Language of document : ECLI:EU:C:2018:368

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

31 maggio 2018 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno Stato membro da un cittadino di un paese terzo – Procedure di presa e di ripresa in carico – Articolo 26, paragrafo 1 – Adozione e notifica della decisione di trasferimento prima dell’accettazione della richiesta di ripresa in carico da parte dello Stato membro richiesto»

Nella causa C‑647/16,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal tribunal administratif de Lille (Tribunale amministrativo di Lille, Francia), con decisione del 1o dicembre 2016, pervenuta in cancelleria il 15 dicembre 2016, nel procedimento

Adil Hassan

contro

Préfet du Pas-de-Calais,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da M. Ilešič (relatore), presidente di sezione, A. Rosas, C. Toader, A. Prechal ed E. Jarašiūnas, giudici,

avvocato generale: P. Mengozzi

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il governo francese, da D. Colas, E. de Moustier ed E. Armoet, in qualità di agenti;

–        per il governo ungherese, da M.Z. Fehér, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, da M. Condou-Durande, in qualità di agente,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 20 dicembre 2017,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU 2013, L 180, pag. 31; in prosieguo il «regolamento Dublino III»).

2        Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra il sig. Adil Hassan, cittadino iracheno, e il préfet du Pas-de-Calais (prefetto del Pas-de-Calais, Francia) in merito alla legittimità della decisione che dispone il suo trasferimento verso la Germania.

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

 Il regolamento (UE) n. 603/2013

3        A termini del considerando 4 del regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l’«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un’agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU 2013, L 180, pag. 1):

«Ai fini dell’applicazione del regolamento [Dublino III] è necessario determinare l’identità dei richiedenti protezione internazionale e delle persone fermate in relazione all’attraversamento irregolare delle frontiere esterne dell’Unione. È inoltre auspicabile, ai fini di un’efficace applicazione del regolamento [Dublino III] e, in particolare, dell’articolo 18, paragrafo 1, lettere b) e d), consentire a ciascuno Stato membro di accertare se un cittadino di un paese terzo o un apolide trovato in condizioni di soggiorno irregolare nel suo territorio abbia presentato domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro».

4        L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 603/2013 così dispone:

«È istituito un sistema denominato “Eurodac”, allo scopo di concorrere alla determinazione dello Stato membro competente, ai sensi del regolamento [Dublino III], per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno Stato membro da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, e di facilitare inoltre l’applicazione del regolamento [Dublino III] secondo le condizioni stabilite dal presente regolamento».

5        L’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 603/2013 enuncia quanto segue:

«Ciascuno Stato membro procede tempestivamente al rilevamento delle impronte digitali di tutte le dita di ogni richiedente protezione internazionale di età non inferiore a 14 anni, non appena possibile e in ogni caso entro 72 ore dalla presentazione della domanda di protezione internazionale ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento [Dublino III] (…)».

 Il regolamento Dublino III

6        I considerando 4, 5, 9 e 19 del regolamento Dublino III così recitano:

«(4)      Secondo le conclusioni del Consiglio europeo [nella riunione straordinaria] di Tampere [il 15 e 16 ottobre 1999,] il [sistema europeo comune di asilo] dovrebbe prevedere a breve termine un meccanismo per determinare con chiarezza e praticità lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo.

(5)      Tale meccanismo dovrebbe essere fondato su criteri oggettivi ed equi sia per gli Stati membri sia per le persone interessate. Dovrebbe, soprattutto, consentire di determinare con rapidità lo Stato membro competente al fine di garantire l’effettivo accesso alle procedure volte al riconoscimento della protezione internazionale e non dovrebbe pregiudicare l’obiettivo di un rapido espletamento delle domande di protezione internazionale.

(…)

(9)      Alla luce dei risultati delle valutazioni effettuate dell’attuazione degli strumenti della prima fase, è opportuno in questa fase ribadire i principi che ispirano il regolamento [(CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU 2003, L 50, pag. 1)] apportando i miglioramenti necessari, in vista dell’esperienza acquisita, a migliorare l’efficienza del sistema di Dublino e la protezione offerta ai richiedenti nel contesto di tale sistema. (…)

(…)

(19)      Al fine di assicurare una protezione efficace dei diritti degli interessati, si dovrebbero stabilire garanzie giuridiche e il diritto a un ricorso effettivo avverso le decisioni relative ai trasferimenti verso lo Stato membro competente, ai sensi, in particolare, dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Al fine di garantire il rispetto del diritto internazionale è opportuno che un ricorso effettivo avverso tali decisioni verta tanto sull’esame dell’applicazione del presente regolamento quanto sull’esame della situazione giuridica e fattuale dello Stato membro in cui il richiedente è trasferito».

7        L’articolo 3 del regolamento Dublino III, rubricato «Accesso alla procedura di esame di una domanda di protezione internazionale», al suo paragrafo 1 così recita:

«Gli Stati membri esaminano qualsiasi domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide sul territorio di qualunque Stato membro, compreso alla frontiera e nelle zone di transito. Una domanda d’asilo è esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III».

8        L’articolo 5 di detto regolamento dispone quanto segue:

«1.      Al fine di agevolare la procedura di determinazione dello Stato membro competente, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione effettua un colloquio personale con il richiedente. (…)

2.      Il colloquio personale può non essere effettuato qualora:

(…)

b)      dopo aver ricevuto le informazioni di cui all’articolo 4, il richiedente abbia già fornito informazioni pertinenti per determinare lo Stato membro competente in altro modo. Gli Stati membri che non effettuano il colloquio offrono al richiedente l’opportunità di presentare ogni altra informazione pertinente per determinare correttamente lo Stato membro competente prima che sia adottata la decisione di trasferire il richiedente verso lo Stato membro competente ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1.

3.      Il colloquio personale si svolge in tempo utile e, in ogni caso, prima che sia adottata la decisione di trasferire il richiedente verso lo Stato membro competente ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1.

(…)».

9        L’articolo 18 del medesimo regolamento, rubricato «Obblighi dello Stato membro competente», al suo paragrafo 1 enuncia quanto segue:

«Lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a:

a)      prendere in carico, alle condizioni specificate negli articoli 21, 22 e 29, il richiedente che ha presentato domanda in un altro Stato membro;

b)      riprendere in carico, alle condizioni di cui agli articoli 23, 24, 25 e 29, il richiedente la cui domanda è in corso d’esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno;

c)      riprendere in carico, alle condizioni di cui agli articoli 23, 24, 25 e 29, un cittadino di un paese terzo o un apolide che ha ritirato la sua domanda in corso d’esame e che ha presentato una domanda in un altro Stato membro o che si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno;

d)      riprendere in carico, alle condizioni di cui agli articoli 23, 24, 25 e 29, un cittadino di un paese terzo o un apolide del quale è stata respinta la domanda e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno».

10      Ai sensi dell’articolo 19 del regolamento Dublino III:

«1.      Se uno Stato membro rilascia al richiedente un titolo di soggiorno, gli obblighi previsti all’articolo 18, paragrafo 1, ricadono su detto Stato membro.

2.      Gli obblighi di cui all’articolo 18, paragrafo 1, vengono meno se lo Stato membro competente può stabilire, quando gli viene chiesto di prendere o riprendere in carico un richiedente o un’altra persona ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera c) o d), che l’interessato si è allontanato dal territorio degli Stati membri per almeno tre mesi, sempre che l’interessato non sia titolare di un titolo di soggiorno in corso di validità rilasciato dallo Stato membro competente.

(…)

3.      Gli obblighi di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettere c) e d), vengono meno se lo Stato membro competente può stabilire, quando gli viene chiesto di riprendere in carico un richiedente o un’altra persona ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera c) o d), che l’interessato ha lasciato il territorio degli Stati membri conformemente a una decisione di rimpatrio o di un provvedimento di allontanamento emessa da quello Stato membro a seguito del ritiro o del rigetto della domanda.

(…)».

11      Secondo l’articolo 21, paragrafo 1, primo comma, di detto regolamento:

«Lo Stato membro che ha ricevuto una domanda di protezione internazionale e ritiene che un altro Stato membro sia competente per l’esame della stessa può chiedere a tale Stato membro di prendere in carico il richiedente quanto prima e, al più tardi, entro tre mesi dopo la presentazione della domanda ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2».

12      L’articolo 22 di detto regolamento dispone quanto segue:

«1.      Lo Stato membro richiesto procede alle verifiche necessarie e delibera sulla richiesta di presa in carico di un richiedente entro due mesi a decorrere dal ricevimento della richiesta.

(…)

7.      La mancata risposta entro la scadenza del termine di due mesi citato al paragrafo 1 e di quello di un mese citato al paragrafo 6 equivale all’accettazione della richiesta e comporta l’obbligo di prendere in carico la persona, compreso l’obbligo di prendere disposizioni appropriate all’arrivo della stessa».

13      A termini dell’articolo 24 del medesimo regolamento:

«1.      Uno Stato membro sul cui territorio una persona di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettere b), c) o d), soggiorna senza un titolo di soggiorno e presso cui non è stata presentata una nuova domanda di protezione internazionale che ritenga che un altro Stato membro sia competente ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 5, e dell’articolo 18, paragrafo 1, lettere b), c) o d), può chiedere all’altro Stato membro di riprendere in carico tale persona.

2.      In deroga all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare [(GU 2008, L 348, pag. 98)], ove uno Stato membro sul cui territorio una persona soggiorna senza un titolo di soggiorno decida di consultare il sistema Eurodac (…), la richiesta di ripresa in carico di una persona di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettere b) o c), del presente regolamento o di una persona di cui al suo articolo 18, paragrafo 1, lettera d), la cui domanda di protezione internazionale non è stata respinta con una decisione definitiva è presentata quanto prima e in ogni caso entro due mesi dal ricevimento della risposta pertinente Eurodac (…)

(…)

5.      La richiesta di ripresa in carico della persona di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettere b), c) o d), è effettuata utilizzando un formulario uniforme e comprende elementi di prova o circostanze indiziarie che figurano nei due elenchi di cui all’articolo 22, paragrafo 3, e/o elementi pertinenti tratti dalle dichiarazioni dell’interessato, che permettano alle autorità dello Stato membro richiesto di verificare se è competente sulla base dei criteri stabiliti dal presente regolamento.

(…)».

14      L’articolo 25 del regolamento Dublino III così prevede:

«1.      Lo Stato membro richiesto procede alle verifiche necessarie e decide in merito alla richiesta di ripresa in carico dell’interessato quanto prima e in ogni caso entro il termine di un mese dalla data in cui perviene la richiesta. Quando la richiesta è basata su dati ottenuti dal sistema Eurodac, tale termine è ridotto a due settimane.

2.      L’assenza di risposta entro la scadenza del termine di un mese o di due settimane previsto al paragrafo 1 equivale all’accettazione della richiesta e comporta l’obbligo di riprendere in carico l’interessato, compreso l’obbligo di adottare disposizioni appropriate all’arrivo dello stesso».

15      L’articolo 26 di tale regolamento, rubricato «Notifica di una decisione di trasferimento», prevede quanto segue:

«1.      Quando lo Stato membro richiesto accetta di prendere o riprendere in carico un richiedente o un’altra persona di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c) o d), lo Stato membro richiedente notifica all’interessato la decisione di trasferirlo verso lo Stato membro competente e, se del caso, di non esaminare la sua domanda di protezione internazionale. (…)

2.      La decisione di cui al paragrafo 1 contiene informazioni sui mezzi di impugnazione disponibili, compreso (…) sul diritto di chiedere l’effetto sospensivo, ove applicabile, (…) sui termini per esperirli e sui termini relativi all’esecuzione del trasferimento[,] e contiene, se necessario, le informazioni relative al luogo e alla data in cui l’interessato deve presentarsi, nel caso in cui si rechi nello Stato membro competente con i propri mezzi.

(…)».

16      L’articolo 27 di detto regolamento, rubricato «Mezzi di impugnazione», è redatto nei seguenti termini:

«1.      Il richiedente o altra persona di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c) o d), ha diritto a un ricorso effettivo avverso una decisione di trasferimento, o a una revisione della medesima, in fatto e in diritto, dinanzi a un organo giurisdizionale.

2.      Gli Stati membri stabiliscono un termine ragionevole entro il quale l’interessato può esercitare il diritto a un ricorso effettivo ai sensi del paragrafo 1.

3.      Ai fini di ricorsi avverso decisioni di trasferimento o di revisioni delle medesime, gli Stati membri prevedono nel proprio diritto nazionale:

a)      che il ricorso o la revisione conferisca all’interessato il diritto di rimanere nello Stato membro interessato in attesa dell’esito del ricorso o della revisione; o

b)      che il trasferimento sia automaticamente sospeso e che tale sospensione scada dopo un determinato periodo di tempo ragionevole durante il quale un organo giurisdizionale ha adottato, dopo un esame attento e rigoroso, la decisione di concedere un effetto sospensivo al ricorso o alla revisione; o

c)      che all’interessato sia offerta la possibilità di chiedere, entro un termine ragionevole, all’organo giurisdizionale di sospendere l’attuazione della decisione di trasferimento in attesa dell’esito del ricorso o della revisione della medesima. Gli Stati membri assicurano un ricorso effettivo sospendendo il trasferimento fino all’adozione della decisione sulla prima richiesta di sospensione. (…)

4.      Gli Stati membri possono disporre che le autorità competenti possano decidere d’ufficio di sospendere l’attuazione della decisione di trasferimento in attesa dell’esito del ricorso o della revisione.

(…)».

17      L’articolo 28 del medesimo regolamento, rubricato «Trattenimento», così dispone:

«1.      Gli Stati membri non possono trattenere una persona per il solo motivo che sia oggetto della procedura stabilita dal presente regolamento.

2.      Ove sussista un rischio notevole di fuga, gli Stati membri possono trattenere l’interessato al fine di assicurare le procedure di trasferimento a norma del presente regolamento, sulla base di una valutazione caso per caso e solo se il trattenimento è proporzionale e se non possano essere applicate efficacemente altre misure alternative meno coercitive.

3.      Il trattenimento ha durata quanto più breve possibile e non supera il tempo ragionevolmente necessario agli adempimenti amministrativi previsti da espletare con la dovuta diligenza per eseguire il trasferimento a norma del presente regolamento.

Qualora una persona sia trattenuta a norma del presente articolo, il periodo per presentare una richiesta di presa o di ripresa in carico non può superare un mese dalla presentazione della domanda. Lo Stato membro che esegue la procedura a norma del presente regolamento chiede una risposta urgente in tali casi. Tale risposta è fornita entro due settimane dal ricevimento della richiesta. L’assenza di risposta entro due settimane equivale all’accettazione della richiesta e comporta l’obbligo di prendere in carico o di riprendere in carico la persona, compreso l’obbligo di adottare disposizioni appropriate all’arrivo della stessa.

(…)».

18      L’articolo 29, paragrafi 1 e 2, del regolamento Dublino III così prevede:

«1.      Il trasferimento del richiedente o di altra persona ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera c) o d), dallo Stato membro richiedente verso lo Stato membro competente avviene conformemente al diritto nazionale dello Stato membro richiedente, previa concertazione tra gli Stati membri interessati, non appena ciò sia materialmente possibile e comunque entro sei mesi a decorrere dall’accettazione della richiesta di un altro Stato membro di prendere o riprendere in carico l’interessato, o della decisione definitiva su un ricorso o una revisione in caso di effetto sospensivo ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3.

(…)

2.      Se il trasferimento non avviene entro il termine di sei mesi, lo Stato membro competente è liberato dall’obbligo di prendere o riprendere in carico l’interessato e la competenza è trasferita allo Stato membro richiedente. Questo termine può essere prorogato fino a un massimo di un anno se non è stato possibile effettuare il trasferimento a causa della detenzione dell’interessato, o fino a un massimo di diciotto mesi qualora questi sia fuggito».

 Il regolamento (CE) n. 1560/2003

19      L’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, del 2 settembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU 2003, L 222, pag. 3; in prosieguo: il «regolamento d’esecuzione»), rubricato «Esame di una richiesta di ripresa in carico», recita come segue:

«Qualora una richiesta di ripresa in carico sia fondata sui dati trasmessi dall’unità centrale di Eurodac e controllati dallo Stato membro richiedente (…), lo Stato membro richiesto si dichiara competente salvo se emerge dalle verifiche cui procede che la sua competenza è cessata in virtù delle disposizioni dell’articolo [20, paragrafo 5, secondo comma, o dell’articolo 19, paragrafi 1, 2 o 3, del regolamento Dublino III]. La cessazione della competenza in virtù di tali disposizioni può essere invocata solo sulla base di elementi di prova materiali o di dichiarazioni circostanziate e verificabili del richiedente asilo».

20      Conformemente all’articolo 6 del regolamento d’esecuzione, rubricato «Risposta positiva»:

«Qualora lo Stato membro richiesto riconosca la competenza, la risposta ne fa menzione precisando la pertinente disposizione del regolamento [Dublino III] e contiene indicazioni utili per organizzare il trasferimento, come gli estremi del servizio/della persona da contattare».

 Diritto francese

21      L’articolo L. 512-1, punto III, primo comma, del code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (codice dell’ingresso e del soggiorno degli stranieri e del diritto d’asilo), nella versione in vigore all’epoca dei fatti del procedimento principale (in prosieguo: il «Ceseda»), enuncia quanto segue:

«In caso di trattenimento in applicazione dell’articolo L. 551-1, lo straniero può chiedere al presidente del tribunale amministrativo l’annullamento dell’obbligo di lasciare il territorio francese nonché della decisione di rigetto di un termine per la partenza volontaria, della decisione che indica il paese di destinazione e della decisione di divieto di reingresso nel territorio francese o di divieto di circolazione nel territorio francese che eventualmente lo corredino, entro un termine di 48 ore dalla loro notifica, allorché tali decisioni siano notificate insieme alla decisione di trattenimento (…)».

22      L’articolo L. 551-1, primo comma, del medesimo codice ha il seguente tenore:

«Nei casi previsti ai numeri da 1° a 7° dell’articolo L. 561-2, punto I, l’autorità amministrativa può disporre, per una durata di 48 ore, il trattenimento dello straniero che non offre garanzie di comparizione in giudizio effettive onde prevenire il rischio menzionato al numero 3° dell’articolo L. 511-1, punto II (…).

23      L’articolo L. 561-2, punto I, di detto codice così recita:

«L’autorità amministrativa può adottare una decisione di assegnazione a residenza nei confronti dello straniero che non possa lasciare immediatamente il territorio francese, ma il cui allontanamento risulta plausibile, allorché tale straniero:

1°      deve essere rimesso alle autorità competenti di uno Stato membro dell’Unione europea (…) o è destinatario di una decisione di trasferimento in applicazione dell’articolo L. 742-3;

(…)

7°      essendo destinatario di una decisione di assegnazione a residenza in applicazione dei numeri da 1° a 6° del presente articolo o di trattenimento amministrativo (…), non ha osservato il provvedimento di allontanamento di cui era oggetto o lo ha sì osservato, ma è tornato in Francia mentre tale provvedimento era ancora esecutivo.

(…)».

24      L’articolo L. 742-1, primo comma, del Ceseda, compreso nel capo II, intitolato «Procedura di determinazione dello Stato competente per l’esame della domanda di asilo», del libro VII di detto codice, intitolato «Il diritto di asilo», dispone:

«Quando l’autorità amministrativa ritiene che l’esame di una domanda di asilo rientri nella competenza di un altro Stato cui essa intende rivolgersi, lo straniero ha diritto di restare sul territorio francese fino alla conclusione del procedimento di determinazione dello Stato competente a esaminare la sua domanda e, se del caso, sino al suo effettivo trasferimento verso detto Stato. (…)».

25      L’articolo L. 742-3 del medesimo codice enuncia:

«Fatto salvo il secondo comma dell’articolo L. 742-1, lo straniero per il quale l’esame della domanda di asilo rientri nella competenza di un altro Stato può essere trasferito verso lo Stato competente a compiere tale esame.

Ogni decisione di trasferimento è oggetto di una decisione scritta e motivata adottata dall’autorità amministrativa.

Tale decisione è notificata all’interessato. Essa indica i mezzi di ricorso e i termini per la loro proposizione, oltre al diritto di avvertire o di far avvertire il proprio consolato, un legale o una persona di propria scelta. (…)».

26      L’articolo L. 742-4, punto I, del Ceseda prevede quanto segue:

«Lo straniero destinatario di una decisione di trasferimento di cui all’articolo L. 742-3 può, entro quindici giorni dalla notifica di tale decisione, chiederne l’annullamento al presidente del tribunale amministrativo.

Il presidente o il magistrato che questi designi a tal fine (…) statuisce nel termine di quindici giorni da quando è stato adito.

(…)».

27      Ai sensi dell’articolo L. 742-5 del medesimo codice:

«Gli articoli L. 551-1 e L. 561-2 sono applicabili allo straniero destinatario di una decisione di trasferimento dalla notifica di tale decisione.

La decisione di trasferimento non può essere eseguita d’ufficio né prima della scadenza di un termine di quindici giorni oppure, se insieme ad essa sia stata notificata una decisione di trattenimento adottata in applicazione dell’articolo L. 551-1 o di assegnazione a residenza adottata in applicazione dell’articolo L. 561-2, prima della scadenza di un termine di quarantotto ore, né prima che il tribunale amministrativo abbia statuito, in caso di sua adizione».

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

28      Il sig. Adil Hassan veniva fermato, il 26 novembre 2016, dai servizi della polizia aeroportuale e di frontiera del Pas-de-Calais (Francia) nella zona ad accesso limitato del terminal del porto di Calais (Francia). Da una ricerca nel sistema Eurodac da parte di tali servizi emergeva che le sue impronte erano già state acquisite dalle autorità tedesche il 7 novembre e il 14 dicembre 2015 e che costui aveva impetrato, in quel frangente, la protezione internazionale in Germania, senza invece presentare un’analoga domanda in Francia.

29      Il giorno stesso di tale fermo e di tale consultazione del sistema Eurodac il prefetto del Pas-de-Calais chiedeva alle autorità tedesche che riprendessero in carico il sig. Hassan e decideva, contestualmente, di trasferire quest’ultimo verso la Germania e di sottoporlo a trattenimento amministrativo. Tale decisione veniva notificata al sig. Hassan in pari data.

30      Il sig. Hassan contestava il trattenimento amministrativo dinanzi al juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lille (giudice competente per l’adozione di misure restrittive della libertà personale presso il tribunale di primo grado di Lille, Francia) sul fondamento dell’articolo L. 512-1, punto III, del Ceseda. Con sentenza del 29 novembre 2016, tale giudice disponeva la cessazione della misura.

31      Il sig. Hassan proponeva poi ricorso sospensivo dinanzi al tribunal administratif de Lille (tribunale amministrativo di Lille, Francia) avverso la decisione del 26 novembre 2016 nella parte in cui si disponeva il suo trasferimento verso la Germania.

32      Nell’ambito di quest’ultimo ricorso il sig. Hassan allega, in particolare, che tale decisione non ha tenuto conto dell’articolo 26 del regolamento Dublino III, in quanto è stata adottata e gli è stata notificata prima che lo Stato membro richiesto, nella specie la Repubblica federale di Germania, avesse esplicitamente o implicitamente risposto alla richiesta delle autorità francesi di riprenderlo in carico.

33      Il prefetto sostiene, da parte sua, che né detto articolo 26 né altre disposizioni di diritto nazionale ostavano a che egli adottasse, a partire dal trattenimento, una decisione di trasferimento e che la notificasse all’interessato, il quale disponeva al riguardo dei mezzi di impugnazione previsti all’articolo 27 del regolamento Dublino III. Conformemente al diritto nazionale egli sarebbe stato anzi obbligato, al fine di procedere al trattenimento del sig. Hassan, ad adottare preliminarmente una decisione di trasferimento, senza attendere la risposta dello Stato membro richiesto. In ogni caso il trasferimento non avrebbe potuto essere eseguito finché lo Stato membro richiesto non avesse accettato di riprendere in carico l’interessato.

34      Al riguardo il giudice del rinvio fa osservare che il prefetto del Pas-de-Calais non era tenuto a prendere la decisione di trasferimento al fine di disporre il trattenimento amministrativo del sig. Hassan, giacché un tale trattenimento è previsto all’articolo 28 del regolamento Dublino III che trova applicazione diretta. Riconosce tuttavia che il diritto nazionale sul quale si è fondato il prefetto per adottare detta decisione di trasferimento non vietava l’adozione di una tale decisione in concomitanza con una decisione di trattenimento. La questione è, pertanto, se una tale prassi amministrativa sia compatibile con l’articolo 26 del regolamento Dublino III.

35      Il giudice del rinvio sottolinea che gli organi giurisdizionali nazionali non sono unanimi in proposito, spiegando che taluni tribunali amministrativi considerano che una decisione di trasferimento può essere adottata e notificata all’interessato prima della risposta dello Stato membro richiesto, mentre altri tribunali sono dell’avviso che lo Stato membro richiedente debba attendere l’esito del procedimento di determinazione dello Stato membro competente, quale previsto agli articoli da 20 a 25 del regolamento Dublino III, prima di adottare e di notificare una tale decisione.

36      Il giudice del rinvio ritiene, da parte sua, che tanto il testo delle differenti versioni linguistiche dell’articolo 26 del regolamento Dublino III quanto l’interpretazione teleologica di detta disposizione e di quelle nel cui contesto essa si inserisce avvalorino tale seconda interpretazione, quale confermerebbe del resto l’esame dei lavori preparatori del regolamento Dublino III.

37      Precisa nondimeno che l’adozione e la notifica di una decisione di trasferimento prima della risposta dello Stato membro richiesto non impedirebbero alla persona interessata di contestare utilmente tale decisione dinanzi al giudice competente nell’ambito di un ricorso dotato di effetto sospensivo, conformemente all’articolo 27 del regolamento Dublino III. Se dovesse risultare che lo Stato membro richiesto non è competente alla luce dei criteri fissati dal regolamento, la decisione di trasferimento potrebbe allora essere annullata.

38      È in tali circostanze che il tribunal administratif de Lille ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se le disposizioni dell’articolo 26 del regolamento [Dublino III] ostino a che le autorità competenti dello Stato membro che ha avanzato presso un altro Stato membro, ritenendolo lo Stato competente in base all’applicazione dei criteri fissati dal [medesimo] regolamento, una richiesta di presa o di ripresa in carico di un cittadino di un paese terzo o di un apolide che ha presentato una domanda di protezione internazionale non ancora oggetto di una decisione definitiva, ovvero di un’altra persona di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c) o d), del [citato] regolamento, adottino una decisione di trasferimento e la notifichino all’interessato prima che lo Stato membro richiesto abbia accettato la suddetta presa o ripresa in carico».

 Sulla questione pregiudiziale

39      Con la sua questione pregiudiziale il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se l’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento Dublino III debba essere interpretato nel senso che esso osta a che lo Stato membro che ha avanzato presso un altro Stato membro, ritenendolo competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale in applicazione dei criteri fissati da detto regolamento, una richiesta di presa o di ripresa in carico di una persona di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del medesimo regolamento adotti una decisione di trasferimento e la notifichi a detta persona prima che lo Stato membro richiesto abbia dato il suo accordo esplicito o implicito a tale richiesta.

40      Secondo una giurisprudenza costante della Corte, nell’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione si deve tener conto dei termini di quest’ultima, della sua genesi, ma anche del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v., in tal senso, sentenze del 20 dicembre 2017, Acacia e D’Amato, C‑397/16 e C‑435/16, EU:C:2017:992, punto 31, nonché del 17 aprile 2018, Egenberger, C‑414/16, EU:C:2018:257, punto 44 e giurisprudenza citata).

41      Al riguardo, per quanto attiene, anzitutto, ai termini dell’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, tale disposizione enuncia che, quando lo Stato membro richiesto accetta di prendere o di riprendere in carico un richiedente o altra persona di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c) o d), di tale regolamento, lo Stato membro richiedente notifica all’interessato la decisione di trasferirlo verso lo Stato membro competente e, se del caso, la decisione di non esaminare la sua domanda di protezione internazionale.

42      Discende così dai termini stessi dell’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, e ciò, come ha già osservato l’avvocato generale al paragrafo 35 delle sue conclusioni, nella quasi totalità delle sue versioni linguistiche, che la notifica di una decisione di trasferimento all’interessato può intervenire solo se e, pertanto, solo dopo che lo Stato membro richiesto ha risposto favorevolmente alla richiesta di presa o di ripresa in carico o, se del caso, dopo la scadenza dei termini nei quali lo Stato membro richiesto deve rispondere a tale richiesta, l’assenza di risposta equivalendo, conformemente all’articolo 22, paragrafo 7, e all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento Dublino III, all’accettazione di una tale richiesta.

43      I termini stessi dell’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento Dublino III mettono dunque in evidenza che il legislatore dell’Unione ha stabilito un ordine procedurale preciso tra l’accettazione della richiesta di presa o di ripresa in carico da parte dello Stato membro richiesto e la notifica della decisione di trasferimento all’interessato.

44      Per quanto attiene poi alla genesi di detto articolo 26, paragrafo 1, occorre osservare, come già ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 36 delle sue conclusioni, che la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (COM/2008/0820 final), relativa alla rifusione del regolamento n. 343/2003 e che ha condotto all’adozione del regolamento Dublino III, enunciava che erano necessarie ulteriori precisazioni circa la procedura di notifica della decisione di trasferimento alla persona interessata, al fine di garantire a quest’ultima un diritto di ricorso più effettivo.

45      Come risulta dalla motivazione di detta proposta di regolamento, tali precisazioni dovevano vertere, in particolare, sul momento, la forma e il contenuto della notifica delle decisioni di trasferimento. Orbene, l’articolo 25, paragrafo 1, di detta proposta, divenuto l’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, che conteneva le dette precisazioni, non ha subìto, nel corso del procedimento legislativo, nessuna modifica sostanziale al riguardo.

46      Pertanto, dai termini stessi dell’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, letti alla luce della genesi di detta disposizione, risulta che una decisione di trasferimento non può essere notificata alla persona interessata se non dopo che lo Stato membro richiesto abbia implicitamente o esplicitamente accettato di prendere o di riprendere a carico detta persona (v., in tal senso, sentenza del 26 luglio 2017, A.S., C‑490/16, EU:C:2017:585, punto 33).

47      L’economia generale del regolamento Dublino III avvalora tale interpretazione.

48      Al riguardo occorre rilevare che l’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento Dublino III figura nel capo VI di quest’ultimo, intitolato «Procedure di presa in carico e di ripresa in carico», il quale contiene disposizioni che precisano le varie tappe di dette procedure, nonché una serie di termini imperativi che contribuiscono a determinare lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale (v., in tal senso, sentenza del 25 ottobre 2017, Shiri, C‑201/16, EU:C:2017:805, punto 39 e giurisprudenza citata).

49      Tali procedure di presa e di ripresa in carico devono essere obbligatoriamente attuate in conformità con le regole enunciate, in particolare, in detto capo VI (v., in tal senso, sentenza del 26 luglio 2017, Mengesteab, C‑670/16, EU:C:2017:587, punto 49 e giurisprudenza citata).

50      Risulta così dalle sezioni II e III del capo VI del regolamento Dublino III, relative alle procedure applicabili alle richieste di prese e di ripresa in carico, che, in un primo momento, lo Stato membro richiedente può chiedere a un altro Stato membro, a seconda dei casi, di prendere o di riprendere in carico l’interessato, conformemente alle disposizioni, rispettivamente, dell’articolo 21, paragrafo 1, dell’articolo 23, paragrafo 1, e dell’articolo 24, paragrafo 1, di detto regolamento.

51      In un secondo momento, lo Stato membro richiesto dovrà procedere, conformemente all’articolo 22, paragrafo 1, o all’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, a seconda dei casi, alle verifiche necessarie al fine di determinare se sia competente per l’esame della domanda di protezione internazionale alla luce dei criteri definiti nel capo III di detto regolamento e, pertanto, di statuire sulla richiesta di presa o di ripresa in carico nei termini previsti da dette disposizioni.

52      Pertanto, è solo dopo aver proceduto a dette verifiche che lo Stato membro richiesto può statuire sulla richiesta di presa o di ripresa in carico e rispondere allo Stato membro richiedente. Al riguardo, una risposta favorevole equivale all’accettazione in linea di principio del trasferimento della persona interessata, accettazione che, in generale, è seguita dall’esecuzione di detto trasferimento, conformemente alle disposizioni dell’articolo 29 del regolamento Dublino III (v., in tal senso, sentenza del 26 luglio 2017, A.S., C‑490/16, EU:C:2017:585, punto 50).

53      L’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, che figura, insieme all’articolo 27 di tale regolamento, relativo ai mezzi di impugnazione, nella sezione IV, intitolata «Garanzie procedurali», del capo VI di detto regolamento, intende così, nell’obbligare lo Stato membro richiedente a notificare all’interessato la decisione di trasferimento, rafforzare la protezione dei diritti di tale persona assicurando che, quando il trasferimento è in linea di principio acquisito tra gli Stati membri implicati nel procedimento di presa o di ripresa in carico, essa sia informata dell’insieme dei motivi sottesi alla decisione, in modo da poter all’occorrenza contestarla dinanzi al giudice competente e chiedere che ne sia sospesa l’esecuzione.

54      L’economia generale del regolamento Dublino III depone quindi anch’essa a favore di un’interpretazione dell’articolo 26, paragrafo 1, di detto regolamento nel senso che una decisione di trasferimento può essere notificata all’interessato solo dopo che lo Stato membro richiesto abbia accettato di prendere o di riprendere in carico tale persona.

55      Altrettanto vale per l’obiettivo perseguito dal regolamento Dublino III, contrariamente a quanto sembra considerare la Commissione europea.

56      Al riguardo occorre ricordare subito che il regolamento Dublino III persegue lo scopo, secondo giurisprudenza costante della Corte, di stabilire un meccanismo chiaro e pratico, fondato su criteri oggettivi ed equi tanto per gli Stati membri quanto per gli interessati, che consenta di determinare con rapidità lo Stato membro competente al fine di garantire un accesso effettivo alle procedure di riconoscimento della protezione internazionale senza pregiudicare l’obiettivo di un celere espletamento delle domande di protezione internazionale, assicurando al contempo, conformemente al considerando 19 di detto regolamento, un ricorso effettivo ai sensi di detto regolamento avverso le decisioni di trasferimento (v., in tal senso, sentenze del 7 giugno 2016, Ghezelbash, C‑63/15, EU:C:2016:409, punto 42, nonché del 25 ottobre 2017, Shiri, C‑201/16, EU:C:2017:805, punti 31 e 37 e giurisprudenza citata).

57      Peraltro la Corte ha già precisato che il legislatore dell’Unione non ha inteso sacrificare la tutela giurisdizionale dei richiedenti protezione internazionale all’esigenza di celerità (v., in tal senso, sentenze del 7 giugno 2016, Ghezelbash, C‑63/15, EU:C:2016:409, punto 57, e del 13 settembre 2017, Khir Amayry, C‑60/16, EU:C:2017:675, punto 65).

58      Quanto alla tutela giurisdizionale effettiva garantita in particolare dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, risulta dall’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento Dublino III che il richiedente la protezione internazionale dispone di un diritto di ricorso effettivo, in forma di ricorso avverso la decisione di trasferimento o di domanda di revisione, in fatto e in diritto, di tale decisione dinanzi ad un organo giurisdizionale. Un tale ricorso, la cui portata non può essere interpretata restrittivamente, deve vertere, da un lato, sull’esame dell’applicazione di tale regolamento, per quanto concerne sia l’attuazione dei criteri enunciati al suo capo III quanto il rispetto delle garanzie procedurali previste in particolare al suo capo VI, e, dall’altro, sull’esame della situazione di fatto e di diritto nello Stato membro verso il quale il richiedente è trasferito (v., in tal senso, sentenze del 26 luglio 2017, A.S., C‑490/16, EU:C:2017:585, punti da 26 a 28; del 26 luglio 2017, Mengesteab, C‑670/16, EU:C:2017:587, punti 43, 47 e 48, nonché del 25 ottobre 2017, Shiri, C‑201/16, EU:C:2017:805, punti 36 e 37).

59      Al riguardo, se si dovesse ammettere che una decisione di trasferimento può essere notificata all’interessato prima che lo Stato membro richiesto abbia risposto alla richiesta di presa o di ripresa in carico, potrebbe risultarne che tale persona sia tenuta, per contestare tale decisione, a proporre un ricorso entro un termine che scade al momento in cui è previsto che lo Stato membro richiesto fornisca la sua risposta o addirittura, come nel caso oggetto del procedimento principale, prima che intervenga tale risposta, dato che, conformemente all’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento Dublino III, spetta agli Stati membri fissare il termine entro il quale l’interessato può esercitare il suo diritto a un ricorso effettivo, col solo obbligo imposto da detta disposizione che il termine appaia congruo.

60      In tali circostanze l’interessato sarebbe, se del caso, costretto, in via preventiva, prim’ancora che lo Stato membro richiesto abbia risposto alla richiesta di prenderlo o di riprenderlo in carico, a proporre, sulla base dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, un ricorso avverso la decisione di trasferimento o una domanda di revisione della medesima. La stessa Corte ha già affermato che, in linea di principio, un tale ricorso o una tale domanda di revisione possono intervenire solo nel caso in cui lo Stato membro richiesto abbia risposto favorevolmente a tale richiesta (v., per analogia, sentenza del 26 luglio 2017, Mengesteab, C‑670/16, EU:C:2017:587, punto 60).

61      Peraltro, come ha rilevato l’avvocato generale ai paragrafi da 46 a 48 delle sue conclusioni, la portata del diritto di ricorso effettivo di cui all’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento Dublino III ne potrebbe uscire ridotta, giacché una decisione di trasferimento presa e notificata all’interessato prima che lo Stato membro richiesto abbia risposto alla richiesta di presa o di ripresa in carico sarebbe fondata solo sugli elementi di prova e le circostanze indiziarie raccolti dallo Stato membro richiedente e non su quelli provenienti dallo Stato membro richiesto, quali la data della sua risposta alla richiesta di presa o di ripresa in carico o il tenore dei motivi che l’hanno condotto ad accettare tale richiesta, allorché la sua risposta sia esplicita.

62      Orbene, occorre sottolineare, come ha già fatto l’avvocato generale al paragrafo 48 delle sue conclusioni, che tali elementi provenienti dallo Stato membro richiesto sono di un’importanza particolare nell’ambito dei ricorsi e delle domande di revisione proposti avverso una decisione di trasferimento adottata in esito a un procedimento di presa in carico, dato che lo Stato membro richiesto è tenuto a verificare in maniera esaustiva la sua competenza alla luce dei criteri previsti dal regolamento Dublino III e a tener conto, in particolare, di informazioni di cui lo Stato membro richiedente potrebbe non essere a conoscenza (v., in tal senso, sentenza del 7 giugno 2016, Ghezelbash, C‑63/15, EU:C:2016:409, punto 43).

63      Si deve inoltre ricordare che lo Stato membro richiesto può essere indotto, anche in caso di risultato positivo Eurodac, a rispondere in senso negativo a una richiesta di presa o di ripresa in carico quando, in particolare, consideri che la sua competenza sia cessata in virtù dell’articolo 19 o dell’articolo 20, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento Dublino III, come conferma altresì l’articolo 4 del regolamento d’esecuzione allorché stabilisce che il richiedente deve poter far valere una tale circostanza nell’ambito del suo ricorso (v., al riguardo, sentenza del 7 giugno 2016, Karim, C‑155/15, EU:C:2016:410, punti 26 e 27).

64      Peraltro, per quanto concerne la circostanza, rilevata al punto 33 della presente sentenza, che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, l’esecuzione di una decisione di trasferimento sarebbe sospesa fino alla risposta dello Stato membro richiesto, è sufficiente rilevare che nessuna disposizione del regolamento Dublino III prevede una tale sospensione. Infatti, le regole relative all’effetto sospensivo dei ricorsi, enunciate all’articolo 27, paragrafi 3 e 4, di tale regolamento, riguardano le possibilità di sospensione della decisione di trasferimento tra la data di introduzione del ricorso o della domanda di revisione e, al più tardi, l’esito di detto ricorso o di detta domanda di revisione, senza che la loro introduzione implichi necessariamente la sospensione della decisione di trasferimento (v., in tal senso, sentenze del 13 settembre 2017, Khir Amayry, C‑60/16, EU:C:2017:675, punti 64 e 68, nonché del 25 gennaio 2018, Hasan, C‑360/16, EU:C:2018:35, punto 38).

65      Pertanto, ammettere che la notifica di una tale decisione, ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, possa intervenire anteriormente alla risposta dello Stato membro richiesto significherebbe, negli ordinamenti giuridici che, a differenza di quello di cui trattasi nel procedimento principale, non prevedono la sospensione di una tale decisione prima della risposta, esporre l’interessato al rischio di un trasferimento verso tale Stato membro prim’ancora che quest’ultimo vi abbia in linea di principio acconsentito.

66      Per il resto, nella misura in cui il regolamento Dublino III persegue l’obiettivo, come è stato ricordato al punto 56 della presente sentenza, di stabilire un meccanismo chiaro e pratico di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo, non è possibile ammettere che l’interpretazione dell’articolo 26, paragrafo 1, di detto regolamento, col quale il legislatore ha inteso rafforzare la protezione dei diritti dell’interessato, possa variare in funzione della normativa degli Stati membri implicati nella procedura di determinazione dello Stato membro competente.

67      Seguendo la stessa logica, quanto al fatto che il diritto francese non permetterebbe il trattenimento amministrativo dell’interessato prima che a quest’ultimo sia stata notificata la decisione di trasferimento, una tale difficoltà, che, come conferma il giudice del rinvio, risulta esclusivamente dal diritto nazionale, non può rimettere in discussione l’interpretazione dell’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento Dublino III quale offerta al punto 46 della presente sentenza. Del resto, emerge chiaramente dall’articolo 28, paragrafi 2 e 3, di tale regolamento che gli Stati membri sono autorizzati a trattenere gli interessati prima che la richiesta di presa o di ripresa in carico sia presentata allo Stato membro richiesto allorché le condizioni previste da tale articolo sono soddisfatte, ma la notifica della decisione di trasferimento non costituisce un presupposto necessario per un tale trattenimento (v., in tal senso, sentenze del 15 marzo 2017, Al Chodor, C‑528/15, EU:C:2017:213, punto 25, nonché del 13 settembre 2017, Khir Amayry, C‑60/16, EU:C:2017:675, punti da 25 a 27, 30 e 31).

68      Così, l’obiettivo del regolamento Dublino III, lungi dall’infirmare l’interpretazione accolta al punto 46 della presente sentenza, la avvalora a propria volta.

69      Ciò detto, gli interrogativi del giudice del rinvio vertono non solo sul momento in cui debba intervenire la notifica della decisione di trasferimento, ma anche sul momento in cui tale decisione debba essere adottata.

70      Al riguardo, è vero che il tenore dell’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento Dublino III fa riferimento alla notifica della decisione di trasferimento e non alla sua adozione. Tuttavia, l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), e l’articolo 5, paragrafo 3, di detto regolamento, che precisano, rispettivamente, le condizioni alle quali lo Stato membro che procede alla determinazione dello Stato membro competente può non procedere al colloquio con il richiedente e il momento in cui quest’ultimo deve aver luogo, enunciano che un tale colloquio e ogni altra possibilità per il richiedente di fornire le informazioni pertinenti devono avvenire prima che la decisione di trasferimento sia presa conformemente a detto articolo 26, paragrafo 1.

71      Peraltro, occorre rilevare che, secondo l’articolo 26, paragrafo 2, primo comma, del regolamento Dublino III, la decisione di trasferimento deve contenere informazioni sui mezzi di impugnazione disponibili, compreso sul diritto di chiedere un effetto sospensivo, ove applicabile, e sui termini relativi all’esercizio di tali mezzi di impugnazione e all’esecuzione del trasferimento e comporta, se necessario, informazioni quanto al luogo e alla data in cui la persona interessata deve presentarsi nel caso in cui si rechi nello Stato membro competente con i propri mezzi.

72      Orbene, tali informazioni dipendono in linea di principio, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 44 delle sue conclusioni, tanto dal momento in cui lo Stato membro richiesto risponde alla richiesta di presa o di ripresa in carico quanto dal tenore di detta risposta, conformemente alle modalità precisate all’articolo 6 del regolamento d’esecuzione, qualora sia esplicita.

73      In ogni caso, una decisione di trasferimento non può essere opposta all’interessato prima che gli sia stata notificata e il momento nel quale la notifica deve intervenire, come emerge dalle considerazioni che precedono, è definito con precisione all’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento Dublino III. Ne risulta che l’adozione di una tale decisione prima della risposta dello Stato membro richiesto, quand’anche la sua notifica intervenga solo dopo tale risposta, non può contribuire né all’obiettivo di celerità nell’espletamento delle domande di protezione internazionale né all’obiettivo di assicurare una tutela giurisdizionale effettiva dei diritti di detta persona, dato che l’introduzione di un ricorso avverso una decisione di trasferimento è necessariamente posteriore alla notifica di quest’ultima (v., al riguardo, sentenza del 26 luglio 2017, A.S., C‑490/16, EU:C:2017:585, punto 54).

74      In tali circostanze, l’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento Dublino III osta altresì all’adozione di una decisione di trasferimento prima della risposta, esplicita o implicita, dello Stato membro richiesto alla richiesta di presa o di ripresa in carico.

75      Risulta da tutto quanto precede che l’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento Dublino III deve essere interpretato nel senso che esso osta a che lo Stato membro che ha avanzato presso un altro Stato membro, ritenendolo competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale in applicazione dei criteri fissati da detto regolamento, una richiesta di presa di o di ripresa in carico di una persona di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del medesimo regolamento adotti una decisione di trasferimento e la notifichi a detta persona prima che lo Stato membro richiesto abbia dato il suo accordo esplicito o implicito a tale richiesta.

 Sulle spese

76      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

L’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che lo Stato membro che abbia avanzato presso un altro Stato membro, ritenendolo competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale in applicazione dei criteri fissati da detto regolamento, una richiesta di presa o di ripresa in carico di una persona di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del medesimo regolamento adotti una decisione di trasferimento e la notifichi a detta persona prima che lo Stato membro richiesto abbia dato il suo accordo esplicito o implicito a tale richiesta.

Firme


*      Lingua processuale: il francese.