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Ricorso presentato il 12 gennaio 2007 - Matos Martins/Commissione

(Causa F-2/07)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: José Carlos Matos Martins (Bruxelles, Belgio) (Rappresentante: avv. M.-A. Lucas)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione dell'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) 27 febbraio 2006 che sancisce i risultati del ricorrente nelle prove di preselezione per agenti contrattuali UE 25;

annullare la decisione dell'EPSO e/o del Comitato di selezione di non registrare il ricorrente nelle banca dati dei candidati che hanno passato le prove di preselezione;

annullare il prosieguo delle operazioni di preselezione;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

Nella prima parte del primo motivo, il ricorrente sostiene che il livello di difficoltà e il tasso di successo delle prove di preselezione, in particolare il livello di difficoltà del test numerico dei candidati del gruppo di funzioni IV, sarebbero stati fissati in funzione del numero di candidati, in maniera da giungere ad un numero di vincitori predefinito, laddove avrebbero dovuto essere fissati unicamente in relazione alle esigenze delle funzioni dei posti da coprire.

Nella seconda parte dello stesso motivo, il ricorrente sostiene che il contenuto delle prove di preselezione sarebbe stato stabilito per ogni gruppo di funzioni mediante una scelta aleatoria all'interno di un bacino di domande di livello differente, laddove il contenuto delle prove avrebbe dovuto essere lo stesso per tutti i candidati di uno stesso gruppo di funzioni, o per lo meno avrebbe dovuto essere stabilito mediante una scelta aleatoria all'interno di un bacino di domande dello stesso livello.

Il secondo motivo attiene ad una violazione del dovere di trasparenza, dell'obbligo di motivazione delle decisioni che arrecano pregiudizio, della regola dell'accesso del pubblico ai documenti della Commissione e del principio di tutela del legittimo affidamento. Il ricorrente sostiene che le domande postegli non gli sono state trasmesse e che le ragioni addotte dall'EPSO per giustificare tale rifiuto di informazione sono manifestamente inesatte in fatto e inammissibili in diritto. In particolare, da un lato, l'allegato III dello Statuto che prevede la segretezza dei lavori della commissione di concorso non sarebbe applicabile al caso di specie, e dall'altro, la trasmissione delle domande sarebbe divenuta indispensabile alla luce dei dubbi e delle riserve che l'EPSO stessa e il Comitato paritario di selezione avrebbero espresso in ordine alla validità delle prove.

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