Language of document : ECLI:EU:F:2010:1

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA (Seconda Sezione)

5 gennaio 2010 (*)

«Incidenti processuali – Eccezione di irricevibilità – Rinvio al merito»

Nella causa F‑58/09,

avente ad oggetto il ricorso proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA,

César Pascual García, funzionario della Commissione europea, residente a Madrid (Spagna), rappresentato dagli avv.ti B. Cortese e C. Cortese,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata dai sigg. J. Currall e J. Baquero Cruz, in qualità di agenti,

convenuta,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA (Seconda Sezione),

composto dai sigg. H. Tagaras, presidente, H. Kreppel e S. Van Raepenbusch (relatore), giudici,

cancelliere: sig.ra W. Hakenberg

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con atto separato, pervenuto nella cancelleria del Tribunale il 15 luglio 2009, la Commissione delle Comunità europee ha sollevato un’eccezione di irricevibilità nei confronti del ricorso oggetto della presente ordinanza.

2        A norma dell’art. 78, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura, quando la parte convenuta propone con atto separato un’eccezione di irricevibilità, il Tribunale provvede sulla domanda o rinvia al merito.

3        Nelle circostanze della fattispecie, il Tribunale ritiene, conformemente all’art. 78, n. 3, secondo comma, del regolamento di procedura, che occorre rinviare al merito la suddetta eccezione di irricevibilità e proseguire la causa.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA (Seconda Sezione)

così provvede:

1)      La domanda della Commissione europea diretta a statuire sull’irricevibilità è rinviata al merito.

2)      Le spese sono riservate.

Lussemburgo, 5 gennaio 2010

Il cancelliere

 

       Il presidente

W. Hakenberg

 

       H. Tagaras


* Lingua processuale: l'italiano.