Language of document : ECLI:EU:F:2010:122

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima Sezione)

6 ottobre 2010


Causa F-2/10


Luigi Marcuccio

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica — Funzionari — Previdenza sociale — Assicurazione malattia — Domande di rimborso di spese mediche — Insussistenza di atto lesivo — Ricorso manifestamente irricevibile e manifestamente infondato in diritto — Art. 94 del regolamento di procedura»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi dell’art. 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo art. 106 bis, con il quale il sig. Marcuccio chiede in particolare, in primo luogo, l’annullamento della decisione della Commissione recante rigetto della sua domanda del 17 marzo 2009 diretta al rimborso nella misura del 100% di tutte le spese mediche da lui sostenute a seguito dell’infortunio di cui è stato vittima il 29 ottobre 2001, in secondo luogo, l’annullamento della decisione della Commissione del 22 settembre 2009, recante rigetto del suo reclamo presentato contro la decisione di rigetto della sua domanda del 17 marzo 2009, in terzo luogo, la condanna della Commissione a versargli una somma corrispondente alla differenza tra le spese mediche da lui sostenute tra il 1° dicembre 2000 e il 17 marzo 2009 e i rimborsi percepiti a tale titolo, o qualsiasi altra somma che il Tribunale riterrà giusta ed equa nella fattispecie, oltre agli interessi nella misura del 10% all’anno, con capitalizzazione annuale.

Decisione: Il ricorso è respinto in quanto in parte manifestamente irrricevibile e in parte manifestamente infondato. Il ricorrente è condannato alle spese. Il ricorrente è condannato a rimborsare al Tribunale la somma di EUR 1 500.

Massime

1.      Funzionari — Ricorso — Ricorso diretto contro il provvedimento di rigetto del reclamo — Ricevibilità

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

2.      Funzionari — Ricorso — Atto lesivo — Nozione — Risposta interlocutoria dell’amministrazione alla domanda di un funzionario — Esclusione

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

1.      Se, oltre all’annullamento di una decisione controversa, un funzionario chiede anche, ove necessario, l’annullamento della decisione di rigetto del suo reclamo, queste ultime conclusioni sono, in quanto tali, prive di contenuto autonomo e si confondono, in realtà, con quelle proposte avverso la decisione controversa.

(v. punto 26)

Riferimento:

Corte: 17 gennaio 1989, causa 293/87, Vainker/Parlamento (Racc. pag. 23, punto 8)

Tribunale di primo grado: 10 giugno 2004, causa T‑330/03, Liakoura/Consiglio (Racc. PI pagg. I‑A‑191 e II‑859, punto 13)

Tribunale della funzione pubblica: 15 dicembre 2008, causa F‑34/07, Skareby/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑477 e II‑A‑1‑2637, punto 27)

2.      L’atto lesivo è quello che produce effetti giuridici vincolanti tali da ledere, direttamente e immediatamente, gli interessi del ricorrente, modificando in maniera grave la situazione giuridica di quest’ultimo, e tale atto deve provenire dall’autorità competente e contenere una presa di posizione definitiva dell’amministrazione.

Ciò non si verifica nel caso di una lettera dell’istituzione con la quale quest’ultima dà seguito favorevole ad una parte della domanda del funzionario, precisa a quest’ultimo taluni punti in risposta alla sua domanda e gli comunica che l’esame della sua domanda è in corso.

(v. punti 29 e 32-34)





Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 28 giugno 2006, causa F‑101/05, Grünheid/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑55 e II‑A‑1‑199, punto 33 e giurisprudenza ivi citata)