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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 11 marzo 2020 – European Pallet Association eV / PHZ BV

(Causa C-133/20)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: European Pallet Association eV

Resistente: PHZ BV

Questioni pregiudiziali

a. Se per poter validamente invocare l’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento sul marchio comunitario 1 , sia necessario che la successiva immissione in commercio dei prodotti di marca di cui trattasi arrechi o possa arrecare pregiudizio a una o più delle funzioni del marchio [funzioni di indicazione di provenienza e di garanzia di qualità, nonché le funzioni di comunicazione, d’investimento e di pubblicità] (…).

b. In caso di risposta affermativa alla questione 1(a), se si configuri una condizione ulteriore rispetto a quella della sussistenza di «motivi legittimi».

c. Se per poter validamente invocare l’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento sul marchio comunitario, sia sempre sufficiente che si arrechi o si possa arrecare pregiudizio a una o più delle funzioni del marchio di cui alla questione 1(a).

a. Se si possa affermare in generale che un titolare di marchio, in forza dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento sul marchio comunitario, si può opporre alla successiva immissione in commercio di prodotti con il suo marchio, qualora detti prodotti siano stati riparati da soggetti diversi dal titolare del marchio o da persone da esso autorizzate.

b. In caso di risposta negativa alla questione 2(a), se la sussistenza di «motivi legittimi», ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento sul marchio comunitario, dopo la riparazione ad opera di un terzo di prodotti immessi in commercio dal titolare del marchio o con il suo consenso, dipenda dalla natura dei prodotti o dalla natura della riparazione effettuata (…), oppure da altre circostanze, come circostanze particolari come quelle del caso di specie (…).

a. Se l’opposizione del titolare del marchio, di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento sul marchio comunitario, alla successiva immissione in commercio di prodotti riparati da terzi sia esclusa allorché il marchio viene utilizzato in un modo che non possa destare l’impressione dell’esistenza di un legame economico tra il titolare del marchio (o i suoi licenziatari) e la parte che immette successivamente in commercio i prodotti, ad esempio se mediante rimozione del marchio e/o ulteriore etichettatura dei prodotti dopo la riparazione è evidente che la riparazione non è stata effettuata dal titolare del marchio o con il suo consenso o da un suo licenziatario.

b. Se al riguardo abbia rilevanza la risposta alla questione se il marchio possa essere rimosso facilmente, senza pregiudicare la qualità tecnica o l’utilità pratica dei prodotti.

Se per rispondere alle questioni che precedono sia rilevante se si tratti di un marchio collettivo ai sensi del regolamento sul marchio comunitario e, in tal caso, sotto quale profilo.

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1 Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (Versione codificata) (GU 2009, L 78, pag. 1).