ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA (Seconda Sezione)
5 gennaio 2010 (*)
«Incidenti processuali – Eccezione di irricevibilità – Rinvio al merito»
Nella causa F‑58/09,
avente ad oggetto il ricorso proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA,
César Pascual García, funzionario della Commissione europea, residente a Madrid (Spagna), rappresentato dagli avv.ti B. Cortese e C. Cortese,
ricorrente,
contro
Commissione europea, rappresentata dai sigg. J. Currall e J. Baquero Cruz, in qualità di agenti,
convenuta,
IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA (Seconda Sezione),
composto dai sigg. H. Tagaras, presidente, H. Kreppel e S. Van Raepenbusch (relatore), giudici,
cancelliere: sig.ra W. Hakenberg
ha emesso la seguente
Ordinanza
1 Con atto separato, pervenuto nella cancelleria del Tribunale il 15 luglio 2009, la Commissione delle Comunità europee ha sollevato un’eccezione di irricevibilità nei confronti del ricorso oggetto della presente ordinanza.
2 A norma dell’art. 78, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura, quando la parte convenuta propone con atto separato un’eccezione di irricevibilità, il Tribunale provvede sulla domanda o rinvia al merito.
3 Nelle circostanze della fattispecie, il Tribunale ritiene, conformemente all’art. 78, n. 3, secondo comma, del regolamento di procedura, che occorre rinviare al merito la suddetta eccezione di irricevibilità e proseguire la causa.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA (Seconda Sezione)
così provvede:
1) La domanda della Commissione europea diretta a statuire sull’irricevibilità è rinviata al merito.
2) Le spese sono riservate.
Lussemburgo, 5 gennaio 2010
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