Language of document : ECLI:EU:C:2019:419

SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

16 maggio 2019 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Tariffa doganale comune – Classificazione doganale – Connettori per apparecchi acustici – Parti e accessori – Nomenclatura combinata – Sottovoci 8544 42 90, 9021 40 00 e 9021 90 10»

Nella causa C‑138/18,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Vestre Landsret (Corte regionale dell’Ovest, Danimarca), con decisione del 9 febbraio 2018, pervenuta in cancelleria il 22 febbraio 2018, nel procedimento

Skatteministeriet

contro

Estron A/S,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da C. Toader, presidente di sezione, A. Rosas (relatore) e L. Bay Larsen, giudici,

avvocato generale: Y. Bot

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Estron A/S, da L. Kjær, advokat;

–        per il governo danese, da J. Nymann-Lindegren, in qualità di agente, assistito da K. Hagel‑Sørensen, advokat;

–        per la Commissione europea, da A. Caeiros e S. Maaløe, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della nomenclatura combinata (in prosieguo: la «NC») di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU 1987, L 256, pag. 1), come modificata dal regolamento (CE) n. 1031/2008 della Commissione, del 19 settembre 2008 (GU 2008, L 291, pag. 1).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra lo Skatteministeriet (ministero delle Imposte, Danimarca) e la Estron A/S in merito alla classificazione doganale di connettori per apparecchi acustici.

 Contesto normativo

 Il SA

3        Il Consiglio di cooperazione doganale, divenuto l’Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), è stato creato dalla convenzione che istituisce un Consiglio di cooperazione doganale, conclusa a Bruxelles il 15 dicembre 1950. Il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (in prosieguo: il «SA») è stato elaborato dall’OMD e istituito dalla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (in prosieguo: la «convenzione sul SA»), conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983 e approvata, unitamente al relativo protocollo di emendamento del 24 giugno 1986, a nome della Comunità economica europea, dalla decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987 (GU 1987, L 198, pag. 1).

4        Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della convenzione sul SA, ogni parte contraente si impegna, in particolare, a far sì che le proprie nomenclature tariffarie e statistiche siano conformi al SA, ad utilizzare tutte le voci e le sottovoci di quest’ultimo, senza aggiunte o modifiche, nonché i relativi codici numerici, e a seguire l’ordine di numerazione di detto sistema. Ogni parte contraente si impegna parimenti ad applicare le regole generali per l’interpretazione del SA, nonché tutte le note di sezioni, di capitoli e di sottovoci del SA, e a non modificarne la portata.

5        L’OMD approva, alle condizioni stabilite all’articolo 8 della convenzione sul SA, le note esplicative e i pareri di classificazione adottati dal comitato del SA.

6        La nota esplicativa del SA relativa alla voce 8544 dispone quanto segue:

«Questa voce comprende, purché isolati elettricamente, i fili, cavi ed altri conduttori (ad esempio trecce, nastri, barre) di ogni tipo, utilizzati come conduttori elettrici, destinati sia all’attrezzatura delle macchine ed impianti sia al montaggio come canalizzazioni interne o esterne (sotterranee, sottomarine, aeree ecc.). Si tratta di una varietà di articoli che va dal semplice filo isolato, talvolta molto sottile, fino ai cavi complessi di grosso diametro.

I conduttori non metallici sono ugualmente compresi in questa voce.

(…)».

7        La nota esplicativa del SA relativa al capitolo 90 precisa quanto segue:

«Questo capitolo comprende un insieme di strumenti e apparecchi molto diversi, ma che, in genere, sono caratterizzati essenzialmente per la rifinitura della loro fabbricazione e la loro grande precisione; ciò che li rende idonei, per la maggior parte, a essere particolarmente utilizzati (…) per usi medicali».

8        La nota esplicativa del SA relativa alla voce 9021 così prevede:

«IV. – Apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi

Questi apparecchi consistono, più spesso, in apparecchi elettrici comportanti, collegati fra loro da un cordone elettrico, uno o più microfoni (con o senza dispositivo di amplificazione), un ricevitore a scatoletta e una batteria di pile. Il ricevitore può essere intrauricolare, posto dietro l’orecchio o tenuto sull’orecchio stesso con la mano.

Rientrano in questa voce solo gli apparecchi destinati ad attenuare i reali difetti dell’udito, esclusi, quindi, gli altri apparecchi quali i ricevitori, amplificatori e simili, usati in alcune sale di conferenza o dai telefonisti per migliorare la ricezione delle conversazioni».

 Diritto dell’Unione

9        La NC si basa sul SA.

10      L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento (CE) n. 254/2000 del Consiglio, del 31 gennaio 2000 (GU 2000, L 28, pag. 16) (in prosieguo: il «regolamento n. 2658/87»), così dispone:

«Ciascuna sottovoce NC comporta un codice numerico di otto cifre:

a)      le prime sei cifre sono i codici numerici assegnati alle voci e sottovoci della nomenclatura del [SA];

b)      la settima e l’ottava cifra identificano le sottovoci NC. Quando le voci o sottovoci del sistema armonizzato non sono ulteriormente suddivise per esigenze comunitarie, la settima e l’ottava cifra sono “00”».

11      Ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 2658/87, la Commissione europea adotta ogni anno un regolamento che riprende la versione completa della NC e delle aliquote dei dazi doganali, quale risulta dalle misure adottate dal Consiglio dell’Unione europea o dalla Commissione. Tale regolamento si applica a partire dal 1o gennaio dell’anno successivo.

12      Le versioni della NC applicabili ai fatti di cui al procedimento principale, che si sono svolti tra l’8 luglio 2009 e il 29 marzo 2012, sono quelle che risultano, in ordine successivo, dal regolamento n. 1031/2008, dal regolamento (CE) n. 948/2009 della Commissione, del 30 settembre 2009 (GU 2009, L 287, pag. 1), dal regolamento (UE) n. 861/2010 della Commissione, del 5 ottobre 2010 (GU 2010, L 284, pag. 1), e dal regolamento (UE) n. 1006/2011 della Commissione, del 27 settembre 2011 (GU 2011, L 282, pag. 1). Dato che il testo delle disposizioni della NC applicabili a tali fatti e pertinenti per le questioni pregiudiziali non è stato interessato da queste modifiche successive, occorre fare riferimento alla versione della nomenclatura risultante dal regolamento n. 1031/2008.

13      La prima parte della NC contiene un insieme di disposizioni preliminari. In tale parte, sotto il titolo I, dedicato alle regole generali, il punto A, rubricato «Regole generali per l’interpretazione della [NC]», così dispone:

«La classificazione delle merci nella [NC] si effettua in conformità delle seguenti regole.

1.      I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note.

(…)

6.      La classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci e dalle note di sottovoci, nonché, “mutatis mutandis”, dalle regole di cui sopra, tenendo conto del fatto che possono essere comparate soltanto le sottovoci dello stesso valore. Ai fini di questa regola, le note di sezioni o di capitoli sono, salvo disposizioni contrarie, parimenti applicabili».

14      La seconda parte della NC, intitolata «Tabella dei dazi», contiene, in particolare, la sezione XVI, intitolata «Macchine ed apparecchi, materiale elettrico e loro parti; apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono, apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, parti ed accessori di questi apparecchi».

15      La nota 1, lettera m), di tale sezione è così formulata:

«1.      Questa sezione non comprende:

(…)

m)      gli oggetti del capitolo 90».

16      La sezione XVI della NC contiene il capitolo 85, intitolato «Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti e accessori di questi apparecchi».

17      Il capitolo 85 della NC comprende la voce 8544, la quale è strutturata come segue:

«8544

Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l’elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione

(…)

(…)

8544 42

‐ ‐ muniti di pezzi di congiunzione

8544 42 10

‐ ‐ ‐ dei tipi utilizzati per telecomunicazioni

8544 42 90

‐ ‐ ‐ altri».


18      La seconda parte della NC include inoltre la sezione XVIII, intitolata «Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; orologeria; strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi».

19      Tale sezione contiene il capitolo 90, intitolato «Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione, strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi», la cui nota 2 prevede quanto segue:

«Con riserva delle disposizioni di cui alla nota 1 precedente, le parti ed accessori di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti di questo capitolo sono da classificare sulla base delle seguenti regole:

a)      le parti ed accessori che consistono in oggetti compresi in una qualsiasi voce di questo capitolo o dei capitoli 84, 85 o 91 (diverse dalle voci 8487, 8548 e 9033) rientrano nella loro rispettiva voce, qualunque siano le macchine, gli apparecchi o gli strumenti ai quali essi sono destinati;

b)      le parti ed accessori, diversi da quelli del paragrafo precedente, se riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente ad una macchina, uno strumento o un apparecchio particolari o a più macchine, strumenti o apparecchi di una stessa voce (anche delle voci 9010, 9013 e 9031), sono classificati nella voce afferente a detta o a dette macchine, strumenti o apparecchi;

c)      le altre parti ed accessori rientrano nella voce 9033».

20      Il capitolo 90 della NC comprende la voce 9021, la quale è strutturata come segue:

«9021

Oggetti ed apparecchi di ortopedia, comprese le cinture e le fasce medico-chirurgiche e le stampelle; stecche, docce ed altri oggetti ed apparecchi per fratture; oggetti ed apparecchi di protesi; apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell’organismo, per compensare una deficienza o un’infermità

(…)

(…)

9021 40 00

– Apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi, escluse le parti ed accessori

(…)

(…)

9021 90

– altri

9021 90 10

– – Parti ed accessori di apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi

9021 90 90

‐ ‐ altri».


 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

21      La Estron A/S è un fornitore professionista operante nell’industria delle protesi acustiche e nelle industrie connesse, che fornisce connettori ai produttori di protesi acustiche.

22      Dalla decisione di rinvio risulta che un connettore può essere descritto come un cordone elettrico isolato munito di pezzi di congiunzione facente parte di una protesi acustica. Una protesi acustica è un dispositivo ausiliario elettrico contenente un circuito in cui sono integrati un microfono, un altoparlante di piccolissime dimensioni e una batteria. Il microfono capta il suono, che viene amplificato e trasmesso dall’altoparlante attraverso il connettore che la Estron ha specialmente concepito per i modelli di protesi acustica. Un connettore collega il microfono della protesi acustica al suo altoparlante e trasporta il segnale dal microfono all’altoparlante con le specificazioni acustiche, sonore, elettriche e meccaniche.

23      I connettori di cui trattasi nel procedimento principale sono costituiti da due fili, ognuno dei quali è formato da sette fili di rame placcati in argento, attorcigliati, smaltati e stagnati. Grazie a questi connettori, i segnali audio elettrici sono trasmessi all’altoparlante della protesi acustica. Il suono captato dal microfono viene convertito in impulsi elettrici a un’estremità e in suono all’altra estremità.

24      Ciascuna estremità del connettore è dotata di una «spina», composta da alcuni pin di contatto, che sono precisamente adattati ai collegamenti elettrici del tipo di protesi acustica per il quale il connettore è stato specificamente concepito. Un connettore non può essere prelevato da un modello di protesi acustica per essere utilizzato su un altro modello.

25      I connettori di cui trattasi nel procedimento principale sono realizzati mediante termoformatura, che è un processo di produzione a caldo che consente di plasmare il prodotto di cui trattasi nella forma desiderata, affinché si adatti all’orecchio umano. Tali connettori, che assicurano il collegamento tra l’altoparlante della protesi acustica e il microfono, servono inoltre per sospendere la protesi all’orecchio mantenendo la protesi acustica esattamente nella sede in cui dev’essere collocata, per garantire che essa possa essere funzionalmente indossata dall’utente. I connettori di cui trattasi nel procedimento principale sono disponibili in diverse dimensioni per ciascun modello. Tali connettori sono inoltre specificamente realizzati per adattarsi all’orecchio destro e all’orecchio sinistro.

26      Tra l’8 luglio 2009 e il 29 marzo 2012 la Estron ha effettuato dichiarazioni doganali nelle quali ha classificato i connettori di cui trattasi nel procedimento principale come «Parti ed accessori di apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi», nella sottovoce 9021 90 10 della NC, la quale è esente da dazi doganali.

27      A seguito di un controllo, lo SKAT (amministrazione tributaria, Danimarca) ha deciso, il 6 luglio 2012, di classificare i connettori di cui al procedimento principale nella sottovoce 8544 42 90 della NC alla quale si applica un’aliquota di dazio doganale del 3,3%. Di conseguenza, l’amministrazione tributaria ha proceduto, presso la Estron, al recupero dei dazi doganali sui connettori sdoganati per un importo di 825 150,74 corone danesi (DKK) (circa EUR 110 500).

28      La Estron ha impugnato tale decisione dinanzi al Landsskatteretten (Commissione tributaria nazionale, Danimarca), che, con decisione del 10 aprile 2013, ha considerato che i suddetti connettori dovevano essere classificati nella sottovoce 9021 90 10 della NC e ha, pertanto, annullato il credito doganale.

29      Il ministero delle Imposte ha impugnato tale decisione dinanzi al giudice del rinvio sostenendo che i connettori di cui al procedimento principale dovevano essere classificati nella voce 8544 della NC. Secondo tale ministero, i suddetti connettori dovevano essere classificati nella sottovoce 8544 42 90 della NC, intitolata «altri».

30      Il giudice del rinvio precisa che le parti del procedimento principale concordano sul fatto che i connettori di cui trattasi in tale procedimento costituiscono parti di una protesi acustica, conformemente alla giurisprudenza della Corte relativa alla nozione di «parti».

31      Dalla decisione di rinvio risulta che, secondo il governo danese, il fatto che tali connettori costituiscano una parte di una protesi acustica non significa che essi possano essere classificati nella voce 9021 della NC.

32      A tale proposito, secondo il governo danese, il riferimento, nella nota 2, lettera a), del capitolo 90 della NC, a una voce dei capitoli 84, 85, 90 o 91 della NC dovrebbe essere inteso come un riferimento alle merci rientranti nelle voci doganali a quattro cifre. Di conseguenza, tale riferimento non comprenderebbe le sottovoci doganali a sei e a otto cifre. Dato che i connettori di cui al procedimento principale non potrebbero essere classificati in una voce a quattro cifre del capitolo 90 della NC, essi sarebbero classificati, in forza della nota 2, lettera a), di detto capitolo 90, nella voce 8544 della NC.

33      Tale interpretazione letterale della nota 2, lettera a), del capitolo 90 della NC sarebbe in particolare suffragata dalla regola generale 6 per l’interpretazione della NC, che distinguerebbe le «voci» dalle «sottovoci», nonché dalle note del capitolo 85 della NC. Il suddetto capitolo sarebbe suddiviso in «note», «note di sottovoci» e «note complementari», che riguarderebbero rispettivamente i codici a quattro, a sei e a otto cifre.

34      Secondo la Estron, i connettori di cui al procedimento principale costituiscono una parte di apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi (protesi acustica), ai sensi della nozione di «parte» come definita dalla giurisprudenza costante della Corte, in particolare dalla sentenza del 15 febbraio 2007, RUMA (C‑183/06, EU:C:2007:110, punto 32). Secondo tale giurisprudenza, i connettori di cui al procedimento principale dovrebbero essere classificati nella voce 9021 40 della NC.

35      Secondo il suo tenore letterale, la voce 9021 40 della NC escluderebbe tuttavia espressamente le parti e gli accessori, i quali sarebbero classificati nella voce 9021 90 della NC. I connettori di cui al procedimento principale dovrebbero pertanto, secondo la Estron, rientrare nella sottovoce 9021 90 10, che designa le «Parti ed accessori di apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi».

36      La Estron contesta che i connettori di cui al procedimento principale possano essere classificati nella voce 8544 della NC, come sostenuto dal ministero delle Imposte, in quanto fili elettrici isolati muniti di pezzi di congiunzione. Il fatto che tali connettori costituiscano una «parte» di una protesi acustica, come definita dalla giurisprudenza costante della Corte, indicherebbe che la classificazione come «fili elettrici» è esclusa. Inoltre, la forma, il materiale e le spine di contatto specifiche dimostrerebbero che i suddetti connettori sono una «parte» di una protesi acustica e non un filo elettrico isolato.

37      La nota 2, lettera a), del capitolo 90 della NC non avrebbe alcuna incidenza a tale riguardo. La suddetta nota si applicherebbe nel contempo alle voci a quattro cifre e alle sottovoci a sei cifre conformemente alle disposizioni del SA e della regola generale 6 per l’interpretazione della NC. Una parte che, di per sé stessa, costituisce una merce rientrante in una sottovoce del capitolo 90 della NC, ossia la sottovoce 9021 90 della NC, intitolata «altri», dovrebbe quindi essere classificata in tale sottovoce.

38      In tale contesto, il Vestre Landsret (Corte regionale dell’Ovest, Danimarca) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se la nota 2, lettera a), del capitolo 90 della [NC], in combinato disposto con le regole generali 1 e 6 [per l’interpretazione della NC], debba essere interpretata nel senso che “le parti ed accessori che consistono in oggetti compresi in una qualsiasi voce di questo capitolo o dei capitoli 84, 85 o 91” si riferiscono a merci nelle voci a quattro cifre di tali capitoli, oppure se tale disposizione debba essere interpretata nel senso che essa si riferisce anche alle sottovoci (le prime sei cifre) dei capitoli 84, 85, 90 e 91.

2)      Se connettori come quelli di cui al procedimento principale debbano essere classificati nella sottovoce 8544 42 90 della NC, nella sottovoce 9021 40 00 della NC o nella sottovoce 9021 90 10 della NC.

3)      Se la nota 1, lettera m), della sezione XVI [della NC] debba essere interpretata nel senso che qualora una merce rientri nel capitolo 90, essa non può rientrare anche nei capitoli 84 e 85».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

39      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio intende sapere, in sostanza, se la nota 2, lettera a), del capitolo 90 della NC, in combinato disposto con le regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della NC, debba essere interpretata nel senso che l’espressione «le parti ed accessori che consistono in oggetti compresi in una qualsiasi voce di questo capitolo o dei capitoli 84, 85 o 91», in essa contenuta, riguarda unicamente i codici a quattro cifre di tali capitoli o se si riferisca anche ai codici a sei e a otto cifre di detti capitoli.

40      La nota 2, lettera a), del capitolo 90 della NC dispone che «le parti ed accessori che consistono in oggetti compresi in una qualsiasi voce di questo capitolo o dei capitoli 84, 85 o 91 (diverse dalle voci 8487, 8548 e 9033) rientrano nella loro rispettiva voce, qualunque siano le macchine, gli apparecchi o gli strumenti ai quali essi sono destinati».

41      Secondo il governo danese, i connettori di cui al procedimento principale non costituiscono di per sé stessi una merce rientrante in una voce a quattro cifre del capitolo 90 della NC, ma costituiscono una merce rientrante soltanto nella sottovoce a otto cifre 9021 90 10 della NC, che designa le «Parti ed accessori di apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi». Nel capitolo 90 della NC non esisterebbero quindi voci a quattro cifre il cui testo ricomprenda i connettori di cui al procedimento principale. Per contro, tali connettori costituirebbero di per sé stessi una merce rientrante in una voce a quattro cifre del capitolo 85 della NC, ossia la voce 8544, che designa «Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l’elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione».

42      Occorre quindi stabilire se il termine «voce» che figura alla nota 2, lettera a), del capitolo 90 della NC si riferisca unicamente a codici a quattro cifre o se riguardi anche codici a sei e a otto cifre.

43      A tale proposito si deve constatare che la formulazione letterale della suddetta nota contiene il termine «voce» e non il termine «sottovoce».

44      Orbene, l’articolo 3 del regolamento n. 2658/87 opera una distinzione tra le «voci» e le «sottovoci» all’interno della NC. Da tale disposizione risulta che la NC riprende la classificazione a sei cifre delle voci e sottovoci del SA, aggiungendovi una settima e un’ottava cifra per formare suddivisioni ad essa proprie (v., in tal senso, sentenze del 20 novembre 2014, Rohm Semiconductor, C‑666/13, EU:C:2014:2388, punto 3, e del 28 aprile 2016, Oniors Bio, C‑233/15, EU:C:2016:305, punto 3).

45      Tale distinzione emerge altresì dalla stessa NC e, in particolare, dalle regole generali per la sua interpretazione. Pertanto, conformemente alla regola generale 6 per l’interpretazione della NC, la classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci e dalle note di sottovoci, di sezioni o di capitoli.

46      Risulta quindi che il legislatore dell’Unione ha inteso distinguere le voci dalle sottovoci all’interno della NC e che l’impiego del termine «voci» nella nota 2, lettera a), del capitolo 90 della NC indica che tale nota non contempla le «sottovoci».

47      Dalla giurisprudenza della Corte discende inoltre, da un lato, che il termine «voce» fa riferimento a codici a quattro cifre, mentre i codici a sei e a otto cifre sono invece designati dal termine «sottovoce». Dall’altro, all’interno della NC, una voce a quattro cifre comprende sottovoci a sei e a otto cifre (v., in tal senso, sentenze del 9 giugno 2016, MIS, C‑288/15, EU:C:2016:424, punto 30; del 19 ottobre 2017, Lutz, C‑556/16, EU:C:2017:777, punto 39; del 22 febbraio 2018, SAKSA, C‑185/17, EU:C:2018:108, punto 32; del 12 aprile 2018, Medtronic, C‑227/17, EU:C:2018:247, punti 39 e 44, e del 6 settembre 2018, Kreyenhop & Kluge, C‑471/17, EU:C:2018:681, punti 8 e 45).

48      Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che la nota 2, lettera a), del capitolo 90 della NC, letta in combinato disposto con le regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della NC, dev’essere interpretata nel senso che l’espressione «le parti ed accessori che consistono in oggetti compresi in una qualsiasi voce di questo capitolo o dei capitoli 84, 85 o 91», in essa contenuta, riguarda unicamente le voci a quattro cifre di tali capitoli.

 Sulla seconda questione

49      Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede se i connettori per apparecchi acustici, come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, debbano essere classificati nella sottovoce 8544 42 90, nella sottovoce 9021 40 00 o nella sottovoce 9021 90 10 della NC.

50      A tale riguardo è necessario sottolineare, da un lato, come risulta in particolare dal punto 45 della presente sentenza, che le regole generali per l’interpretazione della NC prevedono che la classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci e dalle note di sottovoci, di sezioni o di capitoli, mentre i titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli devono essere considerati come aventi valore meramente indicativo (v., in tal senso, sentenza del 12 luglio 2018, Profit Europe, C‑397/17 e C‑398/17, EU:C:2018:564, punto 25).

51      Dall’altro lato, secondo una giurisprudenza costante, per garantire la certezza del diritto e facilitare i controlli, il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci va ricercato, in generale, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce della NC e delle note premesse alle sezioni o ai capitoli (sentenze del 12 giugno 2014, Lukoyl Neftohim Burgas, C‑330/13, EU:C:2014:1757, punto 34, e del 25 febbraio 2016, G.E. Security, C‑143/15, EU:C:2016:115, punto 44).

52      Inoltre, secondo la giurisprudenza della Corte, la destinazione del prodotto può costituire un criterio oggettivo di classificazione sempreché essa sia inerente a detto prodotto, tenendo presente che l’inerenza deve potersi valutare in funzione delle caratteristiche e delle proprietà oggettive dello stesso (sentenza del 17 marzo 2016, Sonos Europe, C‑84/15, EU:C:2016:184, punto 43 e giurisprudenza citata).

53      Dalla decisione di rinvio risulta che è pacifico che i connettori di cui al procedimento principale costituiscono una parte di una protesi acustica.

54      A tale proposito, dalla giurisprudenza della Corte discende che la nozione di «parti», ai sensi della NC, implica la presenza di un insieme per il cui funzionamento le parti stesse sono indispensabili (v., in tal senso, sentenze del 15 febbraio 2007, RUMA, C‑183/06, EU:C:2007:110, punto 31; del 12 dicembre 2013, HARK, C‑450/12, EU:C:2013:824, punti 36 e 37, e del 20 novembre 2014, Rohm Semiconductor, C‑666/13, EU:C:2014:2388, punti 44 e 45).

55      Per quanto riguarda la sottovoce 9021 40 00 della NC, sembra che, in ogni caso, connettori come quelli di cui al procedimento principale non possano rientrare in tale sottovoce in quanto essa riguarda gli apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi, «escluse le parti ed accessori».

56      Per contro, la sottovoce 9021 90 10 della NC fa espresso riferimento alle parti ed accessori di apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi.

57      Al fine di determinare la classificazione doganale dei connettori di cui al procedimento principale occorre ricordare che, da un lato, le note esplicative del SA e, dall’altro, quelle della NC forniscono indicazioni utili, anche se tali note esplicative hanno natura interpretativa e non sono giuridicamente vincolanti (v., in tal senso, sentenza del 26 aprile 2017, Stryker EMEA Supply Chain Services, C‑51/16, EU:C:2017:298, punto 45).

58      Inoltre si deve osservare che, come è stato rammentato al punto 40 della presente sentenza, la nota 2, lettera a), del capitolo 90 della NC dispone che «le parti ed accessori che consistono in oggetti compresi in una qualsiasi voce di questo capitolo o dei capitoli 84, 85 o 91 (diverse dalle voci 8487, 8548 e 9033) rientrano nella loro rispettiva voce, qualunque siano le macchine, gli apparecchi o gli strumenti ai quali essi sono destinati».

59      Alla luce della risposta fornita alla prima questione, occorre esaminare se i connettori di cui al procedimento principale debbano essere considerati ricompresi nella voce 8544 della NC, riguardante «Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l’elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione», o nella voce 9021 della stessa, riguardante «Oggetti ed apparecchi di ortopedia, comprese le cinture e le fasce medico-chirurgiche e le stampelle; stecche, docce ed altri oggetti ed apparecchi per fratture; oggetti ed apparecchi di protesi; apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell’organismo, per compensare una deficienza o un’infermità».

60      A tale proposito si deve constatare, in primo luogo, che il testo della posizione 9021 della NC concerne senza dubbio espressamente soltanto gli «apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi» e non le loro parti. Tuttavia, come emerge dai punti 56 e 57 della presente sentenza, la sottovoce 9021 90 10 della NC contempla espressamente le «parti ed accessori di apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi», i quali sono peraltro espressamente esclusi dalla sottovoce 9021 40 00 della NC. I testi di queste due sottovoci risultano quindi essere fondati sull’idea che la posizione 9021 della NC ricomprende le parti e gli accessori degli apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi. I testi della sezione XVIII e del capitolo 90 della NC si riferiscono peraltro espressamente alle «parti ed accessori» degli strumenti e apparecchi da essi contemplati.

61      In secondo luogo, occorre rilevare che la nota esplicativa del SA relativa alla voce 9021 fa riferimento agli apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi. Secondo tale nota, questi ultimi consistono, più spesso, in apparecchi elettrici comportanti, «collegati fra loro da un cordone elettrico», uno o più microfoni (con o senza dispositivo di amplificazione), un ricevitore a scatoletta e una batteria di pile.

62      In terzo luogo, per quanto riguarda la voce 9021 della NC, la Corte ha già dichiarato, fondandosi in particolare sulla nota esplicativa del SA relativa al capitolo 90, che i prodotti classificati in tale voce si caratterizzano essenzialmente per la rifinitura della loro fabbricazione e la loro grande precisione, il che li distingue dai prodotti di uso comune (v., in tal senso, sentenza del 26 aprile 2017, Stryker EMEA Supply Chain Services, C‑51/16, EU:C:2017:298, punto 47).

63      Orbene, dagli accertamenti di fatto effettuati dal giudice del rinvio, richiamati ai punti da 22 a 25 della presente sentenza, sembra emergere che connettori come quelli di cui trattasi nel procedimento principale si distinguono, alla luce delle loro caratteristiche e proprietà oggettive, da prodotti di uso comune, e in particolare da fili, cavi e altri conduttori isolati per l’elettricità contemplati dalla voce 8544 della NC, per la rifinitura della loro fabbricazione e la loro grande precisione, tenuto conto del loro metodo di fabbricazione nonché della specificità della loro funzione.

64      In quarto luogo, è necessario prendere in considerazione la destinazione dei connettori, come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, dal momento che tale destinazione può, come risulta dal punto 52 della presente sentenza, costituire un criterio oggettivo di classificazione sempreché essa sia inerente a detto prodotto, tenendo presente che l’inerenza deve potersi valutare in funzione delle caratteristiche e delle proprietà oggettive dello stesso.

65      Nel caso di specie, dagli accertamenti di fatto compiuti dal giudice del rinvio sembra inoltre emergere che connettori come quelli di cui al procedimento principale sono specificamente adattati agli apparecchi acustici. È altresì pacifico che i suddetti connettori sono concepiti specialmente per essere integrati in un apparecchio acustico.

66      Dalla nota 2, lettera a), del capitolo 90 della NC discende pertanto che connettori come quelli di cui al procedimento principale possono rientrare nella voce 9021 della NC. Inoltre, dal momento che la sottovoce 9021 90 10 della NC comprende espressamente le parti e accessori di apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi, detti connettori possono essere classificati nella predetta sottovoce.

67      Occorre tuttavia ricordare che, quando la Corte è adita con rinvio pregiudiziale in materia di classificazione doganale, la sua funzione consiste nel chiarire al giudice nazionale i criteri la cui applicazione permetterà a quest’ultimo di classificare correttamente nella NC i prodotti di cui trattasi, piuttosto che nel procedere essa stessa a tale classificazione, tanto più che la Corte non dispone necessariamente di tutti gli elementi indispensabili a tale riguardo. Infatti, il giudice nazionale si trova senz’altro nella posizione migliore per farlo (sentenze del 12 giugno 2014, Lukoyl Neftohim Burgas, C‑330/13, EU:C:2014:1757, punto 27, e del 25 febbraio 2016, G.E. Security, C‑143/15, EU:C:2016:115, punto 41).

68      Invero, la classificazione doganale di connettori come quelli di cui al procedimento principale comporta l’applicazione del diritto dell’Unione a un caso concreto. Orbene, occorre ricordare che, adita in forza dell’articolo 267 TFUE, la Corte è unicamente competente a statuire sull’interpretazione dei trattati, nonché sulla validità e l’interpretazione degli atti adottati dalle istituzioni dell’Unione.

69      Spetta dunque al giudice del rinvio procedere alla classificazione doganale dei connettori di cui trattasi nel procedimento principale alla luce degli elementi forniti dalla Corte in risposta alle questioni che il giudice del rinvio le ha sottoposto.

70      Tenuto conto delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alla seconda questione dichiarando che spetta al giudice del rinvio procedere alla classificazione doganale dei connettori per apparecchi acustici di cui trattasi nel procedimento principale alla luce degli elementi forniti dalla Corte in risposta alle questioni che il giudice del rinvio le ha sottoposto.

 Sulla terza questione

71      Con la sua terza questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la nota 1, lettera m), della sezione XVI della NC debba essere interpretata nel senso che, qualora una merce rientri nel capitolo 90 della NC, essa non può rientrare anche nei capitoli 84 e 85 di quest’ultima.

72      La nota 1, lettera m), della sezione XVI della NC dispone che detta sezione non comprende gli oggetti del capitolo 90 della NC.

73      Si deve constatare che la sezione XVI della NC comprende i capitoli 84 e 85 della NC. Per quanto riguarda il capitolo 90 di quest’ultima, esso è contenuto nella sezione XVIII della stessa.

74      Dal testo della nota 1, lettera m), della sezione XVI della NC risulta che, se una merce rientra nel capitolo 90 della NC, essa non può rientrare nella suddetta sezione della NC.

75      Ne consegue che, se una merce rientra nel capitolo 90 della NC, in virtù della nota 1, lettera m), della sezione XVI della NC è escluso che essa rientri anche nei capitoli 84 e 85 della NC, che sono compresi nella sezione XVI della stessa.

76      Tenuto conto di quanto precede, occorre rispondere alle terza questione dichiarando che la nota 1, lettera m), della sezione XVI della NC dev’essere interpretata nel senso che, qualora una merce rientri nel capitolo 90 della NC, essa non può rientrare anche nei capitoli 84 e 85 della stessa.

 Sulle spese

77      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:

1)      La nota 2, lettera a), del capitolo 90 della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificata dal regolamento (CE) n. 1031/2008 della Commissione, del 19 settembre 2008, letta in combinato disposto con le regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, dev’essere interpretata nel senso che l’espressione «le parti ed accessori che consistono in oggetti compresi in una qualsiasi voce di questo capitolo o dei capitoli 84, 85 o 91», in essa contenuta, riguarda unicamente le posizioni a quattro cifre di tali capitoli.

2)      Spetta al giudice del rinvio procedere alla classificazione doganale dei connettori per apparecchi acustici di cui al procedimento principale alla luce degli elementi forniti dalla Corte in risposta alle questioni che il giudice del rinvio le ha sottoposto.

3)      La nota 1, lettera m), della sezione XVI della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento n. 2658/87, come modificata dal regolamento n. 1031/2008, dev’essere interpretata nel senso che, qualora una merce rientri nel capitolo 90 della nomenclatura combinata, essa non può rientrare anche nei capitoli 84 e 85 di quest’ultima.

Firme


*      Lingua processuale: il danese.