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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht (Germania) il 14 novembre 2081 – WN / Land Niedersachsen

(Causa C-710/18)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesarbeitsgericht

Parti

Ricorrente: WN

Resistente: Land Niedersachsen

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 45, paragrafo 2, TFUE e l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 492/2011 1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione, debbano essere interpretati nel senso che ostano a una norma come quella prevista dall’articolo 16, paragrafo 2, del Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (contratto per il pubblico impiego dei Länder, in prosieguo il «TV-L»), ai sensi della quale, in caso di riassunzione da parte dello stesso datore di lavoro, l’esperienza professionale pertinente acquisita con tale datore di lavoro è privilegiata per quanto riguarda l’inquadramento di livello in un sistema retributivo istituito da un contratto collettivo, in quanto tale esperienza professionale sia pienamente riconosciuta ai sensi dall’articolo 16, paragrafo 2, seconda frase, del TV-L, mentre l’esperienza professionale pertinente acquisita presso altri datori di lavoro è presa in considerazione solo fino a un massimo di tre anni ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, terza frase, del TV-L, laddove tale trattamento privilegiato sia previsto dal diritto dell’Unione, in base alla clausola 4, punto 4, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18 marzo 1999, contenuto nell’allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato.

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1 GU 2011, L 141, pag. 1.