Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 27 ottobre 2010 - Birkhoff / Commissione
(Funzionari - Retribuzione - Assegni familiari - Assegno per figlio a carico - Figlio colpito da una malattia grave o da un'infermità che lo rende incapace di provvedere al proprio sostentamento - Domanda di proroga del pagamento dell'assegno - Art. 2, n. 5, dell'allegato VII dello Statuto - Reddito massimo del figlio come condizione per la proroga del pagamento dell'assegno - Spese deducibili da tale reddito)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Gerhard Birkhoff (Weitnau, Germania) (rappresentante: avv. C. Inzillo)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e B. Eggers, agenti, assistiti dall'avv. A. Dal Ferro)
Oggetto
L'annullamento della decisione di rigetto della domanda del ricorrente volta ad ottenere una proroga del versamento dell'assegno per figlio a carico ai sensi dell'art. 2, n. 5, dell'allegato VII dello Statuto
Dispositivo
Il ricorso è respinto.
Il sig. Birkhoff è condannato a sostenere l'integralità delle spese.
____________1 - GU C 205 del 29.8.2009, pag. 50.