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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) l'8 luglio 2019 – Union des industries de la protection des plantes / Premier ministre, Ministre de la transition écologique et solidaire, Ministre des Solidarités et de la Santé, Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail

(Causa C-514/19)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrente: Union des industries de la protection des plantes

Convenuti: Premier ministre, Ministre de la transition écologique et solidaire, Ministre des Solidarités et de la Santé, Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail

Altre parte: Association Générations futures, Union nationale de l’apiculture française (UNAF), Syndicat national de l’apiculture

Questioni pregiudiziali

Se, qualora una misura nazionale volta a limitare l’uso di sostanze attive sia stata formalmente notificata alla Commissione sulla base dell’articolo 5 della direttiva (UE) 2015/1535 del 9 settembre 2015 1 , accompagnata tuttavia da una presentazione degli elementi che inducono lo Stato membro a ritenere che la sostanza possa costituire un rischio grave per la salute umana o degli animali o per l’ambiente, e che tale rischio possa essere contenuto in modo soddisfacente, allo stato attuale della normativa, solo mediante provvedimenti presi dallo Stato membro – presentazione sufficientemente chiara perché la Commissione non possa sbagliarsi nel ravvisare il fondamento di tale notifica nel regolamento n. 1107/2009, del 21 ottobre 2009 2 –, spetti alla Commissione europea considerare detta notifica come se fosse stata presentata secondo la procedura di cui agli articoli 69 e 71 di quest’ultimo regolamento e adottare, se del caso, ulteriori misure istruttorie o provvedimenti che rispondano sia ai requisiti di detta normativa sia alle preoccupazioni espresse dallo Stato membro.

In caso di risposta affermativa alla suddetta questione, se i regolamenti di esecuzione 2018/783 3 , 2018/784 4 e 2018/785 5 , del 29 maggio 2018, che vietano l’uso delle sostanze tiametoxam, clothianidin e imidacloprid a decorrere dal 19 dicembre 2018, ad eccezione dei trattamenti destinati alle colture che rimangono all’interno di serre permanenti durante il loro ciclo di vita completo, debbano essere considerati provvedimenti adottati in risposta alla richiesta, presentata dalla Francia il 2 febbraio 2017, di un divieto generale dell’uso dei prodotti fitosanitari contenenti una o più sostanze della famiglia dei neonicotinoidi e delle sementi conciate con tali prodotti.

In caso di risposta affermativa a quest’ultima questione, quali azioni possa intraprendere lo Stato membro che ha chiesto alla Commissione, sulla base dell’articolo 69 del regolamento n. 1107/2009, di adottare misure per limitare o vietare l’uso dei prodotti fitosanitari contenenti una o più sostanze della famiglia dei neonicotinoidi e delle sementi conciate con tali prodotti, qualora la Commissione soddisfi solo parzialmente la sua richiesta limitando l’uso non di tutte le sostanze della famiglia dei neonicotinoidi, ma di tre di esse.

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1     Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU 2015, L 241, pag. 1).

2     Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU 2009, L 309, pag. 1).

3     Regolamento di esecuzione (UE) 2018/783 della Commissione, del 29 maggio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n  540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva imidacloprid (GU 2018, L 132, pag. 31).

4     Regolamento di esecuzione (UE) 2018/784 della Commissione, del 29 maggio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva clothianidin (GU 2018, L 132, pag. 35).

5     Regolamento di esecuzione (UE) 2018/785 della Commissione, del 29 maggio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva tiametoxam (GU 2018, L 132, pag. 40).