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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 17 gennaio 2019 – Telecom Italia SpA / Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Economia e delle Finanze

(Causa C-34/19)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parti nella causa principale

Ricorrente: Telecom Italia SpA

Resistenti: Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Economia e delle Finanze

Questioni pregiudiziali

Se l’art. 22, paragrafo 3, della Direttiva 97/13/CE1 possa essere interpretato nel senso di consentire, anche per l’anno 1998, il mantenimento dell’obbligo di pagare un canone ovvero un corrispettivo corrispondente – in quanto commisurato ad una identica porzione del fatturato – a quello dovuto in base al regime anteriore alla medesima direttiva.

Se la Direttiva 97/13/CE, alla luce delle sentenze rese dalla Corte di Giustizia UE del 18 settembre 2003, nelle cause riunite C-292/01 e C-293/01, e del 21 febbraio 2008, nella causa C-296/06, osti ad un giudicato interno, frutto di una errata interpretazione e/o di un travisamento della Direttiva stessa, di talché tale giudicato possa essere disapplicato da un secondo Giudice chiamato a giudicare in una controversia fondata sul medesimo rapporto giuridico sostanziale, ma diversa per la natura accessoria del pagamento richiesto rispetto a quello oggetto della causa sulla quale si è formato il giudicato.

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1     Direttiva 97/13/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 10 aprile 1997, relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione (GU 1997, L 117, pag. 15).