Language of document : ECLI:EU:F:2010:22

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Seconda Sezione)

15 aprile 2010


Causa F‑2/07


José Carlos Matos Martins

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica — Agenti contrattuali — Invito a manifestare interesse — Procedura di selezione — Test di preselezione — Accesso ai documenti»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Matos Martins chiede, sostanzialmente, l’annullamento della decisione dell’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) del 27 febbraio 2006, con cui vengono fissati i suoi risultati nei test di ragionamento verbale e numerico sostenuti nell’ambito dell’invito a manifestare interesse indetto dall’EPSO, a nome delle istituzioni europee, in particolare della Commissione delle Comunità europee e del Consiglio dell’Unione europea, al fine di costituire una base dati di candidati da assumere come agenti contrattuali per effettuare compiti diversi in seno alle dette istituzioni.

Decisione: Il ricorso è respinto. Il ricorrente sopporterà le proprie spese, ad eccezione delle spese di soggiorno e di spostamento sostenute dal suo avvocato per la consultazione di documenti, nei giorni 30 marzo, 1° aprile e 21 luglio 2009, nei locali della cancelleria del Tribunale. La Commissione sopporterà le proprie spese, nonché le spese di cui sopra sostenute dal ricorrente.

Massime

1.      Funzionari — Concorso — Concorso per titoli ed esami — Contenuto delle prove d’esame

(Statuto dei funzionari, allegato III)

2.      Funzionari — Concorso — Concorso per titoli ed esami — Modalità e contenuto delle prove d’esame — Quesiti a scelta multipla

(Statuto dei funzionari, allegato III)

1.      La commissione giudicatrice di un concorso o il comitato di selezione dispone di un ampio potere discrezionale per quanto riguarda le modalità e il contenuto dettagliato delle prove previste nell’ambito di un concorso o di una procedura di selezione. Spetta al giudice dell’Unione censurare tale contenuto solo nel caso in cui esso esuli dall’ambito indicato nel bando di concorso o non abbia alcun rapporto con le finalità della prova di concorso o della procedura di selezione.

Tale principio si applica anche nell’ambito di prove costituite da quesiti a scelta multipla, in cui non spetta al giudice sostituire la propria correzione delle dette prove a quella della commissione giudicatrice e, in particolare, sostituire la sua valutazione per quanto riguarda il grado di difficoltà delle prove. Infatti, la particolare difficoltà di un quesito non può costituire un indizio del carattere inadeguato di un quesito. La commissione giudicatrice ha il potere di scegliere dei quesiti che rientrano in un’ampia gamma di difficoltà al fine di garantire il fine precipuo di un concorso, e cioè rendere possibile l’assunzione di funzionari o agenti dotati delle più alte qualità di competenza. Analogamente, la commissione giudicatrice di concorso dispone di un ampio potere discrezionale quanto alla questione di stabilire se essa si trova di fronte a irregolarità o ad errori intervenuti nello svolgimento di un concorso generale a forte partecipazione, in particolare per quanto riguarda la formulazione dei quesiti a scelta multipla. Di conseguenza, il giudice deve altresì limitarsi ad un controllo ridotto per quanto riguarda l’intelligibilità di tali quesiti.

Per contro, tenuto conto dell’importanza che presenta il principio di uguaglianza nell’ambito delle procedure di concorso o di selezione, spetta alla commissione giudicatrice vegliare a che le prove presentino chiaramente lo stesso grado di difficoltà per tutti i candidati.

I principi di cui sopra sono trasponibili nel contesto di prove organizzate dall’Ufficio europeo di selezione del personale ai fini dell’assunzione di agenti contrattuali.

(v. punti 161 e 170-172)

Riferimento:

Corte: 1° ottobre 1981, causa 268/80, Guglielmi/Parlamento (Racc. pag. 2295, punto 8); 8 marzo 1988, cause riunite 64/86, 71/86‑73/86 e 78/86, Sergio e a./Commissione (Racc. pag. 1399, punto 22), e 24 marzo 1988, causa 228/86, Goossens e a./Commissione (Racc. pag. 1819, punto 14)

Tribunale di primo grado: 16 ottobre 1990, causa T‑132/89, Gallone/Consiglio (Racc. pag. II‑549, punto 27); 27 giugno 1991, causa T‑156/89, Valverde Mordt/Corte di giustizia (Racc. pag. II‑407, punti 121 e 123); 11 luglio 1996, causa T‑170/95, Carrer/Corte di giustizia (Racc. PI pagg. I‑A‑363 e II‑1071, punto 37); 17 dicembre 1997, causa T‑217/95, Passera/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑413 e II‑1109, punto 45); 25 maggio 2000, causa T‑173/99, Elkaïm e Mazuel/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑101 e II‑433, punto 35); 14 luglio 2000, causa T‑146/99, Teixeira Neves/Corte di giustizia (Racc. PI pagg. I‑A‑159 e II‑731, punto 37); 2 maggio 2001, cause riunite T‑167/99 e T‑174/99, Giulietti e a./Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑93 e II‑441, punto 61); 9 novembre 2004, cause riunite T‑285/02 e T‑395/02, Vega Rodríguez/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑333 e II‑1527, punti 35 e 36); 13 luglio 2005, causa T‑5/04, Scano/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑205 e II‑931, punto 45), e 8 dicembre 2005, causa T‑92/04, Moren Abat/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑399 e II‑1817, punti 44 e 45)

2.      Il fatto che i quesiti a scelta multipla posti ai candidati ad un concorso o ad una procedura di selezione siano stati scelti a caso mediante lo strumento informatico risponde ad uno scrupolo di uguaglianza tra i candidati, consentendo nel contempo l’organizzazione delle prove su più giorni nell’interesse stesso dei candidati. Per la verità non è escluso che un certo quesito, preso singolarmente, posto ad un certo candidato possa essere più difficile di un altro, di pari livello, posto ad un certo altro candidato. Tuttavia, tale disparità è compensata dal gran numero di quesiti posti, dato che l’insieme dei quesiti prescelti deve presentare chiaramente lo stesso grado di difficoltà per l’insieme dei candidati.

Il fatto che un candidato ritenga di essere stato posto di fronte a quesiti difficili, o addirittura molto difficili, non basta di per sé a dimostrare che taluni candidati alla procedura di selezione siano stati indebitamente avvantaggiati rispetto a lui. Pertanto, il ragionamento che si basa su affermazioni generiche e astratte non è tale da dimostrare la disparità di trattamento, o quanto meno una parvenza di disparità di trattamento. A questo proposito, il tempo dedicato dai candidati a rispondere ad un quesito, tempo diverso da un candidato all’altro, costituisce un dato soggettivo che non fa che evidenziare l’esistenza di differenze tra i candidati partecipanti ad un concorso.

(v. punti 178-180)

Riferimento:

Corte: Goossens e a./Commissione, cit., punto 15

Tribunale di primo grado: Giulietti e a./Commissione, cit.,punto 59