Language of document : ECLI:EU:F:2014:240

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DELL’UNIONE EUROPEA

(Terza Sezione)

24 ottobre 2014

Causa F‑14/10 DEP

Luigi Marcuccio

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Procedura – Liquidazione delle spese – Rappresentanza di un’istituzione a mezzo di un avvocato – Onorari di avvocato – Spese ripetibili – Domanda d’interessi di mora»

Oggetto:      Domanda di liquidazione delle spese, introdotta, ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento di procedura all’epoca vigente, dalla Commissione europea in seguito all’ordinanza Marcuccio/Commissione (F‑14/10, EU:F:2011:99).

Decisione:      L’importo totale delle spese che il sig. Marcuccio deve rimborsare alla Commissione europea a titolo di spese ripetibili nella causa F‑14/10, Marcuccio/Commissione, è fissato in EUR 5 065. La somma di cui al punto 1) recherà interessi di mora a decorrere dalla data di notifica della presente ordinanza e fino al suo effettivo pagamento, versati al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento in vigore il primo giorno di calendario del mese della scadenza del pagamento, maggiorato di tre punti e mezzo percentuali.

Massime

Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Spese indispensabili sostenute dalle parti – Onorari pagati da un’istituzione al proprio avvocato – Inclusione – Fattori da prendere in considerazione ai fini della liquidazione

(Statuto della Corte di giustizia, art. 19, comma 1, e allegato I, art. 7, § 1)

Come risulta dall’articolo 19, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, applicabile al Tribunale della funzione pubblica ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, dell’allegato I di tale Statuto, le istituzioni sono libere di ricorrere all’assistenza di un avvocato. Il compenso di quest’ultimo rientra dunque nella nozione di spese indispensabili sostenute ai fini del procedimento, senza che l’istituzione sia tenuta a dimostrare che tale assistenza era oggettivamente giustificata.

Riguardo alla determinazione dell’importo fino a concorrenza del quale gli onorari di avvocato potrebbero essere recuperati, il giudice dell’Unione non è legittimato a liquidare gli onorari dovuti dalle parti ai loro avvocati, bensì a determinare l’importo fino a concorrenza del quale tali compensi possono essere recuperati presso la parte condannata alle spese. Pronunciandosi sulla domanda di liquidazione delle spese, il giudice dell’Unione non deve prendere in considerazione eventuali accordi conclusi a questo proposito tra la parte interessata e i suoi agenti o consulenti.

Analogamente, il carattere forfettario del compenso è ininfluente riguardo alla stima da parte del Tribunale dell’importo ripetibile a titolo di spese, giacché il giudice si fonda su criteri pretori consolidati e sulle indicazioni precise che devono fornirgli le parti. Pur se la mancanza di tali informazioni non è di ostacolo alla fissazione da parte del Tribunale della funzione pubblica, in base ad un’equa valutazione, dell’importo delle spese ripetibili, nondimeno essa pone il Tribunale nella condizione di svolgere una valutazione necessariamente restrittiva quanto alle rivendicazioni del richiedente.

Inoltre, in mancanza di disposizioni di natura tariffaria nel diritto dell’Unione, il giudice deve valutare liberamente i dati della causa, tenendo conto dell’oggetto e della natura della controversia, della sua importanza sotto il profilo del diritto dell’Unione nonché delle difficoltà della causa, dell’entità del lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto generare per gli agenti o i difensori intervenuti e degli interessi economici che la controversia ha rappresentato per le parti.

Infine, l’importo degli onorari ripetibili dell’avvocato dell’istituzione interessata non può essere valutato prescindendo dal lavoro svolto dai servizi dell’istituzione stessa ancor prima che sia stato adito il Tribunale della funzione pubblica. Infatti, dato che la ricevibilità di un ricorso è subordinata alla proposizione di un reclamo e al rigetto di quest’ultimo da parte dell’autorità che ha il potere di nomina, i servizi dell’istituzione sono, in linea di principio, coinvolti nel trattamento delle controversie ancor prima che queste siano sottoposte al Tribunale della funzione pubblica.

(v. punti 17‑21)

Riferimento:

Tribunale dell’Unione europea: ordinanze Marcuccio/Commissione, T‑278/07 P‑DEP, EU:T:2013:269, punto 20, e Marcuccio/Commissione, T‑366/10 P‑DEP, EU:T:2014:63, punto 33, e la giurisprudenza citata

Tribunale della funzione pubblica: ordinanza Chatzidoukakis/Commissione, F‑84/10 DEP, EU:F:2014:41, punti 21‑24, e la giurisprudenza citata