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Ricorso proposto il 3 marzo 2011 - ZZ / Consiglio

(Causa F-23/11)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: E. Boigelot e S. Woog, avocats)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione del Consiglio di non includere il ricorrente nell'elenco dei funzionari promossi al grado AST9 a titolo dell'esercizio di promozione 2010 e risarcimento del danno morale subito.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione del Consiglio, pubblicata il 21 maggio 2010 con la comunicazione al personale n. 82/10, di non includere il ricorrente nell'elenco dei funzionari promossi dal grado AST8 al grado AST9 a titolo dell'esercizio di promozione 2010;

in conseguenza di tale annullamento, condurre un nuovo esame comparativo dei meriti del ricorrente e di quelli degli altri candidati a titolo dell'esercizio di promozione 2010 e promuovere il ricorrente in soprannumero al grado AST9 con effetto retroattivo al 1° gennaio 2010, con pagamento degli interessi sulla remunerazione arretrata al tasso deciso dalla Banca centrale europea per le principali operazioni di rifinanziamento, a far data dal 1° gennaio 2010, maggiorato di due punti, senza tuttavia rimettere in causa la promozione degli altri funzionari promossi;

in subordine, se il Tribunale dovesse ritenere impossibile la promozione retroattiva in soprannumero del ricorrente al grado AST9, annullare non solo la decisione di non includere quest'ultimo nell'elenco dei funzionari promossi dal grado AST8 al grado AST9 a titolo dell'esercizio di promozione 2010, ma anche le decisioni di promozione alla base della compilazione dell'elenco dei funzionari promossi al grado AST9, pubblicato il 21 maggio 2010;

in via di ulteriore subordine, se il Tribunale dovesse ritenere che l'annullamento delle decisioni di promozione richiesto sussidiariamente sia una sanzione eccessiva per l'illegalità constatata, condannare il Consiglio al pagamento di un indennizzo che ristori il pregiudizio alla carriera risultante dal ritardo di tempo tra il 1° gennaio 2010 e la data di conseguimento della promozione;

condannare il Consiglio a versare al ricorrente la somma di EUR 3.500,00 a titolo di risarcimento del danno morale subìto per la mancata promozione alla data del 1° gennaio 2010, eventualmente maggiorata in corso di procedimento;

condannare il Consiglio alle spese.

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