Language of document : ECLI:EU:F:2007:102

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Seconda Sezione)

14 giugno 2007

Causa F‑121/05

Michel De Meerleer

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzione pubblica – Funzionari – Concorso generale – Mancata ammissione alle prove scritte – Esperienza professionale – Obbligo di motivazione – Comunicazione della decisione della commissione giudicatrice – Domanda di riesame»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. De Meerleer chiede, in sostanza, da una parte, l’annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/A/19/04 del 12 aprile 2005, con cui non veniva ammessa la sua candidatura al detto concorso, nonché l’annullamento della decisione della stessa commissione giudicatrice del 30 maggio 2005, con cui essa rifiutava di pronunciarsi sulla sua domanda di riesame, e, dall’altra, la condanna della Commissione a versargli un risarcimento del preteso danno subito.

Decisione: Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Massime

1.      Funzionari – Ricorso – Interesse ad agire

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

2.      Funzionari – Concorso – Organizzazione – Requisiti per l’ammissione e modalità

(Statuto dei funzionari, artt. 25, 90 e 91; allegato III, art. 7)

1.      Il candidato ad un concorso per l’accesso alla funzione pubblica comunitaria possiede un interesse distinto e reale a chiedere l’annullamento della decisione della commissione giudicatrice con cui quest’ultima rifiuta il riesame della sua decisione iniziale di non ammetterlo al concorso per insufficienza della sua esperienza professionale, pur avendo egli potuto, in ogni caso, proporre un reclamo e un ricorso giurisdizionale contro tale decisione iniziale di non ammissione. Infatti il potere discrezionale di cui dispone una commissione giudicatrice nell’ambito del riesame delle sue decisioni, per quanto riguarda la valutazione tanto della natura e della durata delle esperienze professionali anteriori dei candidati quanto del rapporto più o meno stretto che queste ultime possono presentare con le esigenze del posto da coprire, non è paragonabile al sindacato esercitato, nell’ambito di un reclamo, dall’autorità che ha il potere di nomina che non ha il potere di annullare o modificare le decisioni della commissione giudicatrice, né al sindacato di legittimità esercitato dal giudice comunitario in occasione di un ricorso giurisdizionale, dato che quest’ultimo giudice deve limitarsi a verificare che l’esercizio del potere discrezionale della commissione giudicatrice, quanto alla valutazione dell’esperienza professionale presentata da ciascun candidato, non è stato viziato da errore manifesto.

Di conseguenza, il ricorrente deve poter sottoporre al sindacato del giudice comunitario la legittimità della decisione della commissione giudicatrice con cui quest’ultima rifiuta il riesame della sua decisione di non ammissione al concorso, adottata in quanto la domanda era tardiva, benché tale giudice sia, nel contempo, investito del sindacato sulla fondatezza della decisione iniziale.

(v. punti 29, 30, 32 e 33)

Riferimento:

Corte: 5 aprile 1979, causa 117/78, Orlandi/Commissione (Racc. pag. 1613, punto 9); 7 maggio 1986, causa 52/85, Rihoux e a./Commissione (Racc. pag. 1555, punto 9)

Tribunale di primo grado: 13 dicembre 1990, causa T‑115/89, González Holguera/Parlamento (Racc. pag. II‑831, punto 54); 21 novembre 2000, causa T‑214/99, Carrasco Benítez/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑257 e II‑1169, punti 70 e 71); 23 gennaio 2002, causa T‑386/00, Gonçalves/Parlamento (Racc. PI pagg. I‑A‑13 e II‑55, punto 34), e 25 marzo 2004, causa T‑145/02, Petrich/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑101 e II‑447, punto 37)

2.      Se è vero che la procedura di riesame di una decisione adottata da una commissione giudicatrice di concorso non è soggetta alle disposizioni degli artt. 90 e 91 dello Statuto, l’efficacia della domanda di riesame e la garanzia che i candidati possano utilizzare tale rimedio giuridico nel rispetto del principio di parità di trattamento esigono non soltanto che la decisione oggetto di una domanda di riesame sia stata comunicata al suo destinatario, ma anche che quest’ultimo sia stato in grado di prendere utilmente conoscenza del suo contenuto. A questo proposito, l’amministrazione ha l’obbligo di accertarsi che i candidati possano effettivamente e facilmente prendere conoscenza delle decisioni che li riguardano individualmente.

Non è in contrasto con l’art. 25 dello Statuto, con l’art. 7 dell’allegato III dello Statuto, con il bando di concorso nonché con il principio di parità di trattamento la decisione della commissione giudicatrice di un concorso indetto dall’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) con cui viene rigettata in quanto tardiva la domanda di riesame di una decisione di non ammissione di un candidato, nonostante la mancanza di prova della ricezione, da parte di quest’ultimo, del messaggio di posta elettronica con cui egli viene informato dell’inserimento di tale decisione nel suo fascicolo personale sul sito Internet dell’EPSO, allorché, anche se il bando di concorso era impreciso quanto alle modalità di comunicazione delle decisioni della commissione giudicatrice, le informazioni che esso conteneva, lette unitamente al suo allegato e alle chiare istruzioni figuranti sul sito Internet dell’EPSO, prevedevano, da una parte, che il dies a quo per proporre una domanda di riesame non dipendeva dalla ricezione di un messaggio di posta elettronica di avvertimento inviato all’indirizzo di posta elettronica del candidato, ma era costituito dal deposito di un nuovo documento nel suo fascicolo personale sul sito Internet dell’EPSO, e, dall’altra, che il candidato doveva attivamente seguire l’evoluzione del detto fascicolo, cosa che l’interessato, in contrasto con il suo dovere di diligenza, non ha fatto.

(v. punti 61, 72, 80, 81, 87 e 88)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 17 maggio 2006, causa T‑95/04, Lavagnoli/Commissione (Racc. FP pag. II‑A‑2‑569, punti 45 e 48)