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Impugnazione proposta il 4 agosto 2020 da Ernests Bernis, Oļegs Fiļs, OF Holding SIA e Cassandra Holding Company SIA avverso l’ordinanza del Tribunale (Decima Sezione) del 14 maggio 2020, causa T-282/18, Bernis e a. / CRU

(Causa C-364/20 P)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Ernests Bernis, Oļegs Fiļs, OF Holding SIA, Cassandra Holding Company SIA (rappresentante: O.H. Behrends, Rechtsanwalt)

Altre parti nel procedimento: Comitato di risoluzione unico (CRU), Banca centrale europea (BCE)

Conclusioni dei ricorrenti

I ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare l’ordinanza del Tribunale;

dichiarare che il ricorso di annullamento è ricevibile;

rinviare la causa al Tribunale affinché si pronunci sul ricorso di annullamento;

condannare la BCE al pagamento delle spese sostenute dai ricorrenti e a quelle della presente impugnazione.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell’impugnazione, i ricorrenti deducono i seguenti motivi.

Primo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale ha commesso un errore di diritto laddove si è basato sul fatto che il regolamento (UE) n. 806/20141 non prevede disposizioni, in circostanze come quelle di cui alla presente causa, per la liquidazione di un ente creditizio. I ricorrenti sostengono che tale aspetto riguarda la legittimità delle decisioni del CRU del 23 febbraio 2018 contestate e quindi il merito, mentre la ricevibilità dipende unicamente dal modo in cui il CRU ha effettivamente agito (non da come avrebbe dovuto agire).

Secondo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale ha commesso un errore di diritto laddove ha considerato il fatto che il giudice del Lussemburgo ha respinto la domanda di scioglimento e di liquidazione dell’ABLV Luxembourg presentata dall’autorità nazionale di risoluzione lussemburghese come elemento a sostegno della sua conclusione nel senso dell’irricevibilità. Il rigetto della decisione di una istituzione europea da parte di un giudice nazionale non rende tale decisione inesistente e non fa venir meno la necessità di annullamento da parte dei tribunali dell’Unione.

Terzo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel presumere che il carattere volontario della liquidazione dell’ABLV Bank secondo il diritto lettone sia rilevante se, come conferma il Tribunale, la liquidazione è stata resa obbligatoria con le decisioni del CRU.

Quarto motivo, vertente sul fatto che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel presumere l’esclusione di un effetto giuridico sufficientemente diretto per il motivo che l’attuazione delle decisioni contestate comporta l’applicazione del diritto nazionale. L’applicazione del diritto nazionale nell’ambito dell’attuazione è irrilevante fintanto che il presunto effetto giuridico dell’atto è disciplinato dal diritto dell’Unione.

Quinto motivo, vertente sul fatto che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel ritenere che la natura, specificamente legata alla giurisdizione, dell’attuazione dell’atto sia rilevante ai sensi dell’articolo 263 TFUE.

Sesto motivo, vertente sul fatto che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel presumere che qualsivoglia discrezionalità in capo alle autorità nazionali nell’ambito dell’attuazione escluda l’effetto giuridico diretto.

Settimo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale si è basato su un’errata interpretazione della nozione di «norme intermedie» sviluppata dalla giurisprudenza.

Ottavo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale ha tratto conclusioni errate dalla mera forma degli atti contestati.

Nono motivo, vertente sul fatto che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel non applicare l’articolo 263 TFUE alla luce delle direttive specifiche fornite dal regolamento n. 806/2014 per quanto riguarda il controllo degli atti del CRU.

Decimo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel non tenere in considerazione i diritti dei ricorrenti ai sensi dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e ha dato luogo ad una lacuna nella tutela giuridica.

Undicesimo motivo, vertente, a titolo cautelare, sul fatto che l'ordinanza impugnata si baserebbe su uno snaturamento manifesto degli atti contestati qualora fosse interpretata nel senso che gli atti contestati non impongono la liquidazione dell’ABLV Latvia e dell’ABLV Luxembourg. Questo motivo viene dedotto solo a scopo cautelare. I ricorrenti non ritengono che vi sia alcun fondamento per interpretare in tal senso l'ordinanza impugnata.

Dodicesimo motivo, vertente sul fatto che l’ordinanza impugnata è fondata su una erronea interpretazione della giurisprudenza pertinente, ivi incluse le decisioni della Corte di giustizia, BCE e a./Trasta Komercbanka e a., C-663/17 P, C-665/17 P e C-669/17 P, e Deutsche Post e Germania/Commissione, C-463/10 P e C-475/10 P.

Tredicesimo motivo, vertente sulla carenza di motivazione dell’ordinanza impugnata.

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1 Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014 che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1).