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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituania) il 10 settembre 2019 – «Skonis ir kvapas» UAB / Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(Causa C-674/19)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parti

Ricorrente: «Skonis ir kvapas» UAB

Convenuto: Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2011/64/UE 1 del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell’accisa applicata al tabacco lavorato, debba essere interpretato nel senso che il tabacco per narghilè, quale quello in esame nel caso di specie (ossia costituito da tabacco - fino al 24% -, sciroppo di glucosio, glicerina, aromi e conservanti), deve essere considerato come «costituit[o] (…) parzialmente da sostanze diverse dal tabacco» ai fini dell’applicazione di tale disposizione.

Se l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2011/64/UE, anche quando deve essere letto in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 2, di detta direttiva, debba essere interpretato nel senso che, nei casi in cui il tabacco contenuto in una miscela destinata a essere fumata – nella fattispecie il tabacco per narghilè (il prodotto di cui trattasi) – soddisfi i criteri elencati nell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2011/64/UE, detta miscela deve essere considerata nella sua interezza come tabacco da fumo, indipendentemente dalle altre sostanze ivi contenute.

In caso di risposta negativa alla seconda questione, se ai fini dell’applicazione della suddetta direttiva l’articolo 2, paragrafo 2, e/o l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2011/64/UE debbano essere interpretati nel senso che l’intero prodotto controverso, quale quello di cui al procedimento principale – ottenuto miscelando tabacco trinciato a taglio fino con altre sostanze liquide e normalmente fini (sciroppo di glucosio, glicerina, aromi e conservanti) – deve essere trattato come tabacco da fumo.

In caso di risposta negativa alla seconda questione e di risposta affermativa alla prima e alla terza questione, se le disposizioni di cui alla voce 2403 della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 2 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (UE) n. 1006/2011 della Commissione, del 27 settembre 2011, dal regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012 della Commissione, del 9 ottobre 2012, dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1001/2013 della Commissione, del 4 ottobre 2013, e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1101/2014 della Commissione, del 16 ottobre 2014, debbano essere interpretate nel senso che i componenti del tabacco per narghilè quali 1) sciroppo di glucosio, 2) aromi e/o 3) glicerina non devono essere trattati come «succedanei del tabacco».

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1 GU 2011, L 176, pag. 24.

2 GU 1987, L 256, pag. 1.