Language of document : ECLI:EU:F:2013:128

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Seconda Sezione)

16 settembre 2013

Causa F‑84/12

CN

contro

Consiglio dell’Unione europea

«Funzione pubblica – Articolo 78 dello Statuto – Commissione di invalidità – Relazione medica – Dati sanitari a carattere psichiatrico o psicologico – Segreto medico – Accesso – Ricorso di annullamento – Ricorso per risarcimento danni»

Oggetto:      Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, mediante il quale CN chiede, da un lato, l’annullamento delle decisioni con le quali gli sono stati negati l’accesso diretto alla relazione finale della commissione di invalidità, nonché l’accesso alla diagnosi del «terzo medico» della suddetta commissione, come tali decisioni emergono dalla lettera del consulente medico del Consiglio dell’Unione europea, del 17 ottobre 2011, e dalla decisione dell’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») del Consiglio, del 24 marzo 2012, recante rigetto del suo reclamo e, dall’altro, la condanna del Consiglio al risarcimento dei danni materiali e morali che sarebbero stati ad esso causati.

Decisione:      Il ricorso è respinto. CN sopporta le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

Massime

1.      Ravvicinamento delle legislazioni – Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Trattamento di tali dati da parte delle istituzioni e degli organismi dell’Unione – Regolamento n. 45/2001 – Trattamento dei dati di natura medica – Decisione di un’istituzione che nega a un funzionario l’accesso diretto a una relazione finale della commissione di invalidità – Violazione del regolamento n. 45/2001 – Insussistenza

[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 45/2001, artt. 13, c), e 20, § 1, c)]

2.      Funzionari – Principi – Accesso del funzionario al suo fascicolo medico – Diniego di accesso diretto a una relazione medica contenente dati a carattere psichiatrico o psicologico – Violazione del principio di buona amministrazione – Insussistenza

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41; Statuto dei funzionari, art. 26 bis)

3.      Ricorso dei funzionari – Atto lesivo – Nozione – Decisione adottata in esito a un procedimento per dichiarazione di invalidità – Inclusione – Contestazione della legittimità di una relazione finale della commissione di invalidità – Ammissibilità

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

1.      Il regolamento n. 45/2001, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, dev’essere interpretato conformemente all’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, disposizione che riconosce il diritto a una buona amministrazione e, in particolare, il diritto di accesso di ogni persona al fascicolo che la riguarda. Se è vero che il regolamento n. 45/2001 non contiene alcuna disposizione che consenta a un’istituzione di negare alla persona interessata l’accesso ai suoi dati sanitari, resta il fatto che il suddetto regolamento precisa le modalità di accesso ai dati personali, ivi compresi quelli a carattere medico, e gli obblighi delle istituzioni ai fini della tutela dei singoli. Non costituisce quindi violazione del regolamento n. 45/2001, né in particolare dell’articolo 13, lettera c), di detto regolamento, una decisione dell’istituzione che neghi a un funzionario l’accesso diretto a una relazione finale della commissione di invalidità.

In ogni caso, l’articolo 20, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 45/2001 giustifica il diniego di un’istituzione di concedere al suo funzionario l’accesso diretto alla relazione finale di una commissione di invalidità. Per quanto riguarda la relazione finale, che menziona in particolare problemi di natura psichiatrica, l’istituzione può considerare che si debba tutelare il funzionario interessato e conciliare tale tutela con le esigenze del segreto medico. L’istituzione può così decidere, ai sensi dell’articolo summenzionato, che il funzionario interessato possa accedere alla relazione finale della commissione di invalidità solo tramite un medico di fiducia affinché quest’ultimo gli fornisca le spiegazioni necessarie per comprendere il parere medico sul quale è fondata la decisione di dichiarazione di invalidità.

(v. punti 40 e 41)

2.      L’articolo 41, paragrafo 2, lettera b), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea riconosce il diritto di ogni persona di accedere al fascicolo che la riguarda, ma precisa che siffatto accesso dev’essere accordato nel rispetto, in particolare, dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale. Tale disposizione non richiede quindi che i funzionari abbiano, in tutti i casi, accesso diretto al loro fascicolo medico, ma, al contrario, consente un accesso indiretto quando ciò sia giustificato dagli interessi legittimi della riservatezza e del segreto professionale.

Pertanto, l’articolo 26 bis dello Statuto, in quanto riconosce che ogni funzionario ha diritto di prendere conoscenza del proprio fascicolo medico e precisa che siffatto accesso sarà effettuato secondo le modalità adottate da ciascuna istituzione, non può essere considerato contrario all’articolo 41, paragrafo 2, lettera b), della Carta.

Ciò vale anche per la direttiva interna del Consiglio n. 2/2004, concernente l’accesso dei funzionari o degli altri agenti al loro fascicolo medico, la quale, dopo aver stabilito che i funzionari beneficiano di un accesso al loro fascicolo medico il più ampio possibile, fissa le condizioni e le modalità di tale accesso. Infatti, è previsto che il fascicolo medico debba essere consultato presso i locali del servizio medico del Consiglio in presenza di una persona designata dal suddetto servizio. Tuttavia, quando un funzionario chiede l’accesso a una relazione medica contenente dati a carattere psichiatrico o psicologico, potrà accedervi soltanto tramite un medico da esso stesso designato. Orbene, un accesso indiretto a siffatte relazioni, tramite un medico di fiducia designato dal funzionario interessato, consente di conciliare, come richiesto dall’articolo 41, paragrafo 2, lettera b), della Carta, il diritto del funzionario di accedere ai documenti di natura medica che lo riguardano e le esigenze del segreto medico che consentono a ciascun medico di valutare la possibilità di comunicare alla persona che ha in cura o sotto esame la natura delle malattie di cui potrebbe essere affetta.

(v. punti da 51 a 53)

3.      I mezzi di ricorso statutari consentono ai funzionari di contestare la legittimità di una decisione adottata in esito al procedimento per dichiarazione di invalidità e, in occasione di siffatta contestazione, di far valere l’irregolarità degli atti precedenti che sono ad essa strettamente collegati, come la relazione finale della commissione di invalidità.

Pur senza conoscere il contenuto della relazione finale della commissione di invalidità, il funzionario interessato può presentare, entro il termine fissato dallo Statuto, un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, contro la decisione di dichiarazione di invalidità. In caso di rigetto del reclamo, il funzionario ha diritto di proporre un ricorso giurisdizionale conformemente all’articolo 91 dello Statuto per chiedere al giudice dell’Unione di esaminare, in particolare, la regolarità della relazione finale della commissione di invalidità.

(v. punti 69 e 72)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 3 giugno 1997, H/Commissione, T‑196/95 (punti 48 e 49)