! e a., C‑262/12, EU:C:2013:851, punti 17 e 18, nonché del 13 settembre 2017, ENEA, C‑329/15, EU:C:2017:671, punto 21).

50      Nella specie, il Tribunale ha rilevato, al punto 40 della sentenza impugnata, che il meccanismo di sostegno e di compensazione oggetto della presente causa sono stati istituiti dall’EEG 2012 e devono essere, pertanto, considerati imputabili allo Stato.

51      Orbene, la Repubblica federale di Germania, se è pur vero che nel proprio ricorso evoca, a più riprese, la questione dell’imputabilità allo Stato delle misure in questione, non ha mai contestato formalmente il rilievo così operato dal Tribunale né ha invocato l’esistenza di un errore di diritto commesso dal medesimo al riguardo. Conseguentemente, gli argomenti dedotti al riguardo devono essere, in ogni caso, respinti in quanto irricevibili, come fatto valere dalla Commissione.

52      In secondo luogo, secondo costante giurisprudenza della Corte, il divieto sancito dall’articolo 107, paragrafo 1, TFUE ricomprende tanto gli aiuti concessi direttamente dallo Stato ovvero per mezzo di risorse statali, quanto quelli concessi da enti pubblici o privati, istituiti o designati dallo Stato medesimo ai fini dello loro gestione (sentenze del 22 marzo 1977, Steinike & Weinlig, 78/76, EU:C:1977:52, punto 21; del 13 marzo 2001, PreussenElektra, C‑379/98, EU:C:2001:160, punto 58, nonché del 13 settembre 2017, ENEA, C‑329/15, EU:C:2017:671, punto 23 e la giurisprudenza ivi citata).

53      La distinzione operata da tale norma fra gli «aiuti concessi dallo Stato» e gli aiuti concessi «per mezzo di risorse statali» non significa che tutti i vantaggi concessi da uno Stato costituiscano aiuti, indipendentemente dal fatto che essi siano o meno finanziati tramite risorse statali, ma è intesa solamente a ricomprendere nella nozione di aiuto sia gli aiuti direttamente concessi dagli Stati sia quelli concessi da enti pubblici o privati, designati o istituiti dagli Stati (sentenze del 13 marzo 2001, PreussenElektra, C‑379/98, EU:C:2001:160, punto 58, nonché del 30 maggio 2013, Doux Élevage et Coopérative agricole UKL-ARREE, C‑677/11, EU:C:2013:348, punto 26).

54      Infatti, il diritto dell’Unione non può ammettere che il solo fatto di creare enti autonomi incaricati della distribuzione di aiuti consenta di eludere le norme in materia di aiuti di Stato (sentenze del 16 maggio 2002, Francia/Commissione, C‑482/99, EU:C:2002:294, punto 23, e del 9 novembre 2017, Commissione/TV2/Danmark, C‑656/15 P, EU:C:2017:836, punto 45).

55      Risulta parimenti da costante giurisprudenza della Corte che non è necessario dimostrare, in tutti i casi, che vi sia stato un trasferimento di risorse statali perché il vantaggio concesso ad una o più imprese possa essere considerato aiuto di Stato, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE (sentenze del 16 maggio 2002, Francia/Commissione, C‑482/99, EU:C:2002:294, punto 36, nonché del 30 maggio 2013, Doux Élevage e Coopérative agricole UKL-ARREE, C‑677/11, EU:C:2013:348, punto 34).

56      In tal senso, la Corte ha affermato che una misura consistente, in particolare, in un obbligo di acquisto di energia può rientrare nella nozione di «aiuto» sebbene non comporti un trasferimento di risorse statali (sentenze del 19 dicembre 2013, Association Vent De Colère! e a., C‑262/12, EU:C:2013:851, punto 19, nonché del 13 settembre 2017, ENEA, C‑329/15, EU:C:2017:671, punto 24).

57      L’articolo 107, paragrafo 1, TFUE comprende, infatti, tutti gli strumenti pecuniari che le autorità pubbliche possono realmente usare per sostenere imprese, a prescindere dal fatto che tali strumenti appartengano o meno permanentemente al patrimonio dello Stato. Anche se le somme corrispondenti alla misura di aiuto in questione non sono permanentemente in possesso dell’Erario, il fatto che restino costantemente sotto controllo pubblico e, dunque, a disposizione delle autorità nazionali competenti, è sufficiente perché esse siano qualificate come «risorse statali» (sentenze del 16 maggio 2002, Francia/Commissione, C‑482/99, EU:C:2002:294, punto 37, e del 13 settembre 2017, ENEA, C‑329/15, EU:C:2017:671, punto 25 nonché la giurisprudenza ivi citata).

58      Più in particolare, la Corte ha dichiarato che i fondi alimentati mediante contributi obbligatori imposti dalla legislazione dello Stato membro, gestiti e ripartiti conformemente a tale legislazione, possono essere considerati quali risorse statali ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, anche se gestiti da entità distinte dall’autorità pubblica (sentenze del 2 luglio 1974, Italia/Commissione, 173/73, EU:C:1974:71, punto 35, nonché del 19 dicembre 2013, Association Vent De Colère! e a., C‑262/12, EU:C:2013:851, punto 25).

59      L’elemento decisivo, a tal riguardo, è dato dal fatto che tali entità sono incaricate dallo Stato di gestire una risorsa statale e non sono solamente vincolate ad un obbligo di acquisto mediante risorse finanziarie proprie, (v., in tal senso, sentenze del 17 luglio 2008, Essent Netwerk Noord e a., C‑206/06, EU:C:2008:413, punto 74; del 19 dicembre 2013, Association Vent De Colère! e a., C‑262/12, EU:C:2013:851, punti 30 e 35, nonché del 13 settembre 2017, ENEA, C‑329/15, EU:C:2017:671, punti 26 e 30).

60      Si deve, tuttavia, parimenti ricordare che, al fine di stabilire se il vantaggio conferito al beneficiario gravi sul bilancio dello Stato, occorre verificare se sussista un nesso sufficientemente diretto tra, da un lato, tale vantaggio e, dall’altro, una riduzione del bilancio statale o un rischio economico sufficientemente concreto di oneri gravanti sul medesimo (v., in tal senso, sentenze dell’8 settembre 2011, Commissione/Paesi Bassi, C‑279/08 P, EU:C:2011:551, punto 111; del 19 marzo 2013, Bouygues et Bouygues Télécom/Commissione e a. e Commissione/Francia e a., C‑399/10 P e C‑401/10 P, EU:C:2013:175, punto 109; del 9 ottobre 2014, Ministerio de Defensa e Navantia, C‑522/13, EU:C:2014:2262, punto 47, nonché del 16 aprile 2015, Trapeza Eurobank Ergasias, C‑690/13, EU:C:2015:235, punto 19).

61      È alla luce di tali elementi che occorre esaminare il primo capo del primo motivo dedotto dalla Repubblica federale di Germania con cui sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto laddove ha affermato, in primo luogo, che il meccanismo istituito dall’EEG 2012 presenterebbe un nesso con il bilancio dello Stato membro o di un ente pubblico, in secondo luogo, che i compiti di vigilanza e di controllo devoluti alle autorità statali implicherebbero un controllo pubblico e, in terzo luogo, che la sovrattassa EEG costituirebbe un tributo ed il tetto ad essa applicato una rinuncia a risorse statali.

62      Si deve rilevare, a tal riguardo, che la conclusione del Tribunale, esposta al punto 128 della sentenza impugnata, secondo cui la Commissione avrebbe correttamente ritenuto, nella decisione controversa, che l’EEG 2012 comportasse risorse statali, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, si fonda sulle considerazioni operate ai precedenti punti da 92 a 126 e riassunte al punto 127, in cui il Tribunale ha rilevato che i meccanismi risultanti dall’EEG 2012 erano la conseguenza, principalmente, dell’attuazione di una politica pubblica di sostegno ai produttori di elettricità EEG definita, mediante l’EEG 2012, dallo Stato. Il Tribunale ha poi aggiunto che, in primo luogo, i fondi generati dalla sovrattassa EEG e amministrati collettivamente dai GRT rimanevano sotto l’influenza dominante dei pubblici poteri, in secondo luogo, che gli importi in questione, generati dalla sovrattassa EEG, rappresentavano fondi che comportavano una risorsa statale, assimilabili ad un tributo e, in terzo luogo, che le competenze e le funzioni attribuite ai GRT consentivano di concludere che questi non agissero per proprio conto e liberamente, bensì in qualità di gestori, equiparabili a un’entità esecutrice di una concessione statale, di un aiuto concesso mediante fondi statali.

63      Orbene, l’affermazione del Tribunale secondo cui, sostanzialmente, i meccanismi risultanti dall’EEG 2012 sarebbero stati la conseguenza dell’attuazione di una politica pubblica di sostegno ai produttori di elettricità EEG definita dallo Stato si limita a reiterare la conclusione, già esposta al punto 40 della sentenza medesima, secondo cui tali meccanismi devono essere considerati imputabili allo Stato. In tal senso, come emerge dalla giurisprudenza richiamata supra al punto 48, tale elemento, benché necessario ai fini della qualificazione dei meccanismi istituti dell’EEG 2012 come «aiuti» ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, non è di per sé sufficiente perché tale qualificazione possa essere accolta. Occorre, infatti, dimostrare che i vantaggi in questione siano stati concessi direttamente o indirettamente per mezzo di risorse statali.

64      Occorre quini esaminare se il Tribunale, senza incorrere in un errore di diritto, potesse legittimamente concludere, sulla base degli altri tre elementi indicati al punto 127 della sentenza impugnata e rammentati supra al punto 62, che i fondi generati dalla sovrattassa EEG costituivano risorse statali.

65      Quanto all’affermazione secondo cui i fondi generati dalla sovrattassa EEG costituirebbero fondi comportanti una risorsa statale assimilabile ad un tributo, si deve ricordare che, al punto 105 della decisione controversa, la Commissione ha qualificato la sovrattassa de qua come «prelievo speciale» (special levy, nella versione in lingua originale della decisione stessa).

66      Il Tribunale ha rilevato, al punto 95 della sentenza impugnata, che «i fornitori di elettricità trasferi[v]ano in pratica l’onere finanziario derivante dalla sovrattassa EEG sui clienti finali», che tale trasferimento sui consumatori finali [doveva] pertanto essere considerato «come una conseguenza prevista e disciplinata dal legislatore tedesco» e che il supplemento di prezzo o costo supplementare che i consumatori finali di elettricità erano «di fatto, tenuti a pagare» rappresentava «un onere imposto unilateralmente dallo Stato nell’ambito della sua politica di sostegno ai produttori di elettricità EEG (…) equiparabile, dal punto di vista degli effetti, a un tributo che colpisce il consumo di elettricità in Germania».

67      È alla luce di tali rilievi che il Tribunale ha affermato, al successivo punto 96, rinviando «per analogia» alla sentenza del 17 luglio 2008, Essent Netwerk Noord e a. (C‑206/06, EU:C:2008:413, punto 66), che gli importi generati dalla sovrattassa EEG costituivano fondi che comportavano una risorsa statale equiparabili a un tributo, affermazione reiterata al successivo punto 127.

68      Tuttavia, al punto 66 della menzionata sentenza del 17 luglio 2008, Essent Netwerk Noord e a. (C‑206/06, EU:C:2008:413), la Corte ha rinviato, ai fini della qualificazione come «tributo» del sovraprezzo imposto agli acquirenti di energia elettrica controverso nella specie, al precedente punto 47 della sentenza medesima. La conclusione, ivi enunciata, secondo cui il sovrapprezzo in questione doveva essere qualificato come tributo, si fondava, in particolare, sul fatto, richiamato dalla Corte al punto 45 della sentenza stessa, che detto supplemento costituiva un onere unilateralmente imposto per legge, che i consumatori erano tenuti a corrispondere.

69      Orbene, i rilievi effettuati dal Tribunale al punto 95 della sentenza impugnata non consentono di affermare un’analogia tra il sovraprezzo ivi in questione e la sovrattassa EEG.

70      Infatti, come ricordato dal Tribunale ai punti da 7 a 9 della sentenza impugnata, la sovrattassa EEG rappresenta l’eventuale differenza tra il prezzo conseguito dai GRT sul mercato a pronti della Borsa dell’energia elettrica EEG da essi immessa nella propria rete e l’onere finanziario risultante dall’obbligo, imposto ex lege, di remunerare tale energia elettrica alle tariffe fissate per legge, differenza che i GRT possono legittimamente esigere dai fornitori che approvvigionano i clienti finali. Per contro, l’EEG 2012 non obbliga i fornitori medesimi a trasferire sui clienti finali le somme versate a titolo di sovrattassa EEG.

71      La circostanza, rilevata dal Tribunale al punto 95 della sentenza impugnata, secondo cui, «in pratica», l’onere finanziario derivante dalla sovrattassa EEG veniva ripercosso sui clienti finali ed era, conseguentemente, «equiparabile, dal punto di vista degli effetti, a un tributo che colpisce il consumo di elettricità», non legittima la conclusione secondo cui la sovrattassa EEG presenterebbe le stesse caratteristiche del supplemento del prezzo dell’elettricità esaminato dalla Corte nella sentenza del 17 luglio 2008, Essent Netwerk Noord e a. (C‑206/06, EU:C:2008:413).

72      Conseguentemente, occorre verificare se gli altri due elementi, menzionati dal Tribunale al punto 127 della sentenza impugnata e parimenti richiamati supra al punto 62, legittimassero nondimeno la conclusione secondo cui i fondi generati dalla sovrattassa EEG costituivano risorse statali, in quanto costantemente soggette al controllo pubblico e, quindi, a disposizione delle pubbliche autorità, ai sensi della giurisprudenza citata supra al punto 57. In tale ipotesi, resta irrilevante che la sovrattassa possa essere qualificata o meno come «tributo».

73      Si deve tuttavia rilevare che il Tribunale non ha accertato né che lo Stato avesse il potere di disporre dei fondi generati dalla sovrattassa EEG né tantomeno che esercitasse un controllo pubblico sui GRT incaricati della gestione dei fondi medesimi.

74      Infatti, il Tribunale ha dichiarato, in primo luogo, che i fondi generati dalla sovrattassa EEG restano non a disposizione dello Stato, bensì solo sotto l’influenza dominante dei pubblici poteri, essendo amministrati collettivamente dai GRT, ove questi ultimi possono esser assimilati ad un’entità esecutrice di una concessione statale, limitandosi a rilevare, al riguardo, che i fondi provenienti dalla sovrattassa EEG erano, da un lato, gestiti dai GRT a fini di pubblico interesse, secondo modalità preliminarmente stabilite dal legislatore, e, dall’altro, destinati al finanziamento dei regimi di sostegno e compensazione, ad esclusione di qualsiasi altro fine.

75      Ora, senza che sia necessario pronunciarsi sulla fondatezza della qualificazione come concessione statale accolta dal Tribunale, si deve rilevare che, se è pur vero che gli elementi assunti dimostrano che il sostegno all’elettricità EEG, attuato dall’EEG 2012, è stabilito ex lege, il che implica un’impronta statale sui meccanismi istituiti dalla stessa EEG 2012, tali elementi non sono tuttavia sufficienti per affermare che lo Stato detenesse peraltro un potere di disposizione sui fondi gestiti ed amministrati dai GRT.

76      In particolare, la circostanza che i fondi derivanti dalla sovrattassa EEG sono destinati, in base alla disciplina dell’EEG 2012, esclusivamente al finanziamento dei regimi di sostegno e di compensazione non implica che lo Stato possa disporne, ai sensi della giurisprudenza richiamata al punto 57 supra. Tale criterio ex lege di destinazione esclusiva dei fondi provenienti dalla sovrattassa EEG tende piuttosto proprio a dimostrare, in assenza di qualsivoglia elemento in senso contrario, l’assenza di un potere dispositivo dello Stato sui fondi medesimi, vale a dire del potere di decidere una destinazione differente rispetto a quella prevista dall’EEG 2012.

77      In secondo luogo, il Tribunale non ha dimostrato che i GRT rimanessero costantemente sotto controllo pubblico, né tantomeno che vi fossero soggetti.

78      A tal riguardo, si deve rilevare che è pur vero che il Tribunale si è adoperato per dimostrare, ai punti da 105 a 110 della sentenza impugnata, che i GRT, incaricati della gestione del sistema di aiuti alla produzione di energia elettrica EEG, venissero controllati, sotto vari aspetti, nello svolgimento di tale compito.

79      Al punto 106 della sentenza impugnata il Tribunale ha anzitutto rilevato che i GRT non possono utilizzare i fondi provenienti dalla sovrattassa EEG per finalità diverse da quelle previste dal legislatore. Al successivo punto 107 ha poi osservato che i GRT sono soggetti all’obbligo di gestire i fondi de quibus su un conto comune specifico, aggiungendo che il rispetto di tale obbligo costituiva oggetto di controllo da parte di organismi statali, ai sensi dell’articolo 61 dell’EEG 2012, senza pronunciarsi, tuttavia, sulla portata del controllo stesso. Infine, ai successivi punti da 108 a 110, il Tribunale ha dichiarato che gli organismi statali interessati, vale a dire, nella specie, il BNetzA esercitavano uno stretto controllo a livelli multipli sugli atti dei GRT, vigilando, in particolare, a che i GRT commercializzino l’elettricità EEG nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 37 dell’EEG 2012 e decidano, fissino, pubblichino e addebitino ai fornitori di elettricità la sovrattassa EEG rispettando i precetti legislativi e regolamentari.

80      Orbene, gli elementi sin qui considerati, se consentono effettivamente di concludere nel senso del controllo, da parte dei pubblici poteri, sulla corretta esecuzione dell’EEG 2012, non permettono, per contro, di affermare l’esistenza di un controllo pubblico sui fondi stessi, generati dalla sovrattassa EEG.

81      Il Tribunale ha d’altronde concluso il proprio esame, al punto 110 della sentenza impugnata, dichiarando che tale controllo, che si inseriva nella logica generale della struttura d’insieme prevista dall’EEG 2012, avvalorava la conclusione, tratta dall’analisi dei compiti e degli obblighi dei GRT, secondo cui questi ultimi non agivano per proprio conto e liberamente, bensì in qualità di gestori di un aiuto concesso mediante fondi statali, aggiungendo che, anche a voler supporre, che tale controllo non producesse effetti diretti sulla gestione quotidiana dei fondi in questione, si trattava comunque di un elemento aggiuntivo volto a garantire che l’azione dei GRT rimanesse circoscritta all’ambito previsto dall’EEG 2012. Al successivo punto 118 il Tribunale ha infine rilevato che l’assenza di accesso effettivo dello Stato alle risorse create dalla sovrattassa EEG, nel senso che esse certamente non transitavano per il bilancio statale, restava irrilevante quanto all’influenza dominante dello Stato sull’utilizzo delle risorse medesime e sulla capacità dello Stato stesso di decidere, a monte, grazie all’adozione dell’EEG 2012, gli obiettivi da perseguire e l’utilizzo di dette risorse nel loro complesso.

82      È ben vero, come osservato dal Tribunale al punto 125 della sentenza impugnata e come rammentato dalla Corte al punto 58 supra, che la Corte ha avuto modo di dichiarare che i fondi alimentati mediante contributi obbligatori imposti dalla legislazione dello Stato membro, gestiti e ripartiti conformemente a tale legislazione, possono essere considerati quali risorse statali ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, anche gestiti da entità distinte dall’autorità pubblica (sentenza del 19 dicembre 2013, Association Vent De Colère! e a., C 262/12, EU:C:2013:851, punto 25).

83      La soluzione accolta dalla Corte in tale causa si fondava, tuttavia, su due elementi essenziali, assenti nella specie.

84      La Corte ha, infatti, precisato, da un lato, che la normativa nazionale oggetto della causa sfociata in tale sentenza aveva istituito il principio della copertura integrale dell’obbligo di acquisto da parte dello Stato francese, che obbligava quest’ultimo a provvedere all’azzeramento del passato ed alla copertura integrale dei costi supplementari imposti alle imprese nell’ipotesi in cui l’importo dei contributi riscossi presso i consumatori finali di energia elettrica risultasse insufficiente per coprire i costi supplementari medesimi (sentenza del 19 dicembre 2013, Association Vent De Colère! e a., C‑262/12, EU:C:2013:851, punto 26). Così facendo, la Corte ha rilevato l’esistenza di un nesso tra il vantaggio in questione ed una riduzione, quanto meno potenziale, del gettito statale.

85      Ai punti da 28 a 33 della menzionata sentenza del 19 dicembre 2013, Association Vent De Colère! e a. (C‑262/12, EU:C:2013:851), la Corte ha rilevato, da un lato, che le somme volte alla compensazione dei costi supplementari risultanti dall’obbligo di acquisto gravante sulle imprese erano affidate alla Caisse des dépôts et consignations, vale a dire una persona giuridica di diritto pubblico incaricata dallo Stato Francia di eseguire prestazioni di gestione amministrativa, finanziaria e contabile per conto della Commissione per la regolamentazione dell’energia, autorità amministrativa indipendente incaricata di vigilare sul corretto funzionamento del mercato dell’energia elettrica e del gas in Francia, cosicché tali somme dovevano essere considerate assoggettate al controllo pubblico.

86      Si deve pertanto concludere nel senso che gli ulteriori elementi indicati dal Tribunale al punto 127 della sentenza impugnata non consentivano tantomeno di affermare che i fondi generati dalla sovrattassa EEG costituissero risorse statali.

87      Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, il primo capo del primo motivo dedotto dalla Repubblica federale di Germania risulta fondato e, senza necessità di procedere all’esame del secondo capo del primo motivo nonché degli altri motivi di ricorso, la sentenza impugnata dev’essere annullata.

 Sul ricorso dinanzi al Tribunale

88      Ai sensi dell’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, quando l’impugnazione è accolta, la Corte annulla la decisione del Tribunale. In tal caso essa può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta.

89      Nel caso di specie, la Corte dispone degli elementi necessari per statuire definitivamente sul ricorso volto all’annullamento della decisione controversa proposto dalla Repubblica federale di Germania dinanzi al Tribunale.

90      A tal riguardo, è sufficiente rilevare che, per i motivi indicati supra ai punti da 48 a 87, la Commissione non ha dimostrato che i vantaggi previsti dall’EEG 2012, vale a dire il regime di sostegno alla produzione di energia elettrica a partire da fonti d’energia rinnovabili e di gas d’estrazione, finanziato mediante la sovrattassa EEG ed il regime di compensazione speciale che consentiva la riduzione della sovrattassa medesima per gli utenti a forte consumo di energia, comportassero risorse statali e costituissero, conseguentemente, aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

91      Il terzo motivo di ricorso dedotto dalla Repubblica federale di Germania in prime cure dinanzi al Tribunale, relativo all’assenza di un vantaggio finanziato mediante risorse statali, dev’essere pertanto accolto, con conseguente annullamento della decisione controversa.

 Sulle spese

92      Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è accolta e la controversia viene definitivamente decisa dalla Corte, quest’ultima statuisce sulle spese.

93      Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento medesimo di procedura, che si applica al procedimento d’impugnazione ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 1, di detto regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

94      Avendo la Repubblica federale di Germania chiesto la condanna della Commissione ed essendo quest’ultima rimasta soccombente, la stessa dev’essere condannata alle spese relative sia al procedimento d’impugnazione sia al procedimento di primo grado.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce:

1)      La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 10 maggio 2016, Germania/Commissione (T47/15, EU:T:2016:281), è annullata.

2)      La decisione (UE) 2015/1585 della Commissione, del 25 novembre 2014, relativa al regime di aiuti SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN) [cui la Germania ha dato esecuzione a sostegno dell’elettricità prodotta da fonti rinnovabili e degli utenti a forte consumo di energia] è annullata.

3)      La Commissione europea è condannata alle spese relative sia al procedimento d’impugnazione sia al procedimento di primo grado.

Firme


*      Lingua processuale: il tedesco.