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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado Contencioso-Administrativo de Madrid (Spagna) il 28 giugno 2018 – Berta Fernández Álvarez, BMM, TGV, Natalia Fernández Olmos e María Claudia Téllez Barragán / Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid

(Causa C-429/18)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado Contencioso-Administrativo de Madrid

Parti

Ricorrenti: Berta Fernández Álvarez, BMM, TGV, Natalia Fernández Olmos e María Claudia Téllez Barragán

Resistente: Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid

Questioni pregiudiziali

Se sia conforme l’interpretazione fornita dal presente giudice all’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE 1 ritenendo che l’assunzione a tempo determinato delle ricorrenti costituisca un abuso, in quanto il datore di lavoro pubblico ricorre a diverse forme di assunzione, tutte a tempo determinato, per lo svolgimento, in modo permanente e stabile, di funzioni ordinarie proprie dei dipendenti con inquadramento di ruolo permanente a tempo indeterminato, al fine di sopperire a carenze strutturali ed esigenze che, in realtà, non hanno natura temporanea, bensì permanente e stabile, e che pertanto dette assunzioni a tempo determinato non siano giustificate ai sensi della clausola 5, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo quadro, in relazione a una ragione oggettiva, nella misura in cui siffatto utilizzo di contratti a tempo determinato si pone direttamente in contrasto con il paragrafo 2 del preambolo dell’accordo quadro e con i punti 6 e 8 delle considerazioni generali di detto accordo, non ricorrendo le circostanze che giustificherebbero tali contratti di lavoro a tempo determinato.

Se sia conforme l’interpretazione fornita dal presente giudice all’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE ritenendo, nell’interpretare detto accordo, che l’indizione di un processo di selezione ordinario, con le caratteristiche descritte, non sia una misura equivalente né possa essere considerata una sanzione, in quanto non risulta proporzionata all’abuso commesso, cui consegue la cessazione dalle funzioni del lavoratore a tempo determinato, in violazione degli obiettivi della direttiva e perpetuando la situazione sfavorevole dei dipendenti con inquadramento di ruolo a termine, né possa essere considerata una misura efficace, dal momento che non comporta alcun pregiudizio per il datore di lavoro e non esercita alcuna funzione dissuasiva, cosicché non risulta conforme all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 1999/70, in quanto non garantisce che lo Stato spagnolo consegua gli obiettivi fissati dalla direttiva.

Se sia conforme l’interpretazione fornita dal presente giudice all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 1999/70 e alla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 14 settembre 2016, causa C-16/15 2 , ritenendo, in applicazione di tale interpretazione, che non costituisca una misura sanzionatoria adeguata, al fine di sanzionare l’abuso nella successione di contratti a tempo determinato, l’indizione di un processo di selezione aperto al pubblico, considerando che non esiste nella normativa spagnola un meccanismo sanzionatorio efficace e dissuasivo idoneo a far cessare l’abuso nell’assunzione del personale con inquadramento di ruolo a termine, e detta normativa non consente di coprire i posti strutturali in questione con personale che è stato oggetto dell’abuso, con conseguente perdurare della situazione di precarietà di tali lavoratori.

Se sia conforme l’interpretazione, fornita dal presente giudice, secondo cui la conversione in «dipendente a tempo indeterminato non permanente» («indefinido no fijo») del lavoratore temporaneo vittima dell’abuso non costituisce una sanzione efficace, in quanto può intervenire la cessazione dalle funzioni per il lavoratore così qualificato, in seguito alla copertura del posto previo processo di selezione o alla soppressione della posizione, e pertanto non è conforme all’obiettivo dell’accordo quadro di evitare il ricorso abusivo ai contratti di lavoro a tempo determinato e contravviene all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 1999/70, in quanto non garantisce che lo Stato spagnolo consegua gli obiettivi fissati nella stessa.

A fronte di tale situazione, occorre ribadire nel presente caso quanto indicato nella domanda di pronuncia pregiudiziale proposta il 30 gennaio 2018 nel procedimento abbreviato 193/2017 dinanzi al Tribunale amministrativo n. 8 di Madrid 3 :

Laddove il giudice nazionale constata abuso nella successione di contratti del dipendente pubblico con inquadramento di ruolo temporaneo per la copertura di un posto nel SERMAS [Servicio Madrileño de la Salud], per sopperire a esigenze di tipo permanente e strutturale nell’ambito della prestazione di servizi da parte dei dipendenti con inquadramento di ruolo a tempo indeterminato, considerando che non vi è alcuna misura efficace e dissuasiva nell’ordinamento giuridico interno per sanzionare tale abuso e rimuovere le conseguenze della violazione della norma comunitaria, se la clausola 5 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE debba essere interpretata nel senso che impone al giudice nazionale di adottare misure efficaci e dissuasive che garantiscano l’effetto utile dell’accordo quadro e, pertanto, di sanzionare detto abuso e rimuovere le conseguenze della violazione della menzionata disposizione europea, disapplicando la norma interna che vi osti.

Qualora la risposta sia positiva, e secondo quanto affermato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea al punto 41 della propria sentenza del 14 settembre 2016, cause C-184/15 e C-197/15 4 :

Se sarebbe conforme agli obiettivi perseguiti dalla direttiva 1999/70/CE, come misura per prevenire e sanzionare l’abuso della successione di rapporti di lavoro a termine ed eliminare la conseguenza della violazione del diritto dell’Unione, la conversione del rapporto di lavoro con inquadramento di ruolo temporaneo per copertura di posto/occasionale/di sostituzione, in un rapporto di lavoro con inquadramento di ruolo stabile, sia con denominazione di dipendente pubblico permanente a tempo indeterminato che meramente a tempo indeterminato («indefinido»), con la medesima stabilità nell’impiego dei dipendenti con inquadramento di ruolo a tempo indeterminato comparabili, e ciò alla luce del fatto che la normativa nazionale vieta tassativamente, nel settore pubblico, di convertire in un contratto di lavoro a tempo indeterminato una successione di contratti di lavoro a tempo determinato in detto settore, in quanto non esistono altre misure efficaci per evitare, ed eventualmente sanzionare, il ricorso abusivo a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato.

Nel caso di abuso della successione di rapporti di lavoro a termine, se possa ritenersi che la conversione del rapporto di lavoro con inquadramento di ruolo temporaneo per copertura di posto in un rapporto di lavoro meramente a tempo indeterminato o permanente a tempo indeterminato rispetti gli obiettivi della direttiva 1999/70/CE e il relativo accordo quadro soltanto quando il dipendente con inquadramento di ruolo temporaneo vittima dell’abuso gode delle stesse e identiche condizioni lavorative del personale con inquadramento di ruolo permanente a tempo indeterminato (in materia di previdenza sociale, promozione professionale, copertura di posizioni vacanti, formazione professionale, aspettative, situazioni amministrative, licenze e permessi, diritti passivi e cessazione dalle funzioni nei posti di lavoro, nonché partecipazione ai concorsi indetti per la copertura di posizioni vacanti e promozione professionale), secondo i principi di permanenza e inamovibilità, con tutti i diritti e gli obblighi relativi, secondo un regime di uguaglianza rispetto al personale con inquadramento di ruolo permanente a tempo indeterminato.

Nell’ipotesi dell’eventuale sussistenza di un abuso nelle assunzioni temporanee, dirette a soddisfare necessità permanenti, senza che vi sia una ragione obiettiva, tipo di assunzione non riconducibile all’urgente e perentoria necessità che la giustifica, senza che esistano sanzioni o limiti effettivi nel diritto nazionale [spagnolo], se sia in linea con gli obiettivi perseguiti dalla direttiva 1999/70/CE, quale misura volta a prevenire l’abuso ed eliminare la conseguenza della violazione del diritto dell’Unione, nel caso in cui il datore di lavoro non dia stabilità al lavoratore, un’indennità, equiparabile a quella conseguente al licenziamento illegittimo, e se la stessa costituisca una sanzione adeguata, proporzionata, efficace e dissuasiva.

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1     Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU 1999, L 175, pag. 43).

2     Sentenza del 14 settembre 2016, Pérez López (C-16/15, EU:C:2016:679).

3     Causa C-103/18, Sánchez Ruiz.

4     Sentenza del 14 settembre 2016, Martínez Andrés e Castrejana López (C-184/15 e C-197/15, EU:C:2016:680).