Language of document :

Ricorso proposto il 22 luglio 2020 – Commissione europea / Repubblica d’Austria

(Causa C-328/20)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: D. Martin e B.-R. Killmann, agenti)

Convenuta: Repubblica d’Austria

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che la Repubblica d’Austria, introducendo, per i lavoratori i cui figli risiedono in modo permanente in un altro Stato membro, un meccanismo di adeguamento in relazione agli assegni familiari e al credito d’imposta per figli a carico, ha violato gli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli articoli 7 e 67 del regolamento (CE) n. 883/20041 nonché dell’articolo 4 del regolamento n. 883/2004 e dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 492/20112 ;

dichiarare che la Repubblica d’Austria, introducendo, per i lavoratori migranti i cui figli risiedono in modo permanente in un altro Stato membro, un meccanismo di adeguamento per quanto concerne il bonus famiglia Plus, il credito d’imposta per famiglie monoreddito, il credito d’imposta per genitore singolo e il credito d’imposta per gli alimenti, ha violato gli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011;

condannare la Repubblica d’Austria alle spese.

Motivi e principali argomenti

Secondo la ricorrente l’Austria concederebbe alle persone che ivi lavorano, per i loro figli e sotto forma di importi forfettari unitari, la prestazione familiare e l’agevolazione sociale dell’assegno familiare e del credito d’imposta per figli a carico nonché l’agevolazione fiscale del bonus famiglia Plus, del credito d’imposta per famiglie monoreddito, del credito d’imposta per genitore singolo e del credito d’imposta per alimenti. Dal 1° gennaio 2019, la normativa austriaca prevedrebbe che tali prestazioni statali debbano essere adeguate al livello generale dei prezzi dello Stato membro in cui il figlio risiede in modo permanente.

Primo motivo:

La Commissione sostiene che l’assegno familiare e il credito d’imposta per figli a carico costituirebbero una prestazione familiare ai sensi del regolamento n. 883/2004. Gli articoli 7 e 67 di tale regolamento vietano ad uno Stato membro di subordinare la concessione o l’importo delle prestazioni familiari alla condizione che i familiari del lavoratore risiedano nello Stato membro che eroga le prestazioni. Tuttavia, con l’introduzione dell’adeguamento, l’Austria tratterebbe le prestazioni familiari a favore dei figli proprio in base allo Stato membro in cui questi ultimi risiedono. Pertanto, l’Austria violerebbe gli articoli 7 e 67 del regolamento n. 883/2004.

Secondo motivo:

Inoltre, la Commissione sostiene che l’adeguamento, quale introdotto dall’Austria, porrebbe i beneficiari i cui figli risiedono in Stati membri con un livello dei prezzi più elevato in una posizione migliore rispetto alle persone i cui figli risiedono in Austria, mentre le persone con figli che risiedono in Stati membri aventi un livello dei prezzi inferiore subirebbero un trattamento più sfavorevole. Tuttavia, in occasione dell’introduzione dell’adeguamento, l’Austria avrebbe previsto risparmi nel bilancio nazionale, il che potrebbe significare unicamente che esiste un maggior numero di beneficiari di tali prestazioni e agevolazioni i cui figli risiedono in Stati membri con un livello dei prezzi inferiore rispetto all’Austria.

Pertanto, il meccanismo di adeguamento introdotto dall’Austria comporterebbe una discriminazione indiretta a scapito dei lavoratori migranti. Non sussisterebbe un obiettivo legittimo che giustifichi tale discriminazione. Di conseguenza, l’Austria violerebbe, per quanto riguarda l’assegno familiare e il credito d’imposta per figli a carico, il principio della parità di trattamento sancito dall’articolo 4 del regolamento n. 883/2004 e dall’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011, nonché, per quanto concerne il bonus famiglia Plus, il credito d’imposta per famiglie monoreddito, il credito d’imposta per genitore singolo e il credito d’imposta per alimenti, il principio della parità di trattamento di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011.

____________

1     Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1).

2     Regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione (GU 2011, L 141, pag. 1).