Language of document : ECLI:EU:C:2019:148

SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)

28 febbraio 2019 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Trasporti – Direttiva 2006/126/CE – Riconoscimento reciproco delle patenti di guida – Rifiuto di riconoscere una patente di guida rilasciata in un altro Stato membro – Diritto di guidare provato in base ad una patente di guida»

Nella causa C‑9/18,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Oberlandesgericht Karlsruhe (Tribunale superiore del Land, Karlsruhe, Germania), con decisione del 20 dicembre 2017, pervenuta in cancelleria il 4 gennaio 2018, nel procedimento penale a carico di

Detlef Meyn,

con l’intervento di:

Generalstaatsanwaltschaft Karlsruhe,

LA CORTE (Settima Sezione),

composta da T. von Danwitz, presidente di sezione, E. Levits (relatore) e P.G. Xuereb, giudici,

avvocato generale: M. Bobek

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per D. Meyn, da W. Säftel, Rechtsanwalt;

–        per la Commissione europea, da G. Braun e N. Yerrell, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 1, e dell’articolo 11, paragrafo 6, della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (GU 2006, L 403, pag. 18, e rettifiche in GU 2009, L 291, pag. 43, e GU 2016, L 169, pag. 18).

2        Tale domanda è stata proposta nell’ambito del procedimento penale promosso nei confronti del sig. Detlef Meyn per guida di un veicolo a motore senza autorizzazione alla guida.

 Contesto normativo

 Direttiva 2006/126

3        Il considerando 8 della direttiva 2006/126 è del seguente tenore:

«Per rispondere ad esigenze imprescindibili di sicurezza della circolazione, è opportuno fissare condizioni minime per il rilascio della patente di guida. Occorre procedere ad un’armonizzazione delle norme relative agli esami che i conducenti devono superare nonché al rilascio della patente di guida. Poiché a tal fine si dovrebbero definire le conoscenze, le capacità e i comportamenti necessari per la guida degli autoveicoli, occorrerebbe basare l’esame di guida su questi concetti e ridefinire le norme minime concernenti l’idoneità fisica e mentale per la guida di detti veicoli».

4        L’articolo 1, paragrafo 1, della suddetta direttiva prevede quanto segue:

«Gli Stati membri istituiscono una patente nazionale di guida secondo il modello comunitario di cui all’allegato I a norma delle disposizioni della presente direttiva. La sigla distintiva dello Stato membro che rilascia la patente di guida figura nell’emblema disegnato a pagina 1 del modello comunitario di patente di guida».

5        L’articolo 2 della direttiva di cui trattasi, intitolato «Riconoscimento reciproco», al suo paragrafo 1 così dispone:

«Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri sono riconosciute reciprocamente dai medesimi».

6        L’articolo 7, paragrafo 1, della stessa direttiva definisce le condizioni di rilascio della patente di guida e, alla lettera e), precisa, in particolare, che la patente di guida è rilasciata unicamente ai richiedenti che abbiano la loro residenza normale nel territorio dello Stato membro che rilascia la patente di guida.

7        Ai sensi dell’articolo 11 della direttiva 2006/126:

«1.      Il titolare di una patente di guida in corso di validità rilasciata da uno Stato membro, qualora abbia acquisito la residenza normale in un altro Stato membro, può chiedere la sostituzione della propria patente di guida con una equivalente. Spetta allo Stato membro che procede alla sostituzione verificare per quale categoria la patente presentata sia effettivamente in corso di validità.

(…)

6.      Quando uno Stato membro sostituisce una patente di guida rilasciata da un paese terzo con una patente di guida di modello comunitario, tale sostituzione, nonché ogni rinnovo o sostituzione successiva, vengono registrati sulla patente di guida di modello comunitario.

Tale sostituzione può essere effettuata solo se la patente rilasciata da un paese terzo è stata consegnata alle autorità competenti dello Stato membro che procede alla sostituzione. In caso di trasferimento della residenza normale del titolare di tale patente in un altro Stato membro, quest’ultimo può non applicare il principio del riconoscimento reciproco come definito dall’articolo 2».

 Diritto tedesco

8        Ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, della Verordnung über die Zulassung von Personen zum Straßenverkehr (regolamento sull’ammissione delle persone alla circolazione stradale), nella sua versione applicabile al procedimento principale:

«1.      I titolari di un’autorizzazione a guidare dell’Unione o dello [Spazio economico europeo (SEE)] in corso di validità, che risiedono (…) abitualmente in [Germania] possono, fatte salve le restrizioni di cui ai paragrafi da 2 a 4, guidare veicoli a motore nel territorio nazionale entro i limiti del loro diritto (…)».

9        L’articolo 28, paragrafo 4, di tale regolamento specifica, in particolare, che il permesso di cui al paragrafo 1 non si applica ai titolari di un’autorizzazione a guidare dell’Unione o del SEE rilasciata sulla base di una patente di guida falsificata rilasciata da uno Stato terzo.

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

10      In seguito ad un incidente stradale verificatosi il 1o settembre 2015 è stato accertato che il sig. Meyn, cittadino tedesco residente nel territorio tedesco, dal ritiro della sua patente di guida nel 2006, non era più in possesso di un’autorizzazione alla guida tedesca.

11      Il sig. Meyn era tuttavia titolare di una patente di guida polacca rilasciata il 1o agosto 2011 sulla base di una patente di guida ungherese datata 3 novembre 2010. Quest’ultima patente era stata rilasciata in sostituzione di una patente di guida russa risalente al 1986, di cui è emerso che era falsificata. Per siffatto reato di uso di documenti falsi, il sig. Meyn nel 2012 è stato condannato da un tribunale tedesco.

12      Con sentenza del 24 aprile 2017, l’Amtsgericht Bad Säckingen (Tribunale circoscrizionale di Bad Säckingen, Germania) ha condannato il sig. Meyn per guida dolosa senza autorizzazione alla guida ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, punto 1, dello Straßenverkehrsgesetz (legge sulla circolazione stradale).

13      Il giudice del rinvio, adito per la cassazione (Revision) di detta sentenza, si chiede se il rifiuto, in forza dell’articolo 28, paragrafo 4, del regolamento sull’ammissione delle persone alla circolazione stradale, di riconoscere una patente di guida rilasciata da uno Stato membro, la quale si fonda sulla trascrizione di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro, di per sé fondata su una patente falsificata rilasciata da uno Stato terzo, sia compatibile con le disposizioni della direttiva 2006/126.

14      L’Oberlandesgericht Karlsruhe (Tribunale superiore del Land di Karlsruhe, Germania) ha pertanto deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’obbligo di riconoscimento di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della [direttiva 2006/126] sussista anche a seguito della sostituzione di una patente compiuta da uno Stato membro dell’Unione senza previo esame di idoneità alla guida, qualora la patente di guida precedente non ricada nell’obbligo di riconoscimento (nella specie, la precedente patente rilasciata da un altro Stato membro dell’Unione si fondava, a sua volta, sulla sostituzione di una patente di un paese terzo, [ai sensi dell’]articolo 11, paragrafo 6, terzo periodo, della direttiva 2006/126)».

 Sulla questione pregiudiziale

15      Con la sua questione, il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se le disposizioni della direttiva 2006/126 ostino a che uno Stato membro rifiuti di riconoscere una patente di guida, il cui titolare abbia la propria residenza normale nel suo territorio, che è stata rilasciata da un altro Stato membro, senza alcun esame d’idoneità, sulla base di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro, a sua volta risultante dalla sostituzione di una patente di guida rilasciata da uno Stato terzo.

16      Va anzitutto ricordato che l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2006/126 prevede il reciproco riconoscimento, senza alcuna formalità, delle patenti di guida rilasciate dagli Stati membri (v., in tal senso, sentenza del 26 ottobre 2017, I, C‑195/16, EU:C:2017:815, punto 34).

17      A tal fine, l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva in parola fissa le condizioni di rilascio delle patenti di guida, precisando altresì, alla sua lettera e), che il richiedente una patente di guida deve avere la propria residenza normale nel territorio dello Stato membro che rilascia detta patente.

18      L’articolo 11, paragrafo 1, della medesima direttiva aggiunge che il titolare di una patente di guida in corso di validità, rilasciata da uno Stato membro, che abbia stabilito la propria residenza normale in un altro Stato membro, può chiedere la sostituzione della propria patente di guida con una patente equivalente.

19      Per quanto riguarda il rilascio di una patente di guida secondo il modello comunitario (in prosieguo: la «patente di guida comunitaria») mediante sostituzione di una patente di guida rilasciata da uno Stato terzo, la direttiva 2006/126 non stabilisce le condizioni in presenza delle quali gli Stati membri possono procedere ad una tale sostituzione, ma prevede nondimeno che siffatta sostituzione abbia conseguenze in ordine all’applicazione del principio del riconoscimento reciproco sancito all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva in parola.

20      Infatti, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 6, secondo comma, della direttiva 2006/126, in caso di trasferimento in un altro Stato membro della residenza normale del titolare di una patente di guida rilasciata in sostituzione di una patente di guida rilasciata da uno Stato terzo, quest’ultimo Stato membro può non applicare il principio del riconoscimento reciproco.

21      Inoltre, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 6, primo comma, della direttiva 2006/126, quando il rilascio della patente di guida comunitaria risulta da una sostituzione con una patente di guida rilasciata da uno Stato terzo, tale sostituzione dev’essere registrata sulla stessa patente di guida comunitaria.

22      Di conseguenza, in forza delle disposizioni della direttiva 2006/126, l’obbligo di reciproco riconoscimento sancito al suo articolo 2, paragrafo 1, è limitato alle patenti di guida rilasciate dagli Stati membri e non riguarda le patenti di guida rilasciate dagli Stati terzi.

23      Dalla decisione di rinvio emerge che, all’epoca dei fatti in esame nel procedimento principale, il sig. Meyn risiedeva in Germania. Pertanto, in applicazione dell’articolo 11, paragrafo 6, secondo comma, della direttiva 2006/126, la Repubblica federale di Germania non sarebbe stata tenuta a riconoscere una patente di guida rilasciata al sig. Meyn da un altro Stato membro e risultante dalla sostituzione di una patente di guida rilasciata da uno Stato terzo.

24      Il giudice del rinvio domanda, tuttavia, se tale conclusione valga anche in una situazione, come quella in esame nel procedimento principale, in cui la patente di guida sia stata rilasciata in sostituzione di una patente rilasciata da un altro Stato membro, a sua volta risultante da una sostituzione con una patente rilasciata da uno Stato terzo.

25      A tale riguardo occorre rilevare che la formulazione dell’articolo 11, paragrafo 6, secondo comma, della direttiva 2006/126 non consente, di per sé, di fornire una risposta alla questione sollevata dal giudice del rinvio. Infatti, da tale formulazione si evince che detta disposizione si riferisce alla concessione di una patente di guida da parte di uno Stato membro in sostituzione di una patente di guida rilasciata da uno Stato terzo, e non alla concessione di una patente di guida da parte di uno Stato membro in sostituzione di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro, a sua volta risultante da una sostituzione di una patente rilasciata da uno Stato terzo.

26      Tuttavia, da una giurisprudenza costante emerge che, ai fini dell’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenza del 26 settembre 2018, Baumgartner, C‑513/17, EU:C:2018:772, punto 23).

27      A tale proposito va evidenziato che, ai sensi del suo considerando 8, la direttiva 2006/126 mira a fissare le condizioni minime alle quali può essere rilasciata una patente di guida comunitaria e ciò al fine di rispondere ad esigenze di sicurezza stradale.

28      L’imposizione, a norma della direttiva 2006/126, di un obbligo di riconoscimento reciproco delle patenti di guida rilasciate dagli Stati membri è la conseguenza della definizione, ad opera della direttiva citata, delle condizioni minime di rilascio di una patente di guida comunitaria.

29      Pertanto, spetta allo Stato membro del rilascio verificare se le condizioni minime imposte dal diritto dell’Unione, in particolare quelle relative alla residenza e all’idoneità alla guida, previste all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2006/126, siano soddisfatte e se il rilascio di una patente di guida sia pertanto giustificato (sentenza del 26 ottobre 2017, I, C‑195/16, EU:C:2017:815, punto 46).

30      Ne consegue che, allorché le autorità di uno Stato membro abbiano rilasciato una patente di guida, gli altri Stati membri non hanno più la possibilità di verificare il rispetto delle condizioni di rilascio previste da tale direttiva, in quanto il possesso di una patente di guida rilasciata da uno Stato membro deve essere considerato come prova del fatto che il titolare di tale patente soddisfaceva dette condizioni il giorno in cui quest’ultima gli è stata rilasciata (sentenza del 26 ottobre 2017, I, C‑195/16, EU:C:2017:815, punto 47).

31      Tuttavia, la direttiva 2006/126 non ha lo scopo di fissare i requisiti da soddisfare per la sostituzione delle patenti di guida rilasciate da Stati terzi, poiché una siffatta prerogativa rientra nell’ambito della competenza esclusiva degli Stati membri, sicché tali Stati non possono essere vincolati alle valutazioni effettuate da altri Stati membri a tale riguardo.

32      Di conseguenza, a meno di non rimettere in discussione le esigenze di sicurezza stradale di cui alla direttiva 2006/126, non può essere imposto a uno Stato membro di riconoscere una patente di guida, il cui titolare abbia la propria residenza normale nel suo territorio, rilasciata da un altro Stato membro, senza esame di idoneità, in sostituzione di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro per il solo motivo che quest’ultima patente di guida è risultata, a sua volta, dalla precedente sostituzione di una patente di guida rilasciata da uno Stato terzo.

33      Da tutte le considerazioni che precedono risulta che le disposizioni della direttiva 2006/126 devono essere interpretate nel senso che esse non ostano a che uno Stato membro rifiuti di riconoscere una patente di guida, il cui titolare abbia la propria residenza normale nel suo territorio, che è stata rilasciata da un altro Stato membro, senza alcun esame d’idoneità, sulla base di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro, a sua volta risultante dalla sostituzione di una patente di guida rilasciata da uno Stato terzo.

 Sulle spese

34      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara:

Le disposizioni della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida, devono essere interpretate nel senso che esse non ostano a che uno Stato membro rifiuti di riconoscere una patente di guida, il cui titolare abbia la propria residenza normale nel suo territorio, che è stata rilasciata da un altro Stato membro, senza alcun esame d’idoneità, sulla base di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro, a sua volta risultante dalla sostituzione di una patente di guida rilasciata da uno Stato terzo.

Firme


*      Lingua processuale: il tedesco.